Sentenza 23 marzo 1994
Massime • 4
Qualora un'intercettazione di comunicazioni tra presenti venga disposta in via di urgenza dal P.M. per uno dei reati previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. e sia successivamente convalidata dal G.I.P., il provvedimento del P.M. costituisce un equipollente del formale atto autorizzativo all'introduzione in abitazioni e in altri luoghi di privata dimora per l'installazione di strumenti di ascolto e di registrazione.
Poiché, a norma dell'art. 267, comma terzo cod. proc. pen., il decreto del P.M., che dispone la intercettazione deve indicare le modalità e la durata delle operazioni, con il termine modalità il legislatore non ha inteso riferirsi alle operazioni tecnico manuali ma alla scelta del tipo tra quelli previsti dalla norma regolatrice, alla individuazione del soggetto passivo e dell'ambiente ove il procedimento dovrà svolgersi.
Chi riferisca notizie in merito ad indagini giudiziarie sul conto di altro soggetto, apprese durante rapporti sessuali con una funzionaria della Procura della Repubblica, risponde di concorso nel reato di cui all'art. 326 cod. pen., sussistendo un contributo causale dato dal privato alla divulgazione del segreto di ufficio, nella forma della istigazione o della determinazione.
Qualora, a seguito di intercettazione di comunicazioni tra presenti venga disposta perizia con cui siano state trascritte le comunicazioni intercettate e registrate e qualora il perito sia stato nella disponibilità dei brogliacci delle intercettazioni redatti dalla polizia giudiziaria ex art. 268 cod. proc. pen., che non avrebbero dovuto essere allegati al fascicolo dibattimentale, è da escludere, in mancanza di previsione normativa, l'inutilizzabilità della detta perizia ovvero l'irritualità della stessa, se da nessun elemento del processo è dato dedurre che il perito sia stato fuorviato dalla conoscenza dei brogliacci.
Commentari • 3
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Secondo la Corte Suprema bisogna fare riferimento alla finalità dell'intervento: se è la stessa del bene o servizio da sostituire non è innovazione ma manutenzione LA QUESTIONE Secondo parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato quale riparazione straordinaria di notevole entità ovvero quale innovazione ex art. 1120 c.c. un'opera superflua di rifacimento della centrale termica condominiale, mentre essa si sarebbe dovuta qualificare come un'innovazione ex art. 1121 c.c. Di diverso avviso gli Ermellini secondo i quali… in tema di condominio, il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di sostituire un …
Leggi di più… - 3. Su alcune questioni condominiali controverseViceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 17 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1994, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1994 |
Testo completo
I
▼ 48310
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 23.3.1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE la PENALE SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.V. 344 int
Dott. Arnaldo VALENTE Presidente 1. Dott. EL DI ROLLO Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 36988/93 2. «» Enzo PIROZZI
3. » SC SABATINI SAZIONE CORTE
4. Piero MOCALI dio Ritc
Parg ha pronunciato la seguente al
LA6000 14 4 3 1994 SENTENZA per
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da PULITO NO;UE
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AN;; avverso la sentenza della Corte d'appello di
Lecce, in data 5.5.1993;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
-==
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giulio CARLUCCI
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
De CE e il rigetto degli altri;
Udit i i difensor i avv.Marcello GALLO (De CA);
avv. Franco COPPI (IN); avv. Carlo PETRONE (
OR, QU, SA, AG, LU, EO R. e G., Pi chierri); IN FATTO
seguito di laboriose indagini disposte dal A
Procuratore della Repubblica presso il Ti̇rbunale di
1 Taranto, su iniziativa dei Carabinieri di quel
Reparto operativo, gli attuali ricorrenti comparvero dinanzi al G.I.P. del medesimo Tribunale, il quale, con sentenza resa il 18.6.1992. secondo le norme del rito abbreviato, adottò le seguenti decisioni: UL dichiarò il NO colpevole dei reati di cui agli artt. 416 c.p. (previa derubricazione da art. 416 bis c.p.),648 c.p., 10 e 12 L.497/74 (in ordine a due episodi), 23 L.110/75,73 e 80 DPR
309/90,56-629 c.p. (in ordine a sette episodi),629
c.p. (in ordinea due episodi), condannandolo alla pena di nove anni,quattro mesi di reclusione e
£.40.000.000 di multa;
dichiarò RI EO colpevole del reato ex art.416 c.p. come spra derubricato, condannandolo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione;
dichiarò il IC colpevole dei reati di cui all'art. 416 c.p. (come sopra derubricato),56-
575 c.p.,648 c.p., 10 e 12 L.497/74 (in ordine a due episodi), 23 L.110/75,73 80 DPR e
309/90, condannandolo, con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di sei anni di reclusione e
£.40.000.000 di multa;
dichiarò la QU colpevole del delitto di cui all'art.416 c.p. (come sopra derubricato), nonché di quello di agli artt.73 cui e 80 DPR
generiche 309/90, condannandola,con- attenuanti prevalenti, alla pena di quattro anni di reclusione e £.30.000.000 di multa;
dichiarò la SA colpevole dei medesimi.. reati, infliggendole la pena di tre anni, otto mesi di reclusione e £.30.000.000 di multa;
dichiarò il NT colpevole dei reati di cui agli artt.416 c.p. (come sopra derubricato),73 e ordine a cinque episodi), condannandolo,con equivalenti, alla pena di attenuanti generiche mesi di reclusione sette anni, quattro
£.40.000.000 di multa;
dichiarò il CH colpevole dei reati di
-
cui sopra, infliggendo egual pena;
altrettanto fece- per Di AR;
colpevole dei reati di cui dichiarò Di IE
(come sopra derubricato), 648. agli artt. 416 c.p.
c.p., 10 e 12 L. 497/74, condannandolo, con attenuanti generiche equivalenti,alla pena di tre anni, otto mesi di reclusione e £.
1.200.000 di multa;
- dichiarò De CA colpevole dei reati di cui agli artt.416 c.p. (come sopra derubricato), 73 e 80 DPR attenuanti generiche 309/90, condannandolo, con equivalenti, alla pena di cinque anni, otto mesi di reclusione e £.40.000.000 di multa;
- dichiarò AT colpevole dei reati di cui agli artt. 416 c.p. (come sopra derubricato) e 648
c.p., condannandolo, con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e £.
2.000.000 di multa;
dichiarò OR colpevole dei reati di cui sopra, infliggendogli la pena di tre anni,quattro di reclusione e £.
1.200.000 di mesi multa;
altrettanto fece per D'AN, nonché per
RS (condannato alla pena di due anni, cinque mesi, dieci giorni di reclusione e £.1.200.000 di multa) e OL (stessa pena di cui sopra); dichiarò AG colpevole dei reati di cui agli
-
artt. 416 c.p. (come sopra derubricato), 10 e 12 alla pena di unL. 497/74, condannandolo anno, quattro mesi di reclusione e £ 600.000,in aumendo ex art.81 cpv. su quella inflittagli con sentenza irrevocabile il 6.5.1991;
dichiarò LU colpevole dei reati di cui agli artt. 416 c.p. (come sopra derubricato), 73 e 80 DPR
309/90,10 e 12 L.497/74,629 c.p.,56-629 c.p. (in ordine a due episodi), condannandolo, con attenuanti generiche di setteequivalenti, alla pena anni, quattro mesi di reclusione e £.40.000.000 di multa;
dichiarò IN colpevole dei reati di cui agli artt. 416 (comec.p. sopra derubricato) e 326
c.p., condannandolo alla pena di -due- anni di reclusione;
- dichiarò UC colpevole dei reati di cui agli artt. 416 c.p. (come sopra derubricato) e 56-
629 c.p., condannandolo, con attenuanti generiche equivalenti,alla pena di un anno, otto mesi di fece✓ reclusione e £.400.000 di multa;
altrettanto pena di dueUL, infliggendogli laper anni, sei mesi di reclusione e £.600.000 di multa;
dichiarò AN UL colpevole dei reati di cui agli artt. 416 c.p. (come sopra derubricato), 56-
629 c.p. (in ordine a quattro episodi), 629 c.p. (in ordinea due episodi), condannandolo,con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di quattro anni di
Ireclusione e £.
2.000.000 di multa;
dichiarò Di EL colpevole dei reati di cui agli artt. 416 c.p. (come sopra derubricato) e 629
_c.p., condannandolo, con attenuanti... generiche prevalenti,alla pena di due anni, otto mesi di
reclusione e £.
2.000.000 di multa;
- dichiarò De CE colpevole dei reati di cui agli artt. 416 c.p. (come sopra derubricato),56-629 c.p.
(in ordine a due episodi), applicandogli la pena di un anno di reclusione e £.500.000 di multa, in aumento ex art.81 cpv. c.p. a quella inflitta con
· sentenza divenuta irrevocabile il 9.3.1992; assolse AN EO dalle imputazioni ascrittegliper non aver commesso il fatto.
Seguivano altre assoluzioni parziali, nonché le pronunce accessorie.
Avverso tale pronuncia proponevano appello il P.G.
e gli imputati sopra elencati;
con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Lecce affermava la
'responsabilità anche di Gianfranco l'originaria rubricazione del EO;
ripristinava
A
art. 416 bis c.p.; escludeva la reato associativo, ex il medesimo e -i -reati
• continuazione fra A
fine, nonché quella ritenuta nei confronti di precedenti condanne;
eliminava le attenuanti generiche concesse agli imputati nei cui confronti erano state ritenute equivalenti alle aggravanti e dichiarava equivalenti alle stesse le generiche ritenute prevalenti nei confronti degli altri;
aumentava le pene a carico di tutti i
○ condannati, nella misura resultante dagli atti. via preliminare, i giudici di appello In
dichiaravano infondate alcune questioni di
nullità, sollevate da taluno degli imputati. relativa alle intercettazioni Anzitutto, quella mediante inserimento di ambientali, avvenute e nel supority microspie nel telefono di -Marino-
UL, autorizzate dal G.I.P. su richiesta del
'P.M. e materialmente realizzate dai
Carabinieri. Era evidente che l'eventuale introduzione clandestina degli operatori nelle
UL, che avrebbe avuto appartenenze del l'astratto diritto di escluderneli,era scriminata ex art.51 c.p.; mentre l'ordine del P.M., impartito ai sensi DEart.267 c.p.p., configurava un atto motiviato DEAutorità giudiziaria, idoneo a consentire le limitazioni dei diritti del privato. Era evidente la mancanza di contrasto fra l'utilizzazione delle norme processuali in parte qua, e l'accertamento di violazioni della legge sostanziale,a tanto essendo indirizzate le prove cercate con le intercettazioni.
'In secondo luogo, quella relativa alla regolarità della perizia,con cui sono state trascritte le
!
comunicazioni intercettate e registrate.
