Sentenza 22 novembre 1995
Massime • 2
La mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all'udienza di riesame determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull'istanza di riesame.
La nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/1995, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 novembre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo VESSIA Presidente R.G.N.
Dott. Pasquale LA CAVA Componente 19683/95
Dott. Nicola MARVULLI "
Dott. Umberto PAPADIA "
Dott. Bruno FOSCARINI "
Dott. Mauro LOSAPIO "
Dott. Francesco MORELLI (Rel.) "
Dott. Giuseppe Maria COSENTINO "
Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR RL nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 4 marzo 1995 del Tribunale di Pordenone;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Morelli;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4 marzo 1995 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CA RL per il reato di concussione continuata in concorso con pubblici ufficiali del compartimento ANAS di Trieste.
Successivamente, sulla scorta di nuove emergenze, il suddetto GIP emetteva nuova misura restrittiva nei confronti del RL per i reati di millantato credito ed estorsione, oltreché di turbativa d'asta, rispettivamente nei casi in cui il suddetto aveva fatto credere agli imprenditori. da lui organizzati in cartello, di dover compensare funzionari dell'ANAS, in particolare CO CA CH, al fine di conseguire appalti, facendosi consegnare somme di danaro, e nei casi in cui aveva costretto altri imprenditori a farsi consegnare danaro con la minaccia di non poter partecipare al cartello.
Il Tribunale della libertà di Pordenone con l'ordinanza in data 19 aprile 1995 confermava tale ultimo provvedimento sia nella parte in cui disponeva la misura cautelare sia nella parte in cui rigettava la richiesta di revoca della stessi proposta dall'indagato. I giudici di merito ritenevano anzitutto che l'omessa audizione nell'udienza camerale del RL, che l'aveva richiesta, per mancata esecuzione dell'ordine di traduzione, dava luogo ad una nullità relativa, sanabile ex artt. 182 e 183 c.p.p., o al più una nullità intermedia, da dedurre a norma dell'art. 182 2 comma c.p.p., prima del compimento dell'atto da parte di chi vi assiste;
poiché i difensori dell'indagato nulla ebbero ad eccepire al riguardo nell'udienza camerale e svolsero le loro difese, mostrando così di accettare gli effetti dell'atto, la nullità era sanata. Nel merito il Tribunale riteneva sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c).
Con il ricorso per cassazione il RL deduce anzitutto la violazione degli artt. 127 3 e 5 comma e 27 della Costituzione, poiché, secondo giurisprudenza di questa Corte, la mancata audizione nella procedura camerale dell'indagato che abbia fatto richiesta di essere sentito, in quanto lesiva del diritto di difesa, garantito dagli artt. 24 della Costituzione e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo determina nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. e) e 179 c.p.p., estesa a tutti gli atti successivi si da comportare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la conseguente scarcerazione del RL per non essere intervenuta sulla richiesta di riesame tempestiva decisione.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza erronea applicazione di norme processuali e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, che non deve essere ipotizzabile in astratto, ma desunto da elementi di fatto esistenti nella realtà.
Nel caso di specie il Tribunale si é limitato ad un generico riferimento ad un interesse del ricorrente - interesse che é proprio di qualsiasi indagato - ad influenzare l'acquisizione e la genuinità della prova, omettendo una valutazione in concreto e nello specifico delle circostanze che inducono a ritenere probabile una tale influenza da parte del RL.
Con un terzo motivo si denuncia analogo vizio in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., poiché il Tribunale ha omesso qualsiasi indicazione sugli elementi concreti su cui è stato fondato il giudizio prognostico di pericolosità dell'indagato, limitandosi ed evidenziare elementi generici non idonei a giustificare la concreta probabilità che l'imputato reiteri condotte illecite della stessa specie, omettendo altresì di valutare la personalità del ricorrente con specifico riferimento al comportamento processuale, improntato alla più ampia disponibilità e collaborazione.
