Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 227. Relazione peritale 1. Concluse le formalita' di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessita' dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, puo' chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovra' rispondere ai quesiti e dispone perche' ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessita', il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche piu' volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non puo' superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito puo' chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
2. Se, per la complessita' dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, puo' chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovra' rispondere ai quesiti e dispone perche' ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessita', il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche piu' volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non puo' superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito puo' chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Commentari • 17
- 1. Cassazione: il Ct del pm non ha gli stessi termini del peritoAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 21 marzo 2024 · 240.73149
di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 15273/2019 (sotto allegata) sancisce che il termine di sei mesi, previsti dall'art. 227 c.p.p entro il quale il perito nominato dal Giudice deve consegnare la perizia, non si applica invece al consulente tecnico del Pubblico Ministero. […] è da condividere quanto stabilito dall'ordinanza, per la quale gli incarichi e le proroghe non possono superare il termine di sei mesi previsto dall'art. 227 comma 4 c.p.p; per la giurisprudenza il compenso spettante a un ausiliario con contemplato esplicitamente tra le categorie tipiche deve seguire la tariffa giudiziale e non quella professionale, […] L'art 359 c.p.p inoltre non fa rinvio all'art 227 c.p.p, […]
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Giurisprudenza • 60
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2019, n. 00814Provvedimento: […] la cassazione determina il rinvio della causa al giudice di merito che rideterminerà l'onorario dovuto al ricorrente considerando che non trova applicazione al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero il termine di sei mesi di cui al comma 4 dell'art. 227 c.p.p.; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.Leggi di più...
- termine di sei mesi per risposta ai quesiti ex art. 227, comma 4, c.p.p·
- fondamento·
- inapplicabilità·
- consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 359 c.p.p·
- fattispecie·
- liquidazione del compenso·
- impugnazioni·
- pubblico ministero in materia civile