Secondo la Corte d'appello, è vero che i verbali e i brogliacci delle intercettazioni, che debbono
essere redatti ex art.268 c.p.p.,non possono essere allegati al fascicolo dibattimentale;
ma la circostanza di fatto che il perito li avesse avuti a disposizione e se ne fosse servito per le sue quest'ultime di trascrizioni, non inficiava irregolarità. Da nessun atto del processo resultava che il perito fosse in qualche modo influenzato dalla previa conoscenza del contenuto delle registrazioni;
né erano stati indicati punti specifici che la perizia non riportasse fedelmente;
e poi, trattandosi di intercettazione di conversazioni poteva non criptiche, neppure dubitarsi del fuorviante riporto di frasi o parole.
Quanto alla mancata integrale trascrizione delle intercettazioni, nulla provava che le parti omesse fossero rilevanti ai fini del decidere e quindi mancava un concreto interesse degli imputati a sostenere tale doglianza.Costoro, d'altra parte, non avevano esercitato la facoltà di richiedere la trascrizione delle parti mancanti, onde era preclusa ogni ulteriore censura sul punto. La Corte affermava anche la regolarità delle
intercettazioni sull'utenza della QU, acquisite ex art.270 c.p.p. in quanto indispensabili per
.l'accertamento del reato associativo di stampo mafioso. Verbali e registrazioni erano stati ritualmente depositati;
le conversazioni trascritte ai sensi DEart.268 c.p.p. ; il P.M. aveva posto i difensori in grado di avvalersi della facoltà di esaminare gli atti in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate (art.270 comma 3 c.p.p.), onde ogni doglianza al riguardo era infondata. dichiarava invece inutilizzabile La Corte
cautelare emessa dal G.I.P. del l'ordinanza
Tribunale di Palmi nei confronti, tra gli altri, del
UL e DEOR;
mentre erano utilizzabili,in quanto atti irripetibili,gli allegati verbali di perquisizione e sequestro. Infine, erano stati lecitamente acquisiti nel ancorato al rito giudizio di appello, seppure presentati dagli abbreviato, memoriali difensivi imputati UL e Di AR.
Introducendo l'esame del merito, nei riguardi della sussistenza del reato associativo,la YT leccese affermava che la molteplice attività emergente dagli atti, non eradelittuosa inquadrabile in una serie di ipotesi di concorso in reato continuato.Gli atti criminali dei singoli un'organizzazione espressione di erano gerarchicamente strutturata,che disponeva di finanziari, armi, canali di ingenti mezzi rifornimento di queste e di droga, e nella quale le materiali erano gestite per risorse umane-
comuni. Anadava interessi e finalità poi sottolineato il forte senso di appartenenza manifestato dai vari associati e il carattere collettivo delle diverse azioni programmate ed attuate. La grande cautela, i numerosi contatti personali,i ripensamenti che avevano caratterizzato l'alleanza conclusa dal gruppo Di Bari con quello facente capo al UL a tramite lui ai EO, confermava il carattere organico,e in quanto tale teso a mantenere la identità ciascun clan;
dove i possibili originaria, di contrasti e i tradimenti andavano letti come che, nella specie,si trattava conferma indiretta occasionalmente aggregate per la non di persone commissione di determinai reati, ma affiliate a realtà associative stabili e permanenti. Il sodalizio criminoso, dunque, esisteva, e doveva qualificarsi di stampo mafioso, secondo le argomentazioni del P.G. appellante. conclusioni del G.I.P. Le contrarie sostanzialmente ancorate alla constatazione che alcune vittime di estorsioni tentate O consumate avevano denunciato i fatti e riconosciuto i loro autori nulla toglievano alla temibilità e
potenzialità della pericolosa realtà associativa emergente dagli atti.
La persistenza e la globalità DEomertà non
potevano essere l'unico parametro della qualificazione del sodalizio criminoso, essendo influenzate da caratterizzazioni ambientali e dagli stessi sviluppi- giudiziari;
restava d'altronde incontestabile che l'organizzazione in esame dotata di armi d'ogni tipo,pronta ad ogni sorta di prevaricazione, impegnata in una lotta rivali senza esclusione di colpi con i clan avesse seminato il terrore in un'intera provincia per due anni, con decine di omicidi e numerosi attentati dinamitardi. Eloquente era,in conversazioniproposito,il contenuto di alcune telefoniche Polito, d'onde emergevano la del spietatezza dei propositi, gli intenti operativi,le direttive, il desiderio di prendere "tutta la città in mano", la programmazione di attentati. Ne
emergeva la spietata durezza con la quale costui e il Di AR intendevano far valere gli interessi del sodalizio al suo interno ed all'esterno;se ne deduceva l'intensità del vincolo associativo, anche attraverso l'assistenza materiale agli associati e alle loro famiglie, nonché quella legale agli arrestati e processati. La struttura fortemente gerarchica del sodalizio resultava dal continuo richiamto alla volontà dei
EO, fatto dal UL, loro portavoce.Ed anche dalle modalità di affiliazione, con forme e ritualità che ne spiegavano la caratterizzante altrimenti poteva interpretarsicompattezza.Non
l'attività del UL, che tratava alla pari con le cosche trafficicalabresi, organizzava internazionali di armi e di droga, acquistava allo scopo una barca e arruolava marinai albanesi, pro- grammava speculazioni edilizie e commerci con via europeo, impostava piani l'Est estorsivi e _ dicendo. Solo l'esistenza intorno a lui di un potente, organizzato e numeroso poteva gruppo sì numerose ed impegnative supportarlo in tuttavia, per intraprese. E sua stessa un boss;
i ammissione, non boss _erano era
110 davano il nome alla EO, che continuità ebanda, assicurandole forza organizzativa, per le loro capacità delinquenziali e la fama di terribile pericolosità acquisita nel tempo.Sin dagli anni '80, invero, costoro erano
stati i protagonisti del crimine nella provincia di Taranto, ancorché poi si fossero schierati su fronti contrapposti, con alti e bassi della loro influenza, caratterizzati anche da eliminazioni fisiche di reciproci sostenitori.Ma il UL era stato il riorganizzatore della loro famiglia, che riaffermato si era potenziata, aveva sanguinosamente la sua supremazia e ripreso i lucrosi traffici criminali
E poiché Riccardo e Gianfranco Modeo erano detenuti in espiazione di pena per omicidio, si era tentata la fraudolenta revisione della loro..
condanna, argomento dominante per mesi di tutte le conversazioni telefoniche intercettate. Attraverso
legami politico-mafiosi erano stati presi contatti con IO LL, impegnatosi ad intervenire presso gli uffici giudiziari competenti a decidere sulla revisione;
il carteggio processuale attraverso costui pervenne а noti avvocati;
si cercò di
\conoscere i nomi dei magistrati destinati ad in tegrare il collegio giudicante;
vienne elaborata da un avvocato compiacente una falsa dichiarazione probatoria;
fu incontrato un falso teste designato. Non poteva quindi dubitarsi del connotato mafioso del sodalizio in esame.
Sempre nel quadro di generale premessa, la Corte affermava la sussistenza delle violazioni della normativa sugli stupefacenti, addebitate a numerosi imputati.
Il UL e gli altri avevano trattato infiite volte affari di droga, precisando quantità, qualità, prezzo, circostanze di acquisti e cessioni, conteggi e dividendi. Non vi era stato sequestro di stupefacenti,per la scelta degli inquirenti di non intervenire in tal senso nello svolgimento delle delicate indagini;
ma grossi quantitivi di droga erano stati ritrovati presso persona che, dalle intercettazioni, resualtava con
chiarezza essereb un fornitore del UL. E
_d'altra parte, era impensabile che tutto si fosse risolto in termini meramente discorsisi, senza cioè che a tutte le enversazioni corrispondessero operazioni effettive. Come ultima questione di carattere generale,la Corte trattava la applicabilità della disciplina continuazione fra il reato associativo edella quelli fine, risolta negativamente.
Da un lato, il rapporto tra l'uno e gli altri è di natura genetica e quindi non preventivamente iindividuabile;
dall'altro, la continuazione ha sussistere solo tra carattere finalistico e può reati singolamente individuati e pertanto, eventualmente, entro i reati fine tra di loro, giammai tra essi o taluno di essi e il reato associativo. Per di più, bisognerebbe, per giungere a contraria conclusione, che per ciascun imputato l'adesione il compimento di all'associazione e attivitàsingola criminosa fosseroogni riconducibili ad una stessa origine ideativa e volitiva, nel senso di una originaria rappresentazione e volizione dei reati fine. Il che imporrebbe un onere di allegazione per nulla soddisfatto nel presente procedimento.
Fatte queste premesse di carattere generale, la all'esame delle singoleCorte leccese passava posizioni. Ed osservava: quanto a M. UL incontestabile il suo ruolo preminente nel Era
dal contenuto delle sodalizio, attestato intercettazioni.Da queste emergeva anche la tentatecommissione delle estorsioni attenuanti consumate. Erano concedibili le suo comportamento generiche, in ragione del collaborativo, da valutarsi come equivalenti alle gravissime aggravanti contestate. Equa la pena di dodici anni di reclusione e £.44.000.000 di multa.
- quanto a R.EO
Dagli atti processuali era conclamata la sua
posizione preminente all'interno DEassociazione. Lo denotava la attività assidua per liberarlo dal carcere;
lo confermavano le
dichiarazioni del UL e il consenso
all'affiliazione del Di AR. Ne conseguiva l'impossibilità di concedere attenuanti generiche, anche in forza dei precedenti
-penali. Equa la pena di dieci anni di reclusione.. quanto a IC
- tratta di uno degli uomini più fidati dei Si Modeo. La sua figura di consigliere autorevole emergeva dalle conversazioni con il UL;
era intervenuto nelle trattative per l'accordo con il
AR; aveva avuto l'incarico compilareDi di commercianti da l'elenco dei taglieggiare;
aveva di informatore per episodi di svolto ruolo collaborato ai traffici di sangue;
aveva stupefacenti e questo complesso probatorio attestava la sua responsabilità per tutti i reati ascrittigli. Dovevano essere eliminate le concesse generiche, trattandosi persona tra le piùdi pericolose del sodalizio.
Equa la pena di dieci anni di reclusione e
£.44.000.000 di multa.
quanto a QU e SA
una convivente di RI EO, l'altra moglieL' del fratello AN, svolgevano un informazioneimportantissimo compito di e collegamento, mediante i colloqui in carcere.Ciò
intercettazioni. Per di emergeva dalle più, interferivano nei fatti DEassociazione ed erano direttamente coinvolte nel traffico di droga, di cui intervenivano njelle consegne
percepivano i ricavati.
Ferme le concesse attenuanti generiche, la loro
· personalità consentiva tuttavia- solo una
I
valutazione di equivalenza, onde equa appariva la pena di otto anni di reclusione e £.40.000.000 di
I
multa ciascuna.
quanto a NT telefoniche non lasciavano intercettazioni Le
commissione dei reati di spazio a dubbi sulla droga e di armi.Sotto il primo profilo, egli era uno dei più attivi ed esperti, come ammetteva il
UL conversazioni;
sottonelle sue il secondo, resula che girasse aramato di pistole e più volte ne chiedeva la disponibilità, per la partecipazione ad operazioni armate, nelle quali accettava di assumere, il ruolo di guida.
