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11 gennaio 1991
11 gennaio 1991
Art. 1. (Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria) 1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 7.5602493
[…] In proposito, osserva che il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 395 del 1990 si limiterebbe a statuire che al personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato, senza nulla disporre in merito al "regime pensionistico" applicabile a tali dipendenti e, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 28/04/2021, n. 17Provvedimento: […] Tuttavia i principi di diritto delle Sezioni riunite non sono applicabili al ricorrente che ha fatto parte di un corpo di polizia non militare, bensì ad ordinamento civile (ciò vale tanto per la Polizia di Stato che per quella penitenziaria – art. 1 legge 395/1990). Del resto il ricorrente non ha dato alcuna prova dell'equiparazione a corpo militare per beneficiare dell'applicazione del nuovo orientamento giurisprudenziale contabile maturato esclusivamente con riguardo alle norme relative ai Corpi militari.Leggi di più...
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