2. Se, per la complessita' dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, puo' chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovra' rispondere ai quesiti e dispone perche' ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessita', il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche piu' volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non puo' superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito puo' chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.