Circa i fatti estorsivi, oltre alle intercettazioni lo inchiodavano due ricognizioni personali da parte delle vittime (delle quali una, che
personalmente da prima lo conosceva, aveva trovato. il coraggio di identificarlo formalmente solo dopo il suo arresto).
Era priva di giustificazioni la concessione delle attenuanti generiche,in rapporto alla gravità dei fatti e alla personalità del suo autore.Equa la pena di dieci anni, otto mesi di reclusione e
£.44.000.000 di multa.
- quanto a CH
titolo nel sodalizio;
il Era inserito a pieno
UL, forma mente suo datore di lavoro, se ne conoscenza degliautodefiniva "padrino"; era a affari associativi e pronto ad impegnarsi attivamente contro gli avversari, come emergeva da conversazioni telefoniche. Presenziava le trattative sulla droga e, secondo una distribuzione di ruoli da lui stesso formulata, si occupava precipuamente delle estorsioni.
La sua rilevante contribuzione alla vita del clan rendeva ingiustificata la concessione delle attenuanti generiche;
onde equa era la pena di dieci anni, otto mesi di reclusione e £.44.000.000
di multa.
- quanto a Di AR
L'ampia confessione contenuta nel suo memoriale e le previe acquisizioni probatorie, attestavano la sua responsabilità. Egli aveva deciso di aderire, con tutto il suo gruppo, al clan EO;
la sua affiliazione venne formalmente suggellata in un colloquio telefonico e da qui era iniziata la sua piena collaborazione.
concesse generiche, la loro Ferme restando le contenersi in termini di valutazione doveva semplice equivalenza, stante il notevolissimo rilievo di aggravanti e recidiva. Equa la pena di nove anni,quattro mesi di reclusione
£.44.000.000 di multa.
- quanto a Di IE
Egli disponevandi una "squadra" e di numerose armi;
si era alleat o con il Di AR, partecipando a spedizioni punitive contro comuni nemici. Ciò era riferito UL, che telefonicamente al di non "toccare" né lui né il Di raccomandava
AR, con i quali ci sarebbe stato un chiarimento. Era stata quindi accettata dal clan
EO la loro proposta di alleanza, che li avrebbe inseriti nel più potente sodalizio dei EO. Il Di
. Pierro era stato infatti scelto per guidare l'esecuzione di un attentato;
questo eranon era statoriuscito e il Di IE
arrestato, subendo anche in carcere _ una dura aggressione,da parte di chi non conosceva la sua adesione al clan EO, tosto ribadita dal
UL. Egli doveva dunque essere ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli. Il suo ruolo,la sua personalità, i suoi precedenti penali comportavano l'esclusione delle attenuanti generiche, onde appariva equa la pena di sei anni, otto mesi di rec lusione e £.
1.600.000 di multa.
T
quanto a De CA
Egli era detenuto fino al 15.4.1991, ma sin da
detenzione partecipava al prima della dimostrava il fatto che aveva sodalizio, come riportato al UL la notizia deli'aggressione in carcere al Di IE. Appena scarcerato, aveva ripreso appieno la sua attività,dichiarandosi T
pronto a fare la guerra ai nemici del clan
EO. Più volte il UL aveva parlato con lui
dei traffici di droga e di azioni da compiere per delaffermare la preminenza territoriale sodalizio. In una specifica occasione, il De Luca aveva chiesto, un ingente quantitativo di droga da mandare lain suagalera, ma generale partecipazione a tutti gli affari in tale campo era dimostrata dall'incarico. affidatogli di riscuotere i relaivi crediti, dalla conoscenza di fornitori, dalla partecipazione al colloqui deglidistribuzione attinenti alla stupefacenti. Dei relativi proventi, egli si
-adoprava per una parziale distribuzione a favore dei coaffiliati in difficoltà con la Giustizia e dei loro familiari.
Il suo ruolo e i -suoi precedenti non
giustificavano la concessione delle generiche, onde appariva equa la pena di nove anni, quattro mesi di reclusione e £.40.000.000 di multa..
quanto a AT, OR EDAN partecipato, armati, al fallito Avevano agguato condotto Di IE;
ovvia la loro dal consapevolezza piena, anche alla stregua dei legami
*con altri associati, delle resultanze di conversazioni pregresse, della collaborazione, da parte DEOR, con il UL. Il loro impiego nell'attentato documentava l'affiliazione al clan,essendo altrimenti inconcepibile l'affidamento di sì delicato incarico. Il D'AN, anzi, si era addirittura proclamato pronto a partecipare ad altra operazione armata e lo AT aveva
presenziato ad un summit fra alcuni affiliati, ove dettagliatamente discorso si era
DEorganizzazione e della suddivisione interna dei compiti.
La caratterizzaione, delle condotte criminose e i penali rendevano ingiustificata la precedenti concessione delle attenuanti generiche;
quindi pareva equa pena per ciascuno quella di sei anni di reclusione e £.
1.600.000 di multa. quanto a RS
all'OR,aIl UL lo aveva mandato, insieme verificare la situazione determinatasi sul luogo
DEagguato di cui sopra si è detto. Impossibile che ciò avvenisse per puro caso;
del resto, il
RS si era fermato, senza esitazioni, nei pressi del punto ove attendevano i coimputati Di IE e
OL. I testi da lui addotti per dimostrare che egli aveva semplicemente offerto un passaggio in all'OR, si contraddetti, ondeauto erano l'assunto difensivo era rimasto indimostrato.
Il UL ve aveva interesse a che l'OR
suo collaboratore notoriamente fidato - non fosse..
così di risalire allacoinvolto, consentendo sua
---- una conversazione conpersona; e pertanto, in l'avvocato incaricato della loro difesa, aveva prospettato la necessità di sostenere che RS
e OR erano in transito casuale dalla località
DEagguato. Ma lo stesso figlio del RS non si era meravigliato DEarresto del padre e tutti avevano semmai espresso la speranza c he fosse degli indizi a scagionarlo. Mentre l'insufficienza da auna conversazione del UL resultava che il compito a lui affidato riguardava specificamente il recupero delle armi predisposte per il fallito attentato.E da un'altra,che egli era addirittura il custode DE armamentario
DEorganizzazione. Ciò attestava il suo organico inserimento nella stessa, in una con---il progetto- del UL, di fondere la sua attività nel ramo delle carni, con quella del RS.
Ferma restando la concessione delle generiche, la comparazione doveva essere di semplice equivalenza con le aggravanti, stante l'evidente capacità a delinquere e il disvalore della persona. mesi di Equa la pena di quattro anni, otto reclusione e £.
1.200.000 di multa.
- quanto a OL
Di AR/Di IE, aveva del gruppo Uomo
partecipato con quest'ultimo all'agguato di retto 1
il IC, che doveva costituireil contro suggello DEaccordo raggiunto con il clan EO
e la prova che agli ordini del medesimo si poneva l'altro gruppo.Il fatto che il Di Pierro avesse caldeggiato la partecipazione del OL, ne attestava la consapevolezza e il pieno coinvolgimento anche nel reato associativo. Per le stesse ragioni sopra esposte,le concesse attenuanti generiche dovevano essere ritenute solo equivalenti alle aggravanti;
equa la pena di cui sopra. quanto a AG
A seguito di una telefonata del UL, che lo incaricava di un'aggressione -a mano armata, venne disposta una perquisizione domiciliare, che consentì il rinvenimento di due fucili a canne mozze,di altro fucile e.. di un giubbotto antiproiettile.Ma il UL si era offerto di dotarlo di ben più micidiale armamentario, come bazooka e mitra;
questo fatto e l'ampia dissertazione telefonica sui fatti attinenti alla vita del sodalizio, dimostrava pienamente la partec ipazione del AG ad alto livello, specie in riferimento alla constatata possibilità di
--accesso all'arsenale del clan. Spiccata capacità criminale e precedenti penali comportavano l'eliminazione delle concesse generiche;
equa appariva la pena di cinque anni di reclusione e £.
1.200.000 di multa.
quanto a LU
Era in stretto e continuo contatto con il
UL, con il quale trattava ripetutamente di armi e di stupefacenti, dimostrandosi disponibile per incarichi anche attinenti ad attentati.Si era recato in una circostanza a ritirare un carico di armi per conto del UL;
aveva trafficato ■in stupefacenti ad _ episodi partecipato dimostrava il estorsivi, come riconoscimento personale da parte delle vittime.
Valutato il suo apporto associativo, dovevano essere eliminate le attenuanti generiche, applicandosi l'equa pena di dieci anni di reclusione
£.44.000.000 di multa. quanto a IN
Si era presentato al UL come & capace di servizi segreti, pubblicicontatti con i funzionari, politici ed affaristi. Infatti si era in contatto _ con IO LL, che -per messo interessarsi della revisione del processo EO si era incontrato con il UL. L'esito di questi incontri, era stata la frenetica attività svoltasi nei mesi successivi per ottenere la revisione. Il
Vanno e il UL, comeIN, tale professor intercettazione, avevano resultava da una possibilità di affari colloquiato sulla comuni, anche mediante dreazione di società. Oltre a questo, il Serraino era entrato direttamente nella vita del sodalizio:il UL aveva parlato in sua
⚫presenza di un omicidio compiuto il giorno prima;
egli aveva collocato presso il UL l'auto del AN con 10 scopo originario di truffare un'assicurazione, ma che poi era stata utilizzata dal D'AN e dallo AT per recarsi sul luogo del fallito attentato più volte citato;
dopo il loro arresto, il UL lo aveva convocato ed egli si era adoperato per procurarsi notizie sul conto degli arrestati;
con il UL aveva parlato di partecipazione ad attività politiche, in funzione degli interessi associativi;
gli aveva riferito di indagini a suo carico per il delitto di cui all'art. 416 c.p.,apprese attraverso una relazione
una funzionaria della Procura della con
Repubblica.
Ciò attestava il suo pieno coinvolgimento nel clan
EO e nei reati addebitatigli. Per i quali equa era la pena denegate attenuanti per il
grandissimo disvalore della sua condotta e della sua personalità - di quattro anni di reclusione.
quanto a UC
Il suo coinvolgimento nell'associazione criminosa era evidenziato dalla attiva partecipazione ad- un colloquio attinente armi e droga, svoltosi tra il suo nipote ed un ignoto fornitore. Il UL
conversazione della attestava la tenore fra quest'ultimo fami liarità il e
UC, nonché la pregressa conoscenza di questi circa gli uomini e le cose anche partecipato DEorganizzazione. Egli aveva si ¨eraяparlatoaltri incontri, in cui ad
DEeliminazione fisica di avversari del clan non ché ulteriormente DEacquisto di armi e di una barca.La sua adesione al sodalizio era inoltre l'altrocomprovata dalla partecipazione con nipote, AN UL,e il Luce ad una tentata estorsione.
