Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. CRESCENZIANO 12, presso lo studio dell'avvocato DARIO CANOVI, difeso dall'avvocato LUIGI ROBOL, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GU EL;
- intimato -
avverso la sentenza ti. 58/00 del Giudice di pace di TRENTO, depositata il 17/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/07/03 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario con le quali chiede che la Suprema Corte, decidendo con ordinanza in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso in epigrafe specificato, con ogni consequenziale statuizione di legge.
RITENUTO
Che con atto di citazione ritualmente notificato il 29.4.99, l'avv. Michele Guerra conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Trento, AL OT chiedendone la condanna al pagamento di L. 443.180, quale corrispettivo dell'attività professionale dallo stesso prestata nel difenderlo, come difensore d'ufficio, nel procedimento penale pendente contro di lui presso il Tribunale di Trento, nel marzo 1999;
- che il OT, costituitosi, assumeva che nulla era dovuto;
essendo stato l'attore tempestivamente avvertito della nomina di un difensore di fiducia;
- che il G.d.P., espletata l'istruttoria, con sentenza 17 marzo 2000, accoglieva la domanda attrice, affermando che l'avv. Guerra aveva dato la prova delle prestazioni professionali svolte quale difensore d'ufficio nel procedimento penale a carico del OT, e ciò attraverso la documentazione prodotta e la testimonianza di OB TE che aveva confermato: avvenuta il 15.3.99 la comunicazione della nomina del difensore di fiducia;
e svolta dal 13.3. al 15.3.99 l'attività difensiva dell'avv. Guerra;
- che, avverso tale sentenza resa secondo equità, ha proposto ricorso per Cassazione il OT deducendo: il vizio di motivazione in ordine alle ragioni della maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste TE, rispetto alle dichiarazioni contrarie rese dai testi RO, LE e FE;
in ordine all'irrilevanza del compimento di attività difensiva da parte dell'avv. Guerra fino alla comunicazione ufficiale della nomina del difensore di fiducia;
in ordine alla non corrispondenza delle somme esposte in parcella alle voci della tariffa professionale;
- che il procuratore gen., nelle conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto altresì;
Altresì che il ricorso è stato proposto avverso una sentenza del G.d.P., pronunciata secondo equità in quanto emessa in controversia di valore non superiore a L. 2.000.000, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. che, pertanto tale sentenza è ricorribile in Cassazione per violazione delle norme processuali, e per violazioni di norme sostanziali, limitatamente a quelle riguardanti i principi costituzionali e le leggi comunitarie, ove di rango superiore a quelle ordinarie, nonché per vizio di motivazione ove questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della stessa (v. 8074/2002);
- che nessuno dei motivi dedotti è compreso fra quelli ammissibili;
- che nessuna pronuncia sulle spese è dovuta non avendo il resistente svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Visti gli artt. 113, 375 c.p.c.. Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004