Articolo 506 del Codice di procedura civile
Articolo 483Articolo 479
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21 aprile 1942
Art. 506.
(Valore minimo per l'assegnazione).

L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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