Nessuna concreta ragione consentiva la concessione di attenuanti generiche, onde qui appariva la pena di quattro anni di reclusione e £.800.000 di multa.
- quanto a UL
Pur avendo una stabile occupazione, costui lavorava
----
per conto del UL, non certo per il solo trasporto delle carni;
faceva infatti l'autista-sia del Pulito che degli altri associati,per affari inerenti all'organizzazione, come resultava da ■■na intercettazione ove era nominativamente citato. In una circostanza specifica aveva accompagnato tale LO che, in un colloquio con il UL,gli aveva indicato il nascondiglio all'estero di persona, che costui subito aveva deciso di eliminare.La circostanza che durante un colloquio così delicato il UL fosse entrato nel locale avveniva, trattenendovisiove esso tranquillamente, dimostra la _ sua intrinsecità
all'organizzazione. Del resto,i verbali di ricogni- zione personale attestavano la sua patecipazione ad un episodio estorsivo, il che ulteriormente lo- coinvolgeva nell'attività criminosa.
Ferme restando le concesse attenuanti generiche,il giudizio di comparazione doveva essere mantenuto in termini di equivalenza con le aggravanti,stante il notevole disvalore della condotta. Onde pareva equa pena quella di tre anni, otto mesi di
reclusione e £.600.000 di multa.
- quanto a F. UL
Egli aveva compiuto numerose estorsioni, secondo il piano programmato dal fratello e di cui era traccia nelle intercettazioni telefoniche. I fatti erano avvenuti in collaborazione con altri affiliati,il che portava a concludere che non si trattasse di iniziative personali del Pulito, ma DEassociazione, alla quale quindi costui aveva prestato una consapevole, qualificata ed efficace collaborazione.
Una corretta valutazione del disvalore della sua
¨personalità, conduceva alla eliminazione delle concesse attenuanti generiche, resultando quindi mesi di equa la pena di sette anni,quattro reclusione e £.
2.000.000 di multa.
- quanto a De CE
AL per costui le considerazioni svolte
-riguardo al precedente imputato. Pena equa, quella di cinque anni di reclusione e £.1.000.000 di.
l multa. quanto a Di EL 1
Egli aveva partecipato all'estorsione nei confronti del proprietario di una pizzeria, angariato con "richieste reiterate di i denaro (anche in forma di sottoscrizioni di contratti pubblicitari fasulli) in precedenza dal
-ad- altri
-dal-- CH, insieme-LU
circostanza della sua presenza affiliati. Nella aveva dovutonella pizzeria, il proprietario consegnare un assegno di 5.000.000 e il Di EL lo aveva minacciato di pagare, sennò sarebbe stato oggetto di una rapina (reato già precedentemente più volte commesso ai suoi danni). La sua diretta partecipazione in tale grave fatto,ne attestava il coinvolgimento nell'organizzazione criminosa. le concesse attenuanti Ferme restando valutazione dei fatti doveva generiche, una contenerne la valutazione a livello di equivalenza con le aggravanti;
equa la pena di cinque anni, quattro mesi di reclusione e £.
1.200.000 di multa.
quanto a G. EO
in primo grado non La sua assoluzione era condivisibile.
intercettazioni, egli era sempre Nelle numerose accomunato al fratello RI,quale vertice del clan. Eventuali contrasti o riserve vi erano nei confronti degli altri due fratelli,ma AN e Riccardo erano in perfetta armonia, così come le donne. Sialoro il UL che il
IC, luogotenenti dei EO, costantemente
-ponevano in luce che le direttive della cui esecuzione si occupavano, provenivano anche da
AN, autorevole, fonte del potere loro
_conferito. Durante la sua detenzione, egli era informato e mandava informazioni ed ordini moglie, anche con specifico attraverso la riferimento a riferitogli da altri quanto funzione DEattività carcerati, in del sodalizio.I cui proventi economici gli venivano correntemente attribuiti,quanto meno alla pari del fratello. Anche le turbinose vicende della tentata delrevisione processo lo riguardavano atestavano il ruolo di capo direttamente e ne il UL era riuscito clan. Addirittura
fraudolentemente ad ottenere con lui un colloquio carcere, quindi la sua responsabilità per il in reato associativo era indiscutibile. Equa la pena di dieci anni di reclusione...
Avverso la sentenza di secondo grado ricorrevano per cassazione tutti gli imputati o i loro difensori. Mentre il De CE non presentava i motivi, gli altri così argomentavano:
M. UL
Con il primo motivo era dedotta nullità della dellaapplicazione sentenza, per omessa scopo corrispondevano reati continuazione. I
perfettamente al contenuto DEimputazione per reato associativo, del quale erano concreta sussisteva fra gli uni e gli attuazione. Quindi
determinato dall'unicità del
· altri il vincolo disegno criminoso.
Con il secondo, l'omessa congrua riduzione di pena, spettantegli per il sostanzioso contributo offerto dalle sue rivelazioni;
sul punto la sentenza non aveva motivato. Con il terzo, violazione di legge in ordine. al giudizio di comparazione delle attenuanti.
QU, SA, AG, LU, R. G.
EO, IC
Con motivi di carattere generale erano denunciati: violazione DEart.438 c.p.p.,per avere la
Corte acquisito memoriali che, lungi dall'essere espressione del diritto di difesa, erano stati utilizzati in supporto alle tesi accusatorie. Ciò- da un lato violava la disciplina del rito abbreviato e dall'altro, per la mancata audizione dei testimoni indicati nei memoriali, nonché di qualunque attività di riscontro, li svuotava di
reale contenuto probatorio;
violazione di legge, in relazione alla ritenuta, legittimità della perizia fonica.
Generico era il richiamo a norme giustificative delle illegittimità penali a monte DEespletamento, per l'inammissibilità della meto- sul punto ogni dica di intercettazione.Mancava
motivazione criticamente accettabile;
errata applicazione di legge, in ordine alla qualificazione giuridica del reato associativo. La d'appello, lungi dall'argomentare Corte
con continui riscontri sulla logicamente e mafiosità ibndividuato- DEassociazione, aveva ipotesi comportamentali о episodici reati come costitutivi del delitto associativo, in realtà privi di supporto logico e coerente;
errata applicazione di legge,per il diniego della continuazione fra delitto associativo e reati-
fine, nonché in punto di attenuanti.
Trascurando un orientamento cospicuo Corte aveva scaricato sugli giurisprudenziale, la onere probatorio imputati un che invece le competeva, dovendo la sussistenza valutare conclamata DEunicità del disegno criminoso,qui dall'assetto delinquenziale predisposto dai
++7
EO, secondo l'ottica accusatoria.
Era poi ingiustificata la ridotta incidenza attribuita alle concesse attenuanti generiche, alla stregua della marginalità delle condotte degli imputati che ne avevano beneficiato. ricorrenti, era Sulle singole posizioni dei
SA, che la osservato quanto alla QU e alla sentenza non aveva in alcun modo riscontrato le affermazioni accusatorie;
circostanze casuali e
.contingenti erano assurte al rango di prova di un concorso in fatti-reato del tutto insussistente.Quanto al AG, erroneamente ne era stato affermato un inserimento organico nel sodalizio criminoso, nonostante che le sue presenze fossero solo sporadiche;
ingiustificatamente erano state revocate le attenuanti generiche. Quanto al Lu per sconati, senza un ce, erano stati dati approfondito esame degli atti, i necessariamente suoi rapporti con il UL e quindi il coinvolgimento nel reato associativo. Ingiustificata altresi la revoca delle generiche. Quanto al
IC,la Corte aveva superato il cospicuo materiale probatorio a difesa, con il semplice
-riferimento ai suoi colloqui con il UL;
mancava dunque di motivazione il rilevanteruolo attribuitogli, mentre era equivoca la prova della partecipazione traffico- -di- al stupefacenti. Altrettanto immotivati il di niego della continuazione e della attenuanti generiche.
Quanto ai due EO, il contesto associativo ipotizzato dall'accusa era incoerente nella mancata comprensione dei reati-fine; mentre la Corte non aveva dato logica motivazione del presunto ruolo verticistico loro attribuito all'interno del
sodalizio. Acriticamente si era valutata la condotta del UL,il quale era più un millantatore che un si erano di imprese criminose;
nonesecutore
-ricercati riscontri all'inserimento dei due nella presunta associazione delinquenziale,né si era
argomentato circa l'impedimento a svolgere una simile attività, offerto dallo di stato sentenza in punto detenuti. Muta era la di attenuanti.
- NT,Di IE, AT,D'AN, AS,
De CA, UC, Di EL
Con motivi di carattere generale, si denunciava: violazione DEart. 438 c.p.p.,per avere la Corte
-
acquisito, in violazione delle norme sul rito
abbreviato, che escludono ogni attività probatoria e im impongono la celebrazione del processo allo stato degli atti, memoriali presentati dagli imputati
-collaboranti UL e Di AR. Essi non erano
!
spontanee dichiarazioni 0 come le l'interrogatorio resi dall'imputato, un mezzo di difesa, come la sentenza impugnata argomentava per- strumentali delinearne legittimità, ma la all'accusa, nonostante che il contenuto non fosse potuto essere in alcun modo controllato;
1 violazione di norme processuali,in riferimento all'irregolare esperimento di perizia fonica. I
Essa era stata indubbiamente viziata
- al di là di
1
considerazione della illecita ffluenza ogni derivatane sul contenuto DEelaborato peritale dall'invio dei brogliacci che avrebbero dovuto essere rimasti nel fascicolo del P.M. e mai da questo trasmigrare altrove. La loro consultazione era dunque di per sé motivo di nullità DEatto
conseguente compiuto dal perito, con la inutilizzabilità nel processo;
oltre ciò, l'intercettazione di tipo ambientale era avvenuta con l'implicita violazione, all'origine, di norme penalmente sanzionate, circa la riservatezza. del domicilio;
e, non essendo stato dato conoscere
le realizzativemodalità delle intercettazioni, esse erano anche per tale aspetto inutilizzabili;
violazione di legge, circa la qualificazione giuridica del reato associativo.
Il quadro normativo DEassociazione per che gli delinquere di stampo mafioso, implica affiliati si avvalgano della forza intimidatrice del vinclo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, al fine di commetere delitti tesi ad assicurare al territorio. Al sodalizio il controllo del riguardo, la sentenza impugnata aveva argomentato in modo del tutto incongruo, senza valorizzare
-anzitutto la circostanza, pure ammessa, che le vittime delle estorsioni si erano ribellate, con ciò evidenziando l'inesistenza di qualunque omertà. Né alcuna intimidazione aveva impedito agli esercenti di costituirsi. in associazioni di categoria a difesa dei loro minacciati diritti.E
quindi la Corte leccese aveva sostituito al
necessario accertamento forza della intimidatrice,la presunzione di mafiosità del
-sodalizio. Del resto, i propositi del Palito erano rimasti prevalentemente allo stato ideativo, essendo assente anche il minimo supporto organizzativo per la loro attuazione;
vizio della motivazione, in ordine al diniego di
-
unificazione ascritti,aidei reati sensi
DEart.81 cpv. c.p.