Infine con un quarto motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine al mantenimento della misura carceraria, senza dar conto delle ragioni che hanno indotto ad escludere la sua sostituzione con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. La sesta sezione penale di questa Corte, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici in ordine alla questione se la mancata partecipazione dell'indagato all'udienza camerale di cui all'art. 309 c.p.p. configuri una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ovvero una nullità di tipo intermedio, assoggettata alla disciplina di cui agli artt.180 e 182 c.p.p., ha disposto la rimessione del ricorso a queste
Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di queste Sezioni unite, di cui al primo motivo di ricorso. di carattere preliminare rispetto alle altre doglianze, é oggetto di contrasto tra le Sezioni semplici di questa Corte. Mentre alcune pronunce affermano il carattere assoluto e insanabile, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., della nullità della procedura camerale ex art. 309 c.p.p. svoltasi in assenza dell'indagato che aveva chiesto di essere sentito (Sezione V, 14.9.1991, n. 831, Cusimano, Sez. VI, 29.10.1992, n. 3176, Bin Chebel, Sez. VI, 30.4.1992, n. 1461, Caterino ed altri, Sez. VI, 6.5.1993, n. 1312, Portaro, Sez. VI, 1.6.1993, n. 1634, Rossi), altre optano per l'inquadramento di detta nullità tra quelle di tipo intermedio, disciplinate dagli artt. 178 lett. c), 180 e 182 c.p.p. (Sez. V, 18.4.1994.. n.1559, Piras, Sez. I, 10.7.1993, n. 2233, Di Giacomo, entrambe citate nell'ordinanza impugnata). Occorre peraltro sottolineare che alcune delle sentenze citate nell'ordinanza di rimessione tra quelle che sostengono la tesi meno rigorosa (Sez. V, 2.7.1993, n. 1449. Spierto;
20.12.1991, Marsella, rv. 190010; Sez. V, 18.4.1994, Caiafa, rv. 97997; Sez. I, 11.1.1995, n. 4692, Madonia) hanno escluso la configurabilità della nullità per non essere stata accolta la richiesta dell'indagato, detenuto fuori della circoscrizione del Tribunale e sentito dal giudice di sorveglianza del luogo di detenzione. di essere ascoltato dal Tribunale investito della decisione sull'istanza di riesame, non sussistendo un diritto soggettivo dell'indagato in tal senso, ma rimanendo al Giudice la facoltà di valutare l'opportunità di disporre la traduzione dinanzi a sé. Si tratta quindi di pronunce del tutto estranee al thema decidendum.
Sono invece in tema tutte le pronunce che affermano la nullità assoluta e, nel versante opposto, le sentenze Di Giacomo e Piras, che, in contrasto con le tre precedentemente esaminate, ritengono configurabile il diritto del detenuto fuori della circoscrizione del Tribunale di essere sentito dal giudice del riesame, qualificando peraltro la relativa nullità, in caso di violazione, rispettivamente come relativa e sanabile ex artt. 182 e 183 c.p.p., e intermedia. Queste Sezioni unite ritengono di condividere il primo orientamento. È da premettere che la questione si pone negli stessi termini sia l'indagato detenuto nell'ambito o fuori della circoscrizione del Tribunale, dopo la sentenza n. 45/91 della Corte costituzionale che ha interpretato l'art. 27 c.p.p. nel senso che in tale seconda ipotesi il giudice del riesame é tenuto ad assicurare la presenza dell'interessato dinanzi a sé qualora questi ne faccia specifica richiesta. La relativa omissione viene a porsi, sotto il profilo della patologia processuale, sullo stesso piano di quella che si verifica in caso di omessa traduzione del detenuto ristretto nell'ambito territoriale del Tribunale.
Venendo ora all'esame della questione, é opportuno anzitutto ricordare che le nullità speciali, previste da singole disposizioni di legge come tali, senza indicazione specifica della loro natura, assoluta, intermedia o relativa, sono riconducibili all'una o all'altra categoria delle nullità generali, con conseguente applicazione della relativa disciplina, se ontologicamente e strutturalmente inquadrabili in ciascuna delle suddette categorie. Pertanto le nullità previste dall'art. 127 5 comma applicabile alla procedura di riesame per il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 309 8 comma - per la violazione delle norme contenute nei commi 1 , 3 e 4 di detto articolo - avviso dell'udienza camerale, audizione delle parti se compaiono, rinvio dell'udienza in caso di impedimento a comparire dell'imputato o del condannato (e anche dell'indagato in virtù dell'estensione a quest'ultimo dei diritti dell'imputato ex art. 61 c.p.p.) che ha chiesto di essere sentito personalmente - risulterà sussumile in una delle tre tipologie a seconda delle diverse ipotesi di violazione. Allorquando le suddette violazioni attengono all'intervento dell'imputato dell'indagato o del condannato, e quelle di esse concernenti l'avviso dell'udienza riguardano la sua citazione, si rientra nell'ambito rispettivamente delle nullità intermedie di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p. e di quelle assolute ex art. 179 c.p.p.. Tanto premesso rileva la Corte che nell'ipotesi di imputato,
