Versione
2 settembre 1990
2 settembre 1990
>
Versione
8 marzo 2005
8 marzo 2005
Art. 28. (( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio) )) 1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente;
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
Commentari • 26
- 1. L'abuso d'ufficio: analisi normativa e giurisprudenzialeAccesso limitatoAlessandro Amaolo · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2014 · 5.817494
Giurisprudenza • 126
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2024, n. 1735Provvedimento: […] 2) la prescrizione in violazione dell'art. 7 e dell'art. 2 comma 3 legge 241/1990 (violazione del termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi) nonché la violazione dell'articolo 28 legge 241/1990 atteso che, non essendo stata indicata nell'ordinanza ingiunzione nemmeno la data della commessa violazione, non si ha certezza in ordine allo spirare del termine prescrizionale ex art. 28; 3) la nullità dell' ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione ex articolo 18 legge 689/1981; 4) l'infondatezza e insussistenza delle violazioni contestate attesa l'estraneità alle condotte contestate.Leggi di più...
- art. 2967 c.c.·
- prescrizione sanzioni amministrative·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- violazione delibera regionale·
- art. 132 c.p.c.·
- art. 22 legge 689/1981·
- art. 127 ter c.p.c.·
- onere della prova·
- art. 118 disp. att. c.p.c.·
- difetto di motivazione