La tesi della configurabilità della continuazione fra reato-mezzo e reati-fine, era ormai affermata in giurisprudenza, negandosi al contrario ogni incompatibilità giuridica. Condizione necessaria e sufficiente per 1'applicazione della relativa disciplina, la determinazione, sia pure generica, dei reati rientranti nel programma associativo, al momento della costituzione del relativo vincolo e in ragione di esso. Al riguardo, era illogico e giuridicamente insostenibile il ragionamento della
Corte, che, in presenza della contraria tesi sviluppata sul punto dal G. I. P., avrebbe dovuto motivare con argomenti di contrasto che, in fatto, denotassero con specificità l'impossibilità DEaffermazione del vincolo.
Sulle singole posizioni dei ricorrenti, era poi osservato quanto a NT che i giudici di merito non avevano puntualmente ricostruito gli elementi di prova delle contestazioni mossegli;
il contenuto delle conversazioni richiamate era assolutamente equivoco;
le frasi riportate in sentenza inidonee a confortare la tesi accusatoria;
l'assenza dei necessari riscontri era totale;
nessuna arma gli era stata mai rinvenuta e
I quindi l'intero procedimento deduttivo viziato sul piano logico-giuridico. Ingiustificata, poi, si rivelava la mancata concessione delle attenuanti generiche, alla insufficienti delle stregua argomentazioni svolte.
Quanto a Di IE, assolutamente illogica era la coinvolgimento nelmotivazione sul suo sodalizio, avendo da un lato la sentenza affermato che egli era inviso a tutti gli associati e, dall'altro, che aveva preso attiva parte alla vita DEassociazione. Mancava quindi la prova della riconoscibilità in capoap Di TR della qualità di associato. Carente era poi la motivazione anche in relazione alle attenuanti generiche.
Quanto a AT e D'AN, il loro coinvolgimento scaturiva da un unico indizio, relativo alla partecipazione ad un presunto agguato.Non vera seria prova, particolarmentealcuna lo per
AT,di una sua consapevolezza degli scopi del aviaggio al quale partecipava.A maggior ragione censurabile l'eliminazione delle appariva
+attenuanti generiche.
Quanto a UC e Di Michele, le condotte contestate e ritenute come sintomatiche della loro partecip azione al sodalizio -criminoso erano equivoche e per nulla dimostrative DEaffectio
societatis о della condivisione degli scopi associativi. Il UC aveva col UL contatti commerciali e questo bastava a giustificare la sua presenza nel di lui deposito;
il: Di EL era rimasto ai margini DEattività estorsiva e la sua peresenza un episodio, era occasionale ad che Hininfluente sia ai -fini DEart.629
DEart. 416 bis c.p.
Quanto a UL e De CA,la sentenza aveva affermato la loro qualità di associati per delinquere, sulla base di argomenti contraddittori, carenti, generici ed ininfluenti, essendo emerso, quanto al UL, che egli svolgeva singoli compiti affidatigli dal
UL, in modo del tutto sporadico e senza alcun Quanto risvolto di penale rilevanza. Nemuna al De
CA, detenuto all'epoca dei fatti, nessun elemento- probatorio lo raggiungeva, eccettuate alcune intercettazioni telefoniche che nesporadiche attestavano solo la presenza passiva.Altrettanto immotivata era al di là di una possibile partecipazione al traffico di droga la denegata app licazione delle genericthe attenuanti.
• CH
Con il primo motivo era dedotta violazione DEart.438 c.p.p.,nei termini esaminati quanto alle posizioni precedenti.
- Analogamente il secondo motivo, in punto di vizi il terzo, sulla della perizia fonica. Idem
qualificazione giuridica del reato associativo, nonché il quarto circa la denegata applicazione DEart.81 cpv. c.p.¨ In rapporto alla singola posizione del
CH,si eccepiva violazione di legge e vizio della motivazione, avendo il giudice di merito omesso di fornire elementi probatori in ordine ai vari addebiti. Circa le armi, nessuna gliene era :
stata trovata, mentre il riporto di brani telefonici non era valido supporto per un'affermazione di responsabilità. Ciò era a dirsi anche per il delitto associativo e per l'asserita partecipazione del
CH al traffico di droga. Mentre anche il www diniego delle attenuanti generiche era privo di una soddisfacente motivazione.
Di AR
Con il primo motivo era denunciata violazione della L. 12.7.1991 n.203, il cui art.8 prevede particolari benefici per chi, come il ricorrente, si dissoci e collabori, in punto di pena. Ciò egli aveva fatto con il suo memoriale, del che dava atto la senten za, che tuttavia non motivava adeguatamente sul diniego del beneficio.
Con il secondo motivo, era censurato il difetto di
⠀ sul giudizio comparativo delle motivazione.
attenuanti, ritenute alle equivalentisolo aggravanti,con ragionamento incoerente rispetto alle premesse, che riconoscevano il radicale mutamento di condotta del Di AR, dopo il suo
-
pentimento.
- OR
Le doglianze generali esposte ricalcavano quelle del CH.
Sulla sua singola posizione del ricorrente, mancava una puntuale ricostruzione degli elementi
probatori, basandosi l'affermato coinvolgimento
1 nelle imputazioni acsrittegli, su circostanze di fatto o non rinvenibili agli atti,o non aventi it significato loro attribuito dai giudici di merito o incomplete e generiche, come le frasi emergenti poi dalle telefoniche. Far-intercettazioni.
assurgere ad elemento di prova l'appellativo di
.
"compare" riferitogli dal UL, significava significato semplicementemisconoscerne il determinati contesti in amichevole sociali.Quindi, l'unico elemento indiziario, attinente all'asserita partecipazione
DEOR ad un attentato mai avvenuto, era inidoneo a coinvolgerlo nei fatti in esame. Immotivato e pertanto censurabile era poi il diniego delle attenuanti generiche.
RS
Con il primo motivo era dedotto vizio della motivazione, quanto al reato associativo. I giudici di merito, infatti, ne avevano affermato il coinvolgimento sulla base DEunico
indizio,attinente la sua presenza in occasione del fallito attentato.L'assioma era insoddisfacente, perché trascurava le contrarie giustificazioni difensive, ancorate a precise resultanze testimoniali. Analogo rilievo poteva appuntarsi contro l'affermata consapevolezza della detenzione di armi, alla stregua del contenuto-
travisato del ditutto un'intercettazione telefonica.
Con il secondo motivo, si censurava la violazione-
c.p.p.,essendosi del art. 192 basate le affermazioni di responsabilità su indizi privi dei requisiti legali;
essi consentivano di giungere ad epiloghi opposti a quelli toccati dai giudici di merito e, pertanto, non potevano essere utilizzati in senso accusatorio. La facoltà del giudice di
scegliere gli argomenti a sostegno della sua decisione, doveva passare attraverso una verifica seria ed analitica,qui carente per l'opinabile conformazione del libero convincimento.
. Con il terzo motivo, si denunciava violazione,dit legge, in punto di reato associativo.
La sentenza era carente di valida motivazione, circa del la qualificazione giuridica _reato; per di più, nulla consentiva di qualificare a sua volta il
RS come mafioso affiliato a sodalizio mafioso. Gli elementi utilizzati al riguardo, erano infatti eterogenei e contraddittori;
la loro scelta arbitraria e dilatatrice DEintrinseca portata probatoria in essi riscontrabile;
la metodologia di valutazione affatto plausibile.
.Con il quarto motivo,era dedotta violazione di legge in ordine alla violazione della disciplina sulle armi.
Una lettura attenta .degli atti processuali lo responsabilità sollevava da ogni al riguardo, essendo alla stregua pacifico del
-
che le armi.. contenuto delle intercettazioni stesse erano nella disponibilità del figlio. Con il quinto motivo, si lamentava il difetto assoluto di motivazione circa la richiesta rivolta alla Corte d'appello,di interrogare il UL e il
.Di AR, a seguito DEacquisizione dei loro memoriali.
Con il sesto motivo,si censurava l'immotivatezza e la contraddittorietà del giudizio di comparazione generiche, ritenutedelle attenuanti solo equivalenti, nonostante la riscontrata incensuratezza e le dolorose vicende familiari, cui illogicamente si contrapponeva una inesistente
rilevanza del ruolo associativo.
Con il settimo motivo il RS si doleva della. vincolo dellamancata applicazione del stregua DEevidente continuazione,alla sussistenza di un unico disegno criminoso.
- OL e ancora Di IE
Per il primo si denunciava vizio della motivazione e violazione di legge.
In ordine al reato associativo,il OL era etichettato come- "uomo del Diapoditticamente il minimo riscontroAR", senza probatorio. Inoltre, gli era attribuito un singolo episodio. criminoso che, seppure commesso in concorso con alcuni associati,non era dimostrativo della sua partecipazione criminosa al sodalizio in esame.
Per entrambi si censurava la qualificazione giuridica ¨del reato associativo.Le argomentazioni sviluppate al riguardo dalla sentenza impugnata non davano contezza della sussistenza dei requisiti specifici di un'associazione di stampo la potenziale capacità mafioso, confondendo un'organizzazione criminosa, con intimidatrice di intimidazione del -vincolodi la_ forza associativo, che deve essere attuale ed estrinsecarsi concretamente. La struttura associativa riscontrata nel clan EO non-
consentiva di affermare la caratteristica di mafiosità; il senso di appartenenza dei consociati era irrilevante al riguardo;e. così la indeterminatezza e varietà degli scopi sociali;
non erano riscontrate le condizioni diffuse di assoggettamento e di omertà che, non consentendo vittime, , comprovano ilalcuna reazione delle carattere mafioso del sodalizio;
la pretesab spietatezza ed autorità dei capi nemmeno era un carattere distintivo in tal senso;
mentre il sostegno dato agli affiliati -e- ai loro familiari era tipico di qualunque associazione non qualificata. Poichédelinquenziale, anche neppure i pretesi rapporti politico-affaristici apparivano della risolutivi nel senso qualificazione data al reato dalla sentenza di appello,in contrasto con le valutazioni del primo giudice, dal momento che tutto era rimasto al mero stato di ¯progettazione, non era lecita la configurazione del delitto ex art. 416 bis c.p.
OR per entrambi i ricorrenti, era segnalato il vizio di violazione di legge, per la denegata sussistenza del vincolo della continuazione fra il reato associativo e quelli fine, nei termini sostanzialmenten già visti per altri ricorrenti.
Nell'interesse del solo OL era poi dedotta la mancanza di motivazione in punto di attenuanti generiche, valutate equivalenti solo alle argomentazione di mero rinvio ad aggravanti, con altra posizione processuale, peraltro del tutto diversa.
