Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/1995, n. 40
CASS
Sentenza 22 novembre 1995

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La mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all'udienza di riesame determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull'istanza di riesame.

La nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.

Commentario1

  • 1Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/1995, n. 40
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40
Data del deposito : 22 novembre 1995

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