Articolo 188 del Codice civile
Articolo 187Articolo 189
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 188.

((Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.)) ((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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