IN Con il primo motivo di ricorso si censurava la
qualificazione giuridica del reato associativo.
Fermo restando che il IN rifiutava la qualità di associato per delinquere, si sosteneva- sentenza non aveva adeguatamente motivato che la in phto di carattere mafioso del sodalizio in
esame.Le ragioni sono quelle già esaminate per altri del ricorrenti. Sulla posizione
IN,proprio i colloqui e i contatti che la
Corte leccese indicava come dimostrativi del suo coinvolgimento nell'associazione criminosa indicavano invece che egli era stato officiato per il raggiungimento di obbiettivi specifici, che dimostravano la sua estraneità al
sodalizio.
Con il secondo motivo si censurava l'affermazione di responsabilità per il delitto di cul
all'art. 326 c.p.
In effetti,il IN millantava amicizie che non sosteneva che le notizie riferite aveva e provenissero da pubblici uffici, mentre erano il frutto di sue personali elaborazioni.Tanto ciò era. vero che, nonostante le indicazioni fisiche da lui offerte circa la sua fonte informativa presso la
Procura della Repubblica, la medesima non era stata identificata. Comunque, il reato de quo non appariva giuridicamente configurabile,in quanto è proprio del pubblico ufficiale ed il concorso del privato può concretizzarsi solo se esso abbia svolto attività di istigatore O determinatore,o quanto meno abbia contribuito causalmente alla decisione del pubblico ufficiale di rivelare la notizia di y ufficio. Se la rivelazione sia stata spontanea e il privato l'abbia semplicemente percepita riferita, la sua condotta non è punibile. La sentenza aveva ignorato tale aspetto della fattispecie, che peraltro non... era minimamente resultante dalle emergenze processuali.
Con il terzo motivo si censurava, nei termini visti ricorrenti, il per altri della diniego continuazione fra reatoconfigurabilità della associativo e reati-fine.
- F. UL
Con il primo motivo si censurava, nei termini già qualificazione precedentemente esaminati,la giuridica del delitto associativo.
Con il secondo motivo, era dedotta violazione di legge, in relazione all'affermata appartenenza del ricorrente al sodalizio criminoso de quo.
Egli non figurava mai nelle intercettazioni telefoniche;
ammesso che avesse. compiuto. dei singoli reati,era indimostrata la sua appartenenza alla societas sceleris.
Con il terzo motivo si formulavano doglianze per la mancata applicazione della continuazione fra reato associativo e reati-fine, secondo argomentazioni già precedentemente riscontrate.
Con il quarto la sentenza era censurata in punto di diniego delle attenuanti generiche, sul quale non vi era soddisfacente motivazione.
Tutti i ricorrenti, quindi, chiedevano a vario titolo l'annullamento della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, per accertata irregolarità delle notificazioni, era disposta la separazione dei giudizi quanto ai ricorrenti NO UL, Di
AR e RS.
IN DIRITTO
Ritiene la Corte seguendo l'impostazione della sentenza impugnata di dover preliminarmente affrontare alcune questioni che, pur non proposte da tutti i ricorrenti, avrebbero per le loro
-
oggettive caratteristiche e per il valore generale loro proprio effetto estensivo anche per i non ricorrenti, ove risolte nel senso esposto in chiave defensionale.
Nessuna delle medesime, peraltro, appare risolvibile nel detto senso.
La prima questione riguarda la legittimità delle intercettazioni ambientali, che sarebbe vulnerata violazione delladalla originaria normativa, penalmente sanzionata, posta a tutela del
'domicilio e della privatezza di chi ne abbia la disponibilità. L'assunto è del tutto infondato.
Che il diritto alla inviolabilità del domicilio sia tutelato fino al massimo livello cioè quello
-
del riconoscimento di una garanzia costituzionale non è evidentemente revocabile in dubbio. Ma lo è
altrettanto che ne sia lecita auna più o meno compressione nellaccentuata confronto di altri diritti, aventi non minore dignità (quale, ad esempio quello all'esercizio della giurisdizione e al compimento di atti in tal senso indispensabili)
e che, nella gerarchia dei valori adottata da uno stato democratico, hanno di volta in volta la prevalenza, con la garanzia di una espressa ed esclusiva riserva di legge. E' perfino banale il riferimento alle perquisizioni domiciliari e agli analoghi provvedimenti, lato sensu restrittivi di diritti della persona altrimenti inviolabili.
Ora, è errata la tesi, specificamente sostenuta nella discussione orale,che l'intercettazione ambientale sia avvenuta senza un previo e formale provvedimento autorizzativo della violazione del domicilio, nonché in violazione delle specifiche norme processuali che regolano la materia.Come già
--
dallaosservato sentenza impugnata, l'intercettazione venne disposta, in via dall'art.267. comma 2 d'urgenza, come consentitoג
c.p.p.,dal P.M., ricevendo successiva e motivata convalida da parte del G.I.P.; nessuno dubita che i reati per i quali il mezzo probatorio era disposto, rientrassero fra quelli previsti dalle varie ipotesi dell'art.266 comma 1. Una prima osservazione s'impone: il provvedimento del P.M.
costituiva un equipollente del formale atto autorizzativo alla perquisizione;
sarebbe assurdo pretendere che ne fosse data previa comunicazione al destinatario;
l'intercettazione di comunicazioni tra presenti (c.d. ambientali) è realizzabile mercé soltanto l'introduzione, necessariamente clandestina, in abitazioni e in altri luoghi di privata dimora per l'installazione di strumenti di ascolto e di registrazione. La limitazione così
alle libertà arrecata DEindividuo, trova giustificazione nelle superiori esigenze di giustizia (così Sez.VI, 20.2.1991, Morabito).
Senza contare che, come ebbe a rilevare questa _
con le sentenze 20.12.1991, RS Corte e
17.12.1991, D'AN, attinenti alla fase delle indagini preliminari di questo processo, non tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere persone a lui non gradite possono
-
considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo
C.p. jus excludendi alios rilevante ex art.614
(e,quindi, ex art.266 comma 2. c.p.p.) non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza in alcune manifestazioni della vita, privata della persona che l'art. 14 della BO
Costituzione garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio. Tale caratteristica andrebbe conseguentemente negata al deposito di carni gestito dal UL (e nel quale, secondo il perito,vennero collocate le microspie, destinate alla registrazione delle conversazioni), cui accedeva ovviamente un numero illimitato di persone, almeno durante la sua apertura al conc ludersi per pubblico;
altrimenti dovrebbe
l'orario di chiusura. Ma è indubbio, comunque, che l'operazione intercettatrice venne legittimamente disposta dal P.M. 1 :
Non può certo negarsi, al riguardo, che ricorresseo fondati motivi di ritenere che ivi si stesse. svolgendo l'attività criminosa. La fondatezza del motivo si commisura alla rilevanza e all'esito complessivo dei resultati ottenuti;
che, nel caso in
..... esame, sono addirittura clamorosi e tali ба
i sé,t .l'impianto, sorreggere, di per tutto accusatorio, come due gradi di giudizio di merito hanno collaudato.
Nemmeno può condividersi la censura mossa al provvedimento autorizzativo, in relazione all'art.267 comma 3 c.p.p., sotto il profilo della sua indeterminatezza quanto alle "modalità".Con
quest'ultimo termine la legge non intende certo riferirsi alle operazioni tecnico-manuali,come parrebbe sostenersi da parte dei ricorrenti, bensì alla scelta del tipo fra quelli previsti dalla horma regolatrice, alla individuazione del soggetto passivo e DEambiente ove il procedimento dovrà svolgersi.Requisiti questi correttamente indicati dal · P.M. autorizzante e quindi concorrenti al perfezinamento DEautorizzazione, nel : pieno rispetto delle garanzie formali. Una seconda questione concerne la legittimità delle perizia fonica, che sarebbe inficiata dall'irregolare disponibilità, da parte del perito, dei "brogliacci" compilati dalla polizia giudiziaria e che non avrebbero dovuto trasmigrare dal fascicolo del P.M.
Sul punto, è pienamente condivisibile la contraria argomentazione sentenza impugnata;
là della trascrizione delle conversazioni intercettate è un procedimento strumentale, la cui ritualità va commisurata unicamente alla stregua del resultato conseguìto.Poiché da nessun elemento del processo
è dato dedurre che il perito sia stato fuorviato dalla conoscenza dei brogliacci;
né alcuno dei ricorrenti indica situazioni in cui ciò sia avvenuto, deve escludersi che la perizia offra il fianco a censure di ritualità о che la sua inutilizzabilità derivi - al di fuori di qualunque previsione - normativa dalla semplice disponibilità in capo al perito di atti di polizia giudiziaria.. Una terza questione riguarda l'acquisizione di memoriali difensivi, presentati nel giudizio di appello dagli imputati NO UL e Di
AR. Secondo l'impostazione difensiva, la Corté avrebbe in tal modo violato il regime del giudizio abbreviato, che si svolge sugli atti inizialmente a. disposizione e, inoltre, introdotto nuovi elementi accusatori senza disporre i relativi riscontri e senza consentire ai coimputati chiamati in causa di svolgere al riguardo adeguate difese.
La - censura - è infondata;
da¨¨ un lato, infatti, si è ritenuto che l'interraogatorio DEimputato non sia incompatibile con il rito
(Sez. I, 7.2.1991, Amato) abbreviato e,conseguentemente, che all'imputato non sia vietata un'attività defensionale equipollente,quale la presentazione di memorie e dichiarazioni scriette;
dall'altrojè stato affermato che il giudice d'appello, ancorché nel giudizio ex art. 438 e segg. c.p.p., possa svolgere
!
qualche attività istruttoria, quando lo una ritenga assolutamente indispensabile ai fini della decisione (cfr. Sez.VI,8.10.1992, n.1367) e quindi introitare le memorie e. le dichiarazioni suddette. Ma va anche, osservato - e la sentenza impugnata vi fa puntuale riferimento che i due memoriali e le altre dichiarazioni orali o scritte hanno modificato le precedenti acquisizioni non
.
processuali,né sono utilizzate per state supportare il convincimento di colpevolezza nei riguardi dei coimputati.
La quale argomentazione chiude il discorso e rende irrilevanti le già infondate doglianze.
Una quarta, fondamentale, questione investe la qualificazione . giuridica del delitto associativo, contestato ai sensi DEart. 416 bis c.p., ritenuto dal G.I.P. associazione non qualificata e ripristinato in sede di giudizio di appello nei termini della originaria formulazione.
Le argomentazioni della sentenza impugnata,paiono sotto tale riguardo perfettamente corrette e condivisibili.Come è noto, per l'associazione a.
delinquere disegnata. dall'art. 416 c.p. è
necessaria, da parte di tre о più persone, un'organizzazione di fatto,con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma. criminoso per il quale il vincolo
associativo si è instaurato, nonché la coscienza e volontà, da parte di ciascun socio, di far parte di un organismo associativo e cioè del legame di reciproca disponibilità con gli altri partecipanti, in relazione allo s volgimento DEattività programmata (vedasi
Sez. I, 27.2.1993, n.145).
