Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di desistenza dal delitto, la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente. (Fattispecie di tentata estorsione, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta dell'imputato, che si rivolgeva ai Carabinieri consentendo il ritrovamento del veicolo, oggetto del reato, solo dopo aver raggiunto la consapevolezza di non riuscire ad ottenere il pagamento della somma richiesta alla persona offesa, dell'esistenza di indagini già in corso, nel cui ambito temeva di essere già stato identificato e prossimo ad un possibile arresto).
Commentario • 1
- 1. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2014, n. 7036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7036 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
36 7 0 36 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica del 29.1.2014 274/2014 Sentenza n. Reg. gen. n. 35892/2013 composta dai signori dott. Antonio Prestipino Presidente dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. Luigi Lombardo Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di AD NO, n. a S.ET RO (CS) il 06.10.1954, agli arresti domiciliari per questa causa, rappresentato e assistito dall'avv. Verena Corradini, avverso la sentenza n. 9861/2012 della Corte d'Appello di Bologna, seconda sezione penale, in data 20.03.2013; rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Carmine Stabile che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Bologna, nel rigettare l'appello proposto dall'imputato AD NO, 1 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena che in data 11.07.2012, all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato il AD alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per i delitti di tentata estorsione (capo A) e di ricettazione (capo B), ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.
2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, nell'interesse di AD NO veniva proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -erronea applicazione di legge penale (artt. 56 e 629 cod. pen.); illogicità della motivazione in ordine all'imputazione di tentata estorsione (primo motivo); -erronea applicazione di legge penale (art. 56, comma 3 cod. pen.); illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza attiva (secondo motivo); -erronea applicazione di legge penale (art. 648 cod. pen.); illogicità della motivazione, travisamento per omissione di dato probatorio (terzo motivo). In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come nella sentenza impugnata non si rinvenga nessuna motivazione in ordine all'idoneità della minaccia del AD a coartare la volontà della persona offesa. In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello di Bologna abbia ritenuto ininfluente la circostanza che il AD si fosse attivato per far ritrovare il veicolo alla polizia giudiziaria, condotta che sarebbe stata finalizzata a "limitare i danni" a fronte della consapevolezza del reo di essere ormai prossimo all'arresto. Invero, se il AD avesse effettivamente temuto di essere scoperto, avrebbe fatto ritrovare il mezzo da subito avendo avuto contezza del mancato interesse della persona offesa. In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello di Bologna, nonostante le doglianze difensive, abbia ritenuto integrato il delitto di ricettazione non dando la minima valenza alla circostanza che il AD non fosse nella disponibilità del bene provento del delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile.
4. Prima di passare alla trattazione dei motivi di ricorso proposti, si ritiene necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass., Sez. un., n. 24 del 24/11/1999-dep. 16/12/1999, Spina, rv. 214794; Id., n. 12 del 31/05/2000-dep. 23/06/2000, Jakani, rv. 216260; Id., n. 47289 del 24/09/2003-dep. 10/12/2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, deve tuttora escludersi sia la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Cass., Sez. 6, n. 14624 del 3 20/03/2006-dep. 27/04/2006, Vecchio, rv. 233621; Cass., Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008-dep. 06/05/2008, Ferdico, rv. 239789), che la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006-dep. 01/08/2006, Lobriglio, rv. 234559; Id., n. 25255 del 14/02/2012-dep. 26/06/2012, Minervini, rv. 253099). Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. intenda far valere il vizio di travisamento della prova≫ (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass., Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006-dep. 14/06/2006, Salaj, rv. 234115; Cass., Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010-dep. 22/12/2010, Damiano, rv. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 cod. proc. pen., il compito di accertare (Cass., Sez. 6, n. 35964 del 28/09/2006- dep. 26/10/2006, Foschini ed altro, rv. 234622; Cass., Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009-dep. 12/10/2009, Belluccia ed altro, rv. 244623; Cass., Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007-dep. 23/10/2007, Casavola ed altri, rv. 238215): 4 (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito); (d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico quindi, anche contraddittorio). Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass., Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002-dep. 14/01/2003, Delvai, rv. 223061). In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della S congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass., Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993-dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; Cass., Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011-dep. 12/04/2012, Valerio, rv. 252615). Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione «oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema per tutte, cfr. Cass., Sez. un., n. 30328 del 10/07/2002-dep. 11/09/2002, Franzese, rv. 222139 e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. - proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006-dep. 07/06/2006, Serino ed altro, rv. 233785; Id., n. 16357 del 02/04/2008-dep. 18/04/2008, Crisiglione, rv. 239795; Id., n. 7035 del 09/11/2012-dep. 13/02/2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
5. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
6. Ritiene il Collegio come si sia in presenza di doglianze che costituiscono mere riproposizioni dei motivi d'appello già disattesi con motivazione 60 congrua e scevra da vizi: da qui la loro manifesta infondatezza.
