Sentenza 30 giugno 1998
Massime • 1
In tema di spaccio di stupefacenti l'aggravante della quantità ingente va applicata in rapporto alla capacità di saturazione del mercato, la quale non può essere ritenuta in ragione solo delle dosi ricavabili, senza riferimento al contenuto di sostanza pura -e quindi in una prospettiva meramente nominalistica e non attenta alla concreta situazione del mercato- e alla qualità dello stupefacente con riguardo ai suoi effetti negativi, diversi secondo i tipi di droga ("leggera" o "pesante"), sull'integrità della salute dei potenziali consumatori. (Fattispecie di kg 30 di marijuana e haschisch, ritenuta dalla decisione annullata ingente per il numero di dosi giornaliere (circa 10.000) ricavabili da detta quantità lorda, senza riferimento al contenuto di principio attivo).
Commentario • 1
- 1. L'”ingente quantità“ nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/1998, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Satta Flores Bruno Presidente del 30/6/1998
1. Dott. Fattori Paolo Consigliere SENTENZA
2. " MA NI " N. 2168
3. " PI AN " REGISTRO GENERALE
4. " AI NI " N. 20709/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto EK RI
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 20.4.1998 Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. AI Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Martusciello che ha concluso per il rigetto;
atteso che il Gip ed il tribunale del riesame hanno giudicato non ancora decorso il termine di custodia cautelare per la fase preliminare, determinato in mesi sei (e non in mesi tre., come dedotto dal ricorrente) per la ritenuta contestazione in fatto dell'aggravante della quantità ingente, di cui all'art. 80 d.p.r. 309/90 pur formalmente non citato nel capo di imputazione, a motivo del riferimento inequivoco ad un quantitativo, definito "notevole", di marijuana e di hashish, di cui kg 30 equivalenti a circa 10.000 dosi;
considerato che il ricorrente denuncia perciò la violazione dell'art. 306 in relazione all'art. 303 c.p.p.: sia perché l'ordinanza applicativa della custodia cautelare non fa riferimento al substrato fattuale (30 kg di stupefacente) dell'aggravante, che il Tribunale ritiene "recepito" solo perché risultante dall'allegata richiesta del pm, sia perché comunque in tale richiesta non era indicato l'art. 80 cit., sicché l'aggravante neppure risulta chiaramente dal testo della stessa, che peraltro fa riferimento al solo peso lordo senza indicazione del principio attivo: circostanza, quest'ultima, che configura omessa motivazione e violazione o erronea interpretazione dell'art. 80;
ritenuto che correttamente il tribunale ha motivato la ravvisabilità nel capo d'imputazione formulato dal pm -cui rinvia l'ordinanza del gip e che in tal guisa deve intendersi da quella recepito o, se si preferisce (Cass. 2.6.92, Golessi. CED 190971; 23.4.92, Coluccia, CED 190435; 6.5.94, Cataldi, CED 178887) "incorporato"- di un'implicita contestazione dell'aggravante della quantità ingente ma ha omesso la motivazione sulla ricorrenza di tutti i requisiti propri di quell'attributo; posto, invero, che la contestazione -in genere e tanto più nella fase cautelare, in cui è sufficiente una descrizione sommaria (art. 292 lett. b) c.p.p.) del fatto- si sostanzia, più che nell'indicazione di norme giuridiche violate, che non è necessaria (Cass. 25.6.1996, Giordano, CED 205170), nella specifica indicazione del fatto, di cui il soggetto sottoposto ad indagini è accusato (cfr. Cass. 20.8.1992, Panigritti, CED 192239), il Tribunale ha correttamente evidenziato che nel capo d'imputazione si fa riferimento ad una specifica quantità di hashish e di marijuana, parte di una più ampia e definita "notevole" (anche se non espressamente "ingente", di cui però il primo termine è talvolta adoperato come sinonimo nel lessico degli interpreti: cfr. Cass. 29.11.1995, Porletti, CED 203733; in negativo, per i termini non sinonimi "enorme", "smisurato", "spropositato", v. Cass.14.5.1996, Merlini, CED 205971), ma si è limitata a dedurne la capacità di saturazione del mercato -che è conditio sine qua non perché una quantità sia valutabile ragionevolmente come ingente:
Cass. 2.10.1997, Di Maria, CED 210365; 21.3.1996,, Lorenzi, CED 206078; 17.5.1996, Nucera, CED 205295; 5.7.1994, P.m. in proc. Liboni, CED 199570)- dal numero di dosi giornaliere ( 10.000) ricavabili da detta quantità lorda, senza riferimento al contenuto di principio attivo, che espressamente si dichiara non risultante ne' dall'imputazione ne' dagli atti. Ora, a parte che dalla legislazione la nozione di dose media giornaliera è stata ormai espunta e che, anche a volerla utilizzare "a titolo puramente indicativo" -come correttamente fa l'ordinanza impugnata-, nella giurisprudenza talvolta si è richiesto un numero di dosi giornaliere superiore a quello indicato (cfr. Cass. 14, 5.1996, cit.), deve rilevarsi che l'aggravante della quantità ingente non può essere ritenuta in ragione solo delle dosi ricavabili (cfr. Cass. 2.10.1997, cit.), senza riferimento al contenuto di sostanza pura -e quindi in una prospettiva meramente nominalistica e non attenta alla concreta situazione del mercato: cfr. Cass. 15.2.1995, Strefezza.2 CED 201671;
2.10.1996, Moreno, CED 205713)- e alla qualità dello stupefacente (Cass. 20.6.1994, Schrotter, CED 199457), con riguardo agli effetti negativi, diversi secondo i tipi di droga ("leggera" o "pesante"), causati dall'assunzione all'integrità della salute dei potenziali consumatori;
rilevato che tale indagine non è stata compiuta dal Tribunale e che l'omissione configura un vizio della motivazione da ovviare con un nuovo esame, previo annullamento dell'ordinanza impugnata;
pqm
annulla l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e rinvia, per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998