indagato o condannato detenuto, la cui partecipazione all'udienza camerale é subordinata ad una sua positiva manifestazione di volontà in tal senso (esprimibile, come si é visto, anche nel caso di detenzione fuori della circoscrizione del giudice), l'ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l'avviso dell'udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio. Senza di essi infatti l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli é propria, quella della vocatio in iudicium, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere. Devesi perciò ritenere che la citazione dell'imputato, dell'indagato o del condannato realizza un'unica fattispecie complessa, costituita dall'avviso, dalla dichiarazione di volontà dell'interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, atti tutti da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio. Soccorre una tale interpretazione la ratio del contraddittorio proprio delle procedure camerali riguardanti imputati, indagati o condannati, quale è stata sottolineata con particolare vigore dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 98 del 20.5.1982 e n. 45 del 31 Gennaio 1991, dianzi citata. Con la prima di tali decisioni stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di rito abrogato, per contrasto con l'art. 24 2 comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva i1 rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione ove l'imputato o il condannato, che abbia fatto domanda di essere sentito personalmente, non compaia per legittimo impedimento. Il giudice delle leggi ha fatto leva sulla inderogabile necessità della presenza dell'imputato o del condannato nella procedura incidentale, onde assicurare la pienezza del contraddittorio, la quale sola può consentire l'esercizio del diritto di difesa previsto dalla Carta fondamentale, anche nella forma dell'autodifesa, che non può esplicarsi se non con il rapporto diretto con il giudice dell'esecuzione, al quale l'interessato deve avere la possibilità di rappresentare direttamente le proprie ragioni. La sentenza n. 45/91 dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 309 8 comma e 127 3 comma c.p.p., con riferimento all'art. 24 2 comma della Costituzione, nella parte in cui prescrive che, in sede di riesame del provvedimento che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, se l'imputato chiede di essere sentito e sia in custodia fuori della circoscrizione del Tribunale, deve essere sentito dal giudice di sorveglianza del luogo in cui ha sede lo stabilimento;
ciò in quanto, secondo la Corte, l'art. 309 C.P.P. non vieta la comparizione personale dell'imputato se questi ne abbia fatto richiesta o il giudice competente lo ritenga ex officio opportuno, rilevandosi che "il diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo, rientrano nei principi generali d'immediatezza e di oralità cui s'ispira l'attuale sistema processuale".
Come si vede entrambe le pronunce danno un rilievo decisivo, ai fini della corretta applicazione dell'art. 24 2 comma della Costituzione e della conseguente interpretazione della legge conforme a tale norma, alla presenza all'udienza camerale dell'imputato detenuto che abbia manifestato espressamente la volontà di comparire in quanto unico mezzo idoneo a consentirli di esprimere le sue ragioni, in special modo quando queste vertono su questioni di opportuno rilevare che la particolare struttura del giudizio di riesame, con la deroga al principio devolutivo proprio delle impugnazioni, connota di spiccato rilievo la presenza all'udienza camerale dell'indagato. La richiesta di riesame, sia essa dell'indagato o del difensore. può essere immotivata e i motivi possono essere formulati dall'interessato all'udienza dinanzi al Tribunale, anche quando la richiesta sia del difensore.
L'indagato, quando ha proposto istanza motivata può prospettare motivi nuovi all'udienza dinanzi al tribunale (art. 309 6 comma). Inoltre il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati, l'area delle prospettazioni difensive può ampliarsi notevolmente anche in relazione allo sviluppo dell'udienza. Se poi si considera che è estremamente vasta la gamma dei motivi vertenti sulle condizioni della misura, cioè gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'inadeguatezza e proporzionalità della misura stessa, in relazione sia agli elementi posti a fondamento dell'ordinanza restrittiva, sia con riferimento ad eventuali ulteriori acquisizioni d'indagine documentate dal pubblico ministero successivamente alla sua adozione o ad elementi nuovi che lo stesso interessato può addurre, questioni tutte che, nella maggior parte dei casi, sono di fatto, in ordine alle quali quindi la valenza dell'autodifesa assume un rilievo talvolta anche superiore a quello della difesa tecnica, appare evidente l'aspetto determinante della presenza dell'indagato nel giudizio camerale. Le considerazioni finora svolte inducono pertanto a ritenere che sia per la natura di fattispecie complessa da attribuire alla citazione dell'imputato o dell'indagato nella procedura camerale, sia per il carattere essenziale della sua presenza all'udienza, in particolare nel giudizio di riesame la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, determini la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del
Tribunale sull'istanza di riesame.
Nel caso in esame si è verificata appunto tale nullità, avendo il Tribunale proceduto alla trattazione della richiesta di riesame e all'adozione del provvedimento in assenza del RL, del quale pure era stata disposta la traduzione, anziché sollecitare l'esecuzione di detta traduzione ovvero rinviare l'udienza dando avviso della nuova data all'indagato.
Tale nullità non comporta, come assume il ricorrente, cessazione di efficacia della misura e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, poiché la perdita di efficacia della misura coercitiva a norma dell'art. 309 10 comma c.p.p. si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. Unite, 12.2.1993, Piccioni). L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Pordenone per nuovo giudizio.
Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 623 c.p.p., annulla l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per nuovo giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Camera di consiglio, il 23 novembre 1995.