Articolo 67 del Codice di procedura penale
Articolo 66Articolo 68
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24 ottobre 1989
Art. 67. Incertezza sull'eta' dell'imputato 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorita' giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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