Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/1998, n. 2168
CASS
Sentenza 30 giugno 1998

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Massime1

In tema di spaccio di stupefacenti l'aggravante della quantità ingente va applicata in rapporto alla capacità di saturazione del mercato, la quale non può essere ritenuta in ragione solo delle dosi ricavabili, senza riferimento al contenuto di sostanza pura -e quindi in una prospettiva meramente nominalistica e non attenta alla concreta situazione del mercato- e alla qualità dello stupefacente con riguardo ai suoi effetti negativi, diversi secondo i tipi di droga ("leggera" o "pesante"), sull'integrità della salute dei potenziali consumatori. (Fattispecie di kg 30 di marijuana e haschisch, ritenuta dalla decisione annullata ingente per il numero di dosi giornaliere (circa 10.000) ricavabili da detta quantità lorda, senza riferimento al contenuto di principio attivo).

Commentario1

  • 1L'”ingente quantità“ nel TU 309/90
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2022

    Indice L'eccessiva indeterminatezza dei lemmi “ingente quantità” Il criterio mercantilistico Il nuovo criterio ermeneutico delle Sezioni Unite Primavera e le relative, precoci contestazioni Le Sezioni Unite Biondi ed il criterio ponderale I problemi derivanti dal criterio ponderale dopo Consulta n. 32/2014 Precedenti tutt' oggi favorevoli al criterio ponderale delle Sezioni Unite Biondi 1. L'eccessiva indeterminatezza dei lemmi “ingente quantità” Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell' …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/1998, n. 2168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2168
Data del deposito : 30 giugno 1998

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