Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
In tema di contestazione dell'accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate. Conseguentemente, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati é irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 44707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44707 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
M QUINTA SEZIONE PENALE 44707/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/11/2005
SENTENZA
N. 214h1 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. FERRUA GIULIANA REGISTRO GENERALE
N. 023367/2004 2. Dott. AMATO ALFONSO
3. Dott. FUMO MAURIZIO
料 4.Dott.VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 12/03/19621) BO AN MARCO
avverso SENTENZA del 22/01/2004
GIUDICE DI PACE di LA MADDALENA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FUMO MAURIZIO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in euro 500. Per quel che riguarda la prima censura, va innanzitutto rilevato che quella dedotta sarebbe una nullità relativa e dunque sanabile, una nullità vale a dire che non potrebbe esser fatta valere per la prima volta in sede di impugnazione (ASN 199609969-RV 206623). Ma, a ben vedere, detta nullità neanche in linea teorica sussiste, atteso che
(cfr. ASN 199106842-RV 187462 e, sostanzialmente conforme, ASN 199401222-RV
196486), in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo, più che norme specificazione del fatto. all'enunciazione delle legislative, alla Conseguentemente, ove quest'ultimo sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge è irrilevante e non determina certamente nullità,
a meno che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa
(circostanza non dedotta dal ricorrente). Quanto alla seconda censura, è noto che la incertezza sul movente è irrilevante quando il fatto nella sua dinamica sia certo e quando esso sia con sicurezza attribuibile all'imputato.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 9. XI. 2005-
Il presidente-Bruno Foscarini
L'estensore-Maurizio Fumo DEPOSITATA IN CANCELLERIA
تنقل addi DIC 200517 16 CANCELL IL CANCELLIERE) Carmela Lanzuise