Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
La mancata piena contestualità tra accoglimento dell'astensione e decisione in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia non incide sul rispetto del dettato dell'art. 42 cod. proc. pen., che fa riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che ben può essere adottata in una sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione.
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- 1. Art. 42 c.p.p. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2003, n. 20097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20097 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANSONE Luigi - Presidente -
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere -
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere -
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AM RO, n. a Barletta il 7.2.1965;
2. DI GE, n. a Barletta il 21.10.1977;
3. DI OV IO, n. a Barletta il 15.5.1951;
4. TE NI, n. a Barletta il 17.12.1978;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 19.8.2002 con la quale è stato respinto l'appello dei prevenuti avverso la decisione del GIP presso il Tribunale di Bari che rigettava la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per scadenza termini;
Visti gli atti, 1a ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 19.8.2002 con la quale è stato respinto il loro appello avverso la decisione del GIP presso il Tribunale di Bari (che rigettava la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per scadenza termini), deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 42, cpv.; 178, comma primo, lettera c) e 179; 419, commi quarto e settimo del codice di procedura penale.
I ricorrenti sostengono che nel procedimento oggetto del ricorso per cassazione sono ormai decorsi i termini massimi di custodia cautelare per effetto della perdita di efficacia degli atti del procedimento stesso conseguita ad un provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione non accompagnato dalla declaratoria di conservazione degli atti sino a quel momento compiuti.
L'art. 42, secondo comma, del codice di procedura penale, infatti, nel regolare le conseguenze dell'accoglimento della dichiarazione di astensione, indica come solo eventuale ed ipotetica una pronunzia di conservazione degli atti pregressi stabilendo così che la salvezza degli atti è subordinata ad una espressa declaratoria diretta a rimuovere la presunzione di invalidità.
E poiché nella specie il provvedimento con cui il presidente del tribunale ha accolto la richiesta di astensione del GUP è stato emesso sic et simpliciter (e cioè senza avvalersi della facoltà di conservare efficacia ad alcuno degli atti del procedimento sino a quel momento gestito dal GUP) ne deriva che ha perduto efficacia l'intero procedimento sino a quel punto celebrato .
Il GUP che ha sostituito il giudice astenutosi avrebbe dovuto ripercorrere l'intero iter del procedimento ab inizio, rispettando in particolare .... (illegibile) dall'art. 419, quarto comma, .... (illegibile) dell'udienza preliminare almeno dieci giorni prima, a pena di nullità ex settimo comma).
Tale nullità per violazione del diritto di difesa è stata eccepita ed il fatto che il GUP l'abbia disattesa ha inficiato tutta la sua attività successiva e soprattutto non ha evitato la decorrenza al 12 giugno 2002 del termine massimo di custodia cautelare. A sua volta il c.d. provvedimento integrativo del presidente del tribunale del giorno successivo (che ha riconosciuto piena validità agli atti compiuti dal giudice astenutosi) è in contrasto con l'art. 42 cpv. c.p.p. e perciò da considerare tamquam non esset. Diritto
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
La censura mossa al provvedimento impugnato è imperniata sulla peculiare lettura data dalla difesa dei ricorrenti all'art. 42, secondo comma, del codice di procedura penale.
Secondo i ricorrenti tale norma - nel regolare le conseguenze dell'accoglimento della dichiarazione di astensione - subordinerebbe la salvezza degli atti pregressi una declaratoria diretta a rimuovere la presunzione di invalidità degli atti stessa che sia non solo "espressa" ma anche "immediata".
In quest'ottica: a) dapprima si ricorda che l'atto del Presidente del Tribunale di Bari del 6 giugno 2002 - con il quale è stata accolta la dichiarazione di astensione del GUP - è privo dell'indicazione degli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi che sono destinati a conservare efficacia;
b) si sostiene poi che il provvedimento dello stesso Presidente del Tribunale,che riconosce piena validità ed efficacia agli atti compiuti dal GUP astenutosi, ivi compreso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, è da considerare tamquam non esset perché emesso il giorno successivo.
2. Una siffatta impostazione non può essere condivisa. norma dettata dall'art. 42 del codice di procedura penale mira a contemperare due esigenze di eguale rilievo.
La prima esigenza è che il giudice, che effettua una dichiarazione di astensione o è investito da una dichiarazione di ricusazione, non compia atti del procedimento che - per non essere meramente ordinatori, come ad esempio un mero rinvio - siano suscettibili di incidere sulla materia del giudizio o su significativi svolgimenti del processo.
La seconda esigenza è che dall'accoglimento delle dichiarazioni di astensione o di ricusazione non derivi automaticamente la perdita di efficacia degli atti validamente e correttamente compiuti sino a quel momento e che invece sia operata una razionale e meditata cernita degli atti che meritano di conservare efficacia pur dopo l'intervenuta astensione e ricusazione.
Ora, mentre la prima esigenza deve essere evidentemente soddisfatta con la maggiore celerità possibile, anche per evitare che nelle parti del processo e negli osservatori esterni della vicenda processuale si ingenerino dubbi o addirittura sospetti sulla trasparenza e sulla imparzialità del giudizio, la seconda esigenza - ispirata al principio di conservazione degli atti ed a ragioni di economia processuale, oggi valorizzate anche dal principio costituzionale di ragionevole durata del processo - può ben richiedere, per essere realizzata, una ulteriore meditazione e uno studio approfondito degli atti al fine di compiere scelte e valutazioni che possono rivelarsi non facili soprattutto nel caso di processi obiettivamente complessi per il numero degli imputati o la materia trattata.
Riguardato in questo contesto il provvedimento del Presidente del Tribunale che ha accolto la dichiarazione di astensione del giudice dell'udienza preliminare ed il giorno successivo ha riconosciuto efficacia a tutti gli atti dallo stesso giudice compiuti, non può che essere inteso come atto unitario, articolato in due momenti temporali ravvicinatissimi tra di loro e diretto a realizzare entrambe le finalità ispiratrici della norma ex art.42 c.p.p.. Per valutare il carattere unitario o meno dell'atto in questione non è infatti decisiva la circostanza, meramente estrinseca, che l'accoglimento dell'astensione e l'indicazione degli atti pregressi destinati a conservare efficacia siano contenuti in due documenti diversi ma conta il dato ben più significativo della piena complementarietà, coerenza e consequenzialità di quanto disposto dal presidente del tribunale in ordine alla vicenda sottoposta alla sua decisione in un arco di tempo ristrettissimo (due giorni)e senza che in tale periodo siano intervenute attività incidenti sugli sviluppi sostanziali o processuali del procedimento. In altri termini il fatto che non vi stata piena contestualità tra accoglimento dell'astensione e decisione in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia non incide sul rispetto del dettato dell'art. 42 del codice di procedura che fa invece riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che ben può essere adottata in una sequenza ravvicinata ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione.
Ne discende che non ricorre nella fattispecie in esame la lamentata violazione dell'art. 42 c.p.p. e che conseguentemente non si sono verificate ne' la catena di nullità lamentata dai ricorrenti ne' le ricadute sui termini di custodia cautelare degli imputati. Il ricorso va pertanto rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio.
Essendo gli imputati ricorrenti attualmente detenuti alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art.94, 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 MAGGIO 2003.