7. In relazione al primo motivo, si evidenzia come nel provvedimento impugnato la Corte d'Appello riconosca la configurabilità del tentativo di estorsione essendo gli atti compiuti dall'imputato pienamente idonei a costringere la persona offesa a pagare una somma di denaro per ottenere la restituzione del trattore rubato all'azienda agricola e risultando del tutto irrilevante la circostanza che la persona offesa nel corso delle trattative abbia poi deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. Integra, invero, il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013-dep. 12/02/2013, Piazza, rv. 254501).
8. In relazione al secondo motivo, totalmente immune da censure è la decisione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata desistenza volontaria, ai sensi dell'art. 56, comma 3 cod. pen.: invero, la decisione del prevenuto di rivolgersi ai carabinieri dopo aver architettato e predisposto la piantina per la caccia al tesoro, non è stata affatto volontaria ma dettata dalla sopravvenuta consapevolezza che la persona offesa, negandogli il pagamento richiesto, poteva essersi rivolta alle autorità e, avendo utilizzato per i contatti telefonici un'utenza cellulare intestata alla convivente, avrebbe potuto facilmente essere identificato. Afferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, n. 18385 del 05/04/2013-dep. 24/04/2013, Pesce e altri, rv. 255919) che, in tema di desistenza dal delitto, benché la volontarietà non debba essere intesa come spontaneità, la decisione di interrompere l'azione non deve comunque risultare come necessitata. In particolare, con la sentenza n. 11732/2012 (Cass., Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012-dep. 28/03/2012, Di Lauro e altri, rv. 252230), si è affermato che "la "volontarietà" della desistenza non deve essere confusa con la "spontaneità" della medesima, nel senso che la desistenza è volontaria anche quando non è spontanea perché indotta da ragioni utilitaristiche o da considerazioni dirette ad evitare un male ipotizzabile o dalla presa daldi coscienza degli svantaggi che potrebbero derivare proseguimento dell'azione criminosa (cfr., Cass., Sez. 4, n. 17384 del 12/02/2003, Schiavo). La legge non prende in considerazione le intime ragioni che inducono l'agente a desistere dall'azione criminosa, ma richiede invece, con la previsione del requisito della volontarietà, che la desistenza non sia riconducibile a cause esterne che rendano impossibile, o gravemente rischiosa, la prosecuzione dell'azione. Insomma, seppur non spontanea, tale prosecuzione non deve essere impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo dell'azione medesima;
la scelta deve quindi essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, n. 1955 del 07/12/1999-dep. 21/02/2000, Maravolo, rv. 216438)". Nel caso di specie, evidenzia la Corte d'Appello come il comportamento posto in essere dal prevenuto il 19 gennaio allorquando l'imputato ha telefonato ai carabinieri consentendo il ritrovamento del veicolo, comprovi soltanto come lo stesso avesse raggiunto la consapevolezza di non riuscire ad ottenere il pagamento della somma richiesta, che le indagini fossero già in corso e che temesse di essere già stato identificato e prossimo ad un possibile arresto: consapevolezza, quindi, da parte dell'agente, dell'esistenza di un fattore che avrebbe potuto rendere gravemente rischiosa la prosecuzione dell'azione, e di per sè idonea ad escludere la volontarietà dell'ipotetico recesso. Tuttavia, anche diversamente opinando, non resterebbe, comunque, travolta la compattezza logica delle conclusioni a cui sono pervenuti i giudici del merito in quanto, per le ragioni su esposte, deve escludersi, in via di fatto, che l'imputato avesse rinunziato a portare a termine l'azione criminosa.
9. Anche in relazione al terzo motivo, il provvedimento impugnato è immune da vizi. Invero riconosce la Corte d'Appello - - come l'affermazione della difesa secondo la quale non vi sarebbe prova che l'imputato avesse la materiale disponibilità del veicolo si appalesi come del tutto infondata, così come la circostanza che il libretto di circolazione non fosse stato rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, non sia per nulla decisiva. Peraltro, il prevenuto, non solo aveva dichiarato alla segretaria dell'azienda agricola la sua volontà di far ritrovare e 8 0 0 restituire il veicolo ma era altresì in possesso di una cartina manoscritta con la quale ha accompagnato i carabinieri nel luogo ove il trattore era nascosto e dove si trovavano le chiavi di accensione, posti allo stesso assolutamente noti: la conclusione che ne trae la Corte d'Appello è del tutto consequenziale e immeritevole di ulteriori chiose di commento. 10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.1.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Antonio Prestipino Dott. Andrea Pellegrino Sillyлу DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 FEB 2014 IL CANCELLIERE E I O S N A Z Claudia Pianelli 805 9