Articolo 180 del Codice civile
Articolo 179Articolo 181
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 180.

((Amministrazione dei beni della comunione.)) ((L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonche' la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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