Che nei fatti originanti questo procedimento sia ravvisabile un delitto di tipo associativo, non è negato da alcuno dei ricorrenti;
si nega se mai la singola partecipazione ad esso. Quello che si contesta è invece che si tratti di un sodalizio di stampo mafioso, comecriminoso tale riconducibile alla previsione normativa
DEart. 416 bis C;
P. Secondo una corrente esegesi giurisprudenziale, un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi quindi dalla normale e non qualificata societas sceleris, una volta che sia connotata da quei particolari elementi indicati dallo stesso art.416 bis c.p., dei quali il principale e imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso, metodo consistente, dal lato della associazione agente, nell'utilizzazione verso l'esterno e in danno quindi degli offeri dall'attività delinquenziale, della forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, e, dal lato passivo, e quindi delle persone offese, dalla condizione di assoggettamento e di omertà nei confronti
DEassociazione per effetto della intimidazione da questa esercitata (cfr.
Sez.I,18.6.1990,n.1785). E quindi, la tipicità del modello associativo delineato dall'art.416 bis c.p., risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento attraverso : del fine l'intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche solanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio (vedasi,tra le altre, Sez. I, 10.2.1992, D'Alessandro)..
Su tali principi,a ben vedere, concordano sia la sentenza del G.I.P. che quella della Corte
d'appello. In particolare, quest'ultima ha efficacemente posto in luce la mafiosità
del metodo, dal lato DEassociazione agente;
in tal senso, sono stati correttamente ritenuti elementi sintomatici (elencando i quali,la Cortel all'obbligo della non si è sottratta motivazione, come si sostiene dai ricorrenti,ma ha rafforzato- le massime opportunamente
- :la' disponibilità di armi, la interpretative) conoscenza dei canali di rifornimento, la prontezza ad ogni intervento prevaricatorio, la lotta senza esclusione di colpi verso i clan rivali, il dominio territoriale esercitato per un biennio sotto
l'oculata regia di personalità delinquenziali di elevatissimo calibro, gli omicidi,gli attentati dinamitardi,le relazioni intessute con loschi ambienti della politica non solo locale e DEaffarismo in di genere, l'intrapresa un'iniziativa di revisione della sentenza di condanna dei boss che - in sé e per sé lecita era, per le modalità truffaldine e intimidatrici conferitele (si pensi al tentativo di influenzare i magistrati competenti al relativo procedimento) connotata da mafiosità. Questo quadro complesso e probatoriamente corroborato dalle innumerevoli intercettazioni nonché dalle indagini conseguenti e collaterali, delineava certamente un sodalizio criminoso potente, consolɗiato, gerarchicamente
1
strutturato, disposto a tutto, duro nel far valere i propri interessi all'interno e all'esterno, al quale, sotto l'aspetto qui considerato,la qualifica della mafiosità dello stampo era logicamente "
attribuita...
Dove le valutazioni del G.I.P. e della Corte t leccese divergono, è nella valutazione degli effetti esterni DEassociazione, cioè del lato che G.I.P.,difatti, nega passivo. Il le persone ww siano state poste in condizioni di: offese
.
ہے
omertà, per effetto assoggettamento e di J. DEintimidazione. che essa esercitava. Dalla
motivazione della sentenza di primo grado tale effetto è escluso, sulla considerazione che tutte
-
le vittime delle numerose estorsioni - consumate o tentate avevano collaborato - con la polizia, denunciando, riconoscendo, sottraendosi co- munque ad un, regime omertoso. forzato.Cosicché, appena .... gli , associati. avevano esercitato la loro criminale attività, vi era stata una reazione incompatibile con il citato elemento.
caratterizzante la societas sceleris ex art.416
bis.c.p.
:
Da tali argomentazioni deve dissentirsi;
non solo per le countrarie osservazioni della sentenza di appello, che ha individuato nelle caratterizzazioni ambientali (evidentemente contrassegnate da maggiore animosità che altrove) e negli stessi sviluppi giudiziari (positive essendo state le acquisizioni di indagine a livello di polizia :
giudiziaria) una autonoma spiegazione della reattività delle vittime, al di là di un'omertà globale e permanente che nemmeno è nel contenuto normativo. Tanto che proficuamente i giudici di secondo grado hanno sottolineato come i riconoscimenti degli estorsoi avvenissero in sede di incidente probatorio (povvero in una fase assai avanzata delle indagini preliminari e con una ridotta forza intimidatrice residuata negli arrestati) e, almeno in un caso, nei confronti di persona già prima conosciuta e che si era trovato il coraggio di indicare come responsabile solo dopo l'avvenuto arresto.
Ma v'è di più%; questa attività di collaborazione riguarda solo una parte dei delitti commessi per il raggiungimento dello scopo comune;
non vale per gli altri, protrattisi, come la sentenza impugnata evidenzia, per due anni, seminando terrore in una
intera provincia, che ci si era ripromessi di prendere in mano del tuto. E, ciò che più conta, in tal modo argomentando il G.I.P. trascurava un aspetto ☐ importantissimo, e cioè l'effetto di intimidazione che si intendeva esercitare mediante hon semplici propositi, ma con azioni esecutive e dimostrative, seppure non sempre riuscite = nei confronti dei clan rivali.Qui è
innegabile l'assoggettamento che si intendeva perseguire, con uno spiegamento di forze correttamente evidenziato dai giudici di appello. E i non c'è dubbio che la qualifica mafiosa investa
. 1
anche l'attività esercitata nei confronti di bande
To delinquenti isolati rivali, se il fine perseguito
è quello di cui sopra, esattamente riconducibile nello schema normativo DEart.416 bis c.p. alla stregua Quindi deve ritenersi completato del copioso materiale valutato dai giudici di merito il quadro al quale sussumere la condotta degli associati, alla criteri stregua dei ermeneutici di cui in premessa. E non v'è
dubbio, allora, che la sentenza impugnata vada esente da censure per tale profilo. La quinta questione di carattere generale d'appello, riguarda affrontata dalla Corte la possibilità di ritenere unificati dal vincolo reati-scopo, rispetto a della continuazione i gli
■ punto divergono quello associativo. Sul orientamenti del giudice di prime cure rispetto a' quelli di secondo grado;
ritiene questa Corte che la conclusione negativa alla quale perviene la sentenza impugnata debba essere mantenuta ferma, ancorché con motivazioni giuridiche non in tutto conformi a quelle espresse in motivazione.
giurisprudenziale ormai E' orientamento 1
consolidato che non sia concettualmente incompatibile о giuridicamente impossibile ipotizzare il nesso della continuazione tra reato associativo e reati programmati che siano stati poi effettivamente commessi,a condizione però che questi ultimi siano stati previsti e deliberati fin dalla costituzione del vincolo associativo, non potendosi confondere o identificare, proprio per la concretezza che lo distingue, il disegno criminoso unico, necessario alla configurazione del reato
[continuato, con il programma dell'associazione criminosa che si connota, invece, per la sua
(vedasi genericità astrattezza e
Sez.1,19.3.1992, n.2225).
In tale equivoco è caduto il G. I. P., che ha jaffermato l'applicabilità DEart.81 cpv. c.p.
sulla semplice constatazione che il contenuto della imputazione ex art.416 (bis, ormai) c.p.
violazioni di legge poi coincideva con le effettivamente commesse;
ma questo evidentemente non basta, perché così argomentando non si risolve il problema della individuazione di un previo programma, nel quale tutte le successive ipotesi criminose siano già comprese, seppure non nella assoluta specificità. E allfoa, per escludere
l'applicazione della disciplina del reato continuato, valgono le ulteriori affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui non vi è prova in atti e tale valutazione resta insindacabile dal
-
giudice di legittimità, non fosse altro perché sotto tale aspetto nessuno dei ricorrenti offre elementi specifici da considerare: il che non equivale ad invertire l'onere della prova, ma semplicemente a rilevare la sommarietà della motivazione del G.I.P., forse nelle angustie del rito abbreviato che per ciascun imputato il compimento dil'adesione all'associazione ogni singola atività criminosa siano riconducibili ad una stessa origine ideativa. Ed anzi,conduce ad opposte conclusioni la corretta osservazione che continuo, imprevedibile adattamento delle il strategie DEorganizzazione al mutare delle 1 situazioni, il carattere fortemente gerarchico delle scelte operative, l'impiego alternativo dei singoli affiliati, nelle più svariate attività cri- minali (nonché, va aggiunto, lo stesso confluire nel sodalizio di altra entità delinquenziale)), sono tutti elementi che escludono la sussistenza delle condizioni di applicabilità DEart. 81 cpv. c.p. i
Ciò vale né sul punto vi sono specifiche contestazioni da parte dei ricorrenti anche per la continuazione affermata fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati in altra sede, quanto a AG, UL e De CE. :
Ciò premesSO in linea generale e passando all'esame dei singoli ricorsi, deve Cosservarsi
preliminarmente che deve essere dichiarato inammissibile quello del De CE, che non solo omise di corredare con i prescritti motivi la dichiarazione di impugnazione, ma vi ha fatto poi formale rinuncia, con la comunicazione agli atti, in data 8.1.1994.
Relativamente agli altri ricorrenti,si osserva quanto segue: posizioni QU, SA, AG, LU, R. e G.
EO, IC
Per i motivi di carattere generale,si rimanda alle argomentazioni di cui in premessa. Va
doglianza aggiunto che appare infondata la relativa al diniego о alla ridotta incidenza delle attenuanti generiche;
dal ricorso non emergono valide.. e specifiche. ragioni per.. invalidare sul punto la sentenza impugnata, che ha motivato adeguatamente, alla stregua dei principi di diritto che regolano la materia e facendo ai parametri DEart.133 opportuno riferimento c.p.
Per il resto, debve osservarsi come alle specifiche comprovazioni principalmente da derivanti chiarissime resualtanze delle intercettazioni, ma anche da altre indagini svolte e dalle ammissioni di taluno dei coimputati che la Corte d'appello partitamente singole indicato ha sulle posizioni, si opponga, da parte dei ricorrenti in esame, un semplice diniego di validità della in assoluta relativa valutazione.]Il che incompatibilità caratteristiche le con istituzionali del giudizio di cassazione, ove una trattazione del merito delle tale terza processuali acquisizioni è impossibile e introdotta sotto lainammissibile. Né può essere specie di violazione di norme processuali, giacché qui non solo non se ne rilevano nel contesto
argomentativo della sentenza - che appare informato a criteri logici e _di_ corretto apprezzamento ma nemmeno vengonodei fatti correttamente proposti, non bastando evidentemente al riguardo affermare che l'esame degli atti non
è stato "necessariamente approfondito" ○ che il materiale probatorio defensionale è stato superato con "il semplice riferimento ai colloqui con il Pulito (che, come si è premesso, sono di assoluta "
forza dimostrativa e sono stati esaminati senza mende logiche dle ragionamento),o. che sono
"equivoche" le prove della partecipazione a taluno¨ dei reati se poi alle dettagaliate e stringenti
- considerazioni della sentenza di appello non si contrappongono altre argomentazioni giuridiche, che vadano al di là di un generico diniego di validità di quelle contrarie e - di una lamentazione formale, distaccata dai contenuti processuali. _
_
_
Ciò vale particolarmente per le posizioni dei due
EO; mentre la sentenza ha enucleato gli specifici elementi di accusa, i fatti che Ii attingono, il coacervo probatorio che ne delinea il ruolo, nel ricorso si lamenta una 'acritica acquiescenza alle conversazioni del UL (il che non corrispdonde a realtà, non fosse altro per law pluralità dei riferimenti alle persone dei due e per 1'impegno di tanti associati al fine di migliorarne la situazione processuale), attribuendo al medesimo un ruolo di millantatore, che è stato logicamente. disatteso nel riscontro _delle
operazioni attuative dei programmi enunciati.Che la sentenza abbia spiegato come poi non costoro, detenuti, potessero occuparsi delle vicende associative criminose da un lato infondata è
accusa (nei termini sopra visti) e dall'altro l'argomentare : deiресса di logica ricorrenti, giacché il ruolo dei EO è sempre indicato come direttivo e promozionale, non stato certo esecutivo:al che, la condizione di carcerati
(specialmente ove si rifletta sul ruolo di tramiti consorti superinformate delle rispettive conviventi) non era certo ostativa.
posizioni NT, Di
IE, AT, D'AN, UL, De CA,Cappuc
cio, Di EL.
Per i profili di carattere generale, si rinvia alle considerazioni di cui in premessa.
Sulle singole posizioni, l'impostazione dei ricorsi censurata per le stesse considerazioni svolte va in merito ai precedenti ricorrenti.
Per il NT ci si limita a sostenere, senza indicane .le ragioni, che i giudici di merito avevano malamente interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate, che appaiono invece, nella chiarezza, adeguatamente loro delapprezzate dalla sentenza impugnata. Mentre
tutto assurdo appare 1'argomento relativo alla insussistenza di riscopi, ove si pensi che ben due delle vittime delle sue estorsioni lo hanno
viziata appare sotto il profiloriconosciuto.Né
responsabilità del Di logico la ritenuta al quale la sentenza ha IE, relativamente amapiamente spiegato come la confluenza nel sodalizio dei EO, da parte della banda Di
AR, lo avesse a pieno titolo inserito nel sodalizio delle precedenti stesso, ad onta rivalità, ed ha fatto un confortante riferimento logico sia al ruolo direttivo conferitogli per un attentato,sia all'aggressione da costui subita in carcere dopo l'arresto. Condivisibile è altresì la valutazione della posizione dello AT e del
D'AN, per i quali le critiche alla senteneza si risolvono genericain una censura DEapprezzamento delle prove, qui inammissibile.
UC,la sentenzaQuanto al spiega esaurientemente e senza vizi logici il suo
coinvolgimento nel sodalizio criminoso,ben al di là dei rapporti commerciali con il UL, al quale era legato da relazioni parentali ed alla cui attività illecita alacremente partecipava. Vale altrettanto per il Di EL, relativamente al partecipazione quale si sostiene una "marginale", senza tener conto che la sua condotta si inseriva comunque in un apporto essenziale per gli scopi DEassociazione criminosa, nella riconoscibile affectio societatis che la compresenza di altri affiliati nei singoli episodi criminosi dimostrava. Analoghe considerazioni valgono per il UL, la cui critica agli elementi di fatto esposti in motivazione è del per il De CA. Non tutto generica e logico-argomentativo infirma, invero, l'impianto della sentenza impugnata l'affermazione che nessun elemento probatorio lo raggiungeva, quando i giudici di merito hanno evidenziato come proprio costui riportasse al Pulito la notizia DEaggressione in carcere ad un coaffiliato, come frequenti fossero i suoi colloqui sul traffico di stupefacenti e sui propositi di controllo del territorio, a. fronte di che perde qualunque rilevanza il fatto che, per un certo tempo, egli attivame nte.fosse detenuto- .e. non. potesse partecipare alle. imprese del. sodalizio, cui peraltro pacificamente aderiva.
Corretta è la motivazione della Corte leccese in punto di attenuanti,per le stesse considerazioni precedentemente svolte. posizione CH
Per le doglianze che investono le questioni generali inizialmente esaminate, vi si fa rinvio.. difetto di motivazione... lamentatoIl non una motivazione in sede di appello sussiste. Che
sia stata esposta, è innegabile;
che dalla sua lettura si ricavi una valutazione di manifesta.
illogicità negato: le intercettazioni - ne va attestano il coinvolgimento nel sodalizio criminoso, ben al di là di un semplice rapporto di dipendenza con il UL, essendovi prova della sua partecipazione ai traffici di stupefacenti e, con particolare rilievo, alle estorsioni.. ovvero,le principali "branche" di attività DEassociazione delinquenziale.La relativa valutazione, da parte dei giudici di merito, essendo improntata a criteri di logica e... di aderenza.. ai contenuti.. appare qui sindacabile. Mentreprocessuali, non corretta è, per le ragioni sopra esposte, la statuizione in punto di attenuanti generiche. posizione OR generale, si fa Per le doglianze di carattere
richiamo a quanto sopra.
Per il resto, la sua affiliazione è stata dedotta
Calla partecipazione ad un attentato, in compagnia di coaffiliati;
il ragionamento della Corte
appared'appello logicamente ineccepibile, trattandosi di un- episodio che doveva colpire un rivale del clan EO e che quindi si inseriva in un'attività vitale per il conseguimento del predominio perseguito dal clan' stesso. Il contrario assunto, di una insoddisfacente genericità del compendio probatorion,è in tal modo radicalmente smentito, anche per la genericità delle argomentazioni di difesa, che non vanno al di là dell'uso di qualche aggettivo, senza centrare
I situazioni processuali di autonomo e decisivo rilievo.
Anche in punto di attenuanti,la sentenza appare condivisibile per le già esposte ragioni. posizione OL
Anche nei suoi confronti, per le censure che investono aspetti di carattere¨generale, occorre¨ :
rifarsi alle argomentazioni esposte in premessa.
Sulla singola posizione, la sentenza ha ritenuto partecipazione ad ún episodio: che la sua crim inoso di spiccata rilevanza,ne attestasse il coinvolgimento nel sodalizio criminoso. Il
probatoria, ma non ricorrente nega tale valenza enuclea le ragioni in fatto о in diritto che dovrebbero inficiare l'argomentare dei giudici di merito.
La decisione impugnata non merita critiche nemmeno per la ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche, avendo al riguardo esposto ragioni aderenti alla normativa in parte qua, peraltro solo¨¨ genericamente contrastate ex adverso. posizione IN
Sulle questioni di carattere generale, si fa il consueto rinvio alla parte introduttiva.
Sulla sua partecipazione al sodalizio criminoso che dovrebbe essere esclusa per la riferibilità ad un unico incarico, del súo arruolamento al contrario condivisibile laappare sentenza, laddove rileva non solo la molteplicità delle sue iniziative per la revisione del processo
EO, ma la reiterazione dei contatti con il
UL, che lo metteva al corrente di fatti anche gravissimi operati nell'ambito associativo e a disposizione del quale aveva messo una macchina che sarebbe poi stata utilizzata per un attentato. Arrestati gli autori del quale, si sarebbe poi adoperato in un'intensa opera informativa;
non illogicità
. pare, quindi,viziata. da tratta dai conclusione DEargomentazione, la giudici di merito circa il suo pieno e non limitato inserimento nell'attività del clan EO.
Autonomo rilievo, ai sensi DE art. 326 c.p.,è stato conferito alla condotta del IN, in riferimento appunto informazioni. fornite previaalle
Q juacquisizione presso pubblici uffici, sulla posizione Pults, indagi processuale degli arrestati suddetti. Al riguardo, si: sostiene nel ricorso che il reato de quo,proprio del pubblico ufficiale ○ DEincaricato di un
pubblico servizio, ammette il concorso. solo in presenza di un contributo causale dato dal privato alla divulgazione del segreto d'ufficio, nella forma della istigazione o della determinazione.
Pur condividendo tale esegesi giuridica, non può, a pena di obliare specifiche emergenze processuali,
e h
concordarsi sulla circostanza che tale situazione non si sia determinata nel caso in esame. Lo stesso
IN disse di avere appreso le informazioni in sede di reiterati rapporti sessuali avuti con una impiegata, sulle cui per nulla desiderabile fisiche ebbe a repellenti caratteristiche quanta veridicità, visto dilungarsi (non si sa con
l'identificazione della che poi è mancata funzionaria in questione).Ma. allora deve logicamente concludersi che se, ciò non ostante, egli si intratteneva con lei,non poteva essere che allo scopo di carpire quelle informazioni riservate, che certo la funzionaria non avrebbe rivelato, se non
sollecitata dall'esterno in quei momenti per lei
ben altrimenti significativi. posizione F. UL
Circa. la qualificazione giuridica .del reato associativo, si rinvia alle premesse considerazioni generale. Altrettanto vale per la di carattere continuazione.
Circa la sua partecipazione al sodalizio criminoso, è infondata la critica mossa alla motivazione della sentenza, dalla quale, in aperto contrasto con quanto genericamente afferma il ricorrente, circa la Sua assenza nelle intercettazioni, emerge la sua partecipazione а
numerose estorsioni, in compagnia di coaffiliati.Da questo si è condivisibilmente sul piano logico dedotto che egli fosse inserito nell'associazione criminale, e che non agisse per propri impulsi delinquenziali personali. Nessuna contraria F argomentazione reca il ricorso, onde il sindacato di questa Corte non può ulteriormente esercitarsi.
La motivazione della sentenza è condivisibile in punto di attenuanti,per le considerazioni svolte riguardo alle altre posizioni.
Tutti 1 ricorsi debbono dunque essere rigettati,con le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo.
P. Q. M.
inammissibile i ricorso di Di CE dichiara
AN.
Rigetta i ricorsi di EO RI, IC
AN, De FO, QU NA, NT CA
US, AT LV, CH
GI, OR ND, D'AN CO, LU
EL,IN EN, UL. AN, Di
PierroEL US, EO Gianfranco, Di
CO, SA CI, OL AS, UL
CO, UC AN e AG EN.
Condanna tutti i ricorrenti in solido ala pagamento delle spese processuale e il De Pace
altresì al versamento di £.500.000 a favore della
Cassa delle ammende.
D
Così deciso in Roma, addì 23.3.1994 IL CONSIGLIERE RELATORECONSTOY WERE IL PRESIDENTE recalled IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Sacripanti Leonardo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
80 DPR 309/90,10 e 12 L.497/74,56-629 c.p. (in