Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui è stata esclusa la genericità della contestazione in relazione al reato di omessa manutenzione delle attrezzature di lavoro, sul rilievo che la condotta era stata correttamente descritta in fatto).
Commentari • 2
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1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …
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Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 05/12/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3582
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 28781/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US PI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/04/2012 del Tribunale di Pisa sez. dist. di Pontedera;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 30 aprile 2012, il Tribunale di Pisa, sez. dist. di Pontedera, condannava US PI alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda ritenendolo responsabile (del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 4, in relazione all'art. 87, comma 1, lett. b, stessa legge) perché, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta CE.MAR, ometteva di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione ed in particolare non rendendo oggetto di idonea manutenzione il dispositivo della limitazione della portata massima ed il dispositivo di limitazione del momento ribaltante della gru a torre, di cui risultava scaduta anche l'ultima verifica trimestrale delle funi.
Nel pervenire a tale conclusione il primo giudice osservava come gli addebiti fossero risultati provati sulla base degli esami dibattimentali dei tecnici dell'ISPEL e dell'ASL, i quali avevano ampiamente evidenziato le omissioni, penalmente rilevanti, in cui era incorso l'imputato.
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata il difensore di US PI ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, affidando il gravame a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità del capo di imputazione con conseguente nullità della sentenza impugnata. Si assume come il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 4, parli degli obblighi del datore di lavoro collegati alla violazione dell'art. 87, comma 2, lett. c), mentre nel capo di imputazione vi è il riferimento del comma 1, lett. b), la cui violazione sarebbe collegata all'art. 70 che non parla di uso o manutenzione dei dispositivi di lavoro.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di prova circa la commissione del fatto da parte dell'imputato, come sarebbe emerso dall'istruttoria dibattimentale i cui esiti sono richiamati nel ricorso sia con riferimento alle prove a carico che a quelle a discarico, le quali non avrebbero affatto fornito elementi per comprovare la sussistenza delle contestazioni elevate a carico dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, essendo emerso, dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale come il US si sia avvalso delle prestazioni dei due professionisti (De RO e LLNG) i quali hanno testimoniato in giudizio sulla correttezza del comportamento del US sia per quanto riguarda la manutenzione della gru sia per quanto riguarda la temporalità delle verifiche.
2.4. Con il quarto motivo si deduce l'assenza dell'elemento oggettivo del reato per mancanza dell'evento, in quanto la manutenzione era stata regolarmente tenuta, con conseguente insussistenza del rapporto di causalità.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si censura l'impugnata sentenza lamentando l'eccessiva gravita della pena irrogata, troppo gravosa rispetto al fatto ritenuto in sentenza, apparendo infine del tutto non giustificata la mancata applicazione delle attenuanti generiche all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Quanto al primo motivo, si osserva che la mancata indicazione degli articoli di legge violati, allorché il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, in modo tale che non possa insorgere alcun equivoco sul pieno esercizio del diritto difesa, non comporta alcuna nullità del capo di imputazione e, di conseguenza, della sentenza.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate. Ne consegue che, ove il fatto sia precisato, come nella specie, in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 4^, Sentenza n. 39533 del 17/10/2006, Romano, Rv. 235373), inconveniente con riferimento al quale non è stata peraltro mossa alcuna doglianza.
2. Il secondo ed il terzo motivo motivi di gravame, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente valutati. Con essi il ricorrente, pur formalmente denunciando la illogicità della motivazione, sottopone alla cognizione della Corte di cassazione censure non consentite, sollevando questioni relative alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio, il cui apprezzamento rientra alla esclusiva competenza del giudice di merito, cercando, in tal modo, di ottenere una interpretazione del fatto diversa e alternativa rispetto a quella posta a base del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, con logica ed adeguata motivazione, ha fondato il giudizio di responsabilità sulla base degli accertamenti disposti dai tecnici dell'ISPEL e dell'ASL, dando atto che, esaminato in dibattimento il teste Cavallini, in qualità di tecnico della prevenzione dell'ufficio ASL 11 di Empoli, riferiva sul controllo espletato sul cantiere in oggetto, a carico della ditta CE.MAR, già iniziato nel 2008 in seguito ad una segnalazione circa una gru a torre.
A seguito del controllo si riscontrata che la gru era priva dei requisiti di legge, come accertato anche dall'ing. Maragliano dell'ufficio ISPEL di Livorno.
In particolare l'ufficio ISPEL aveva appurato che la gru era priva del obbligatorio controllo trimestrale.
Successivamente, veniva riscontrato, attraverso l'acquisizione del registro delle verifiche, che era stato omesso il controllo trimestrale e si accertava la mancata presenza del dispositivo per limitare il carico del braccio della gru, che non riportava la giusta taratura, ma un superamento del limite consentito, necessario per evitare il ribaltamento del macchinario.
Il Tribunale ha dato atto anche delle deposizioni rese dai testi della difesa (De RO e LLNG) del tutto ininfluenti: non era stata fornita alcuna indicazione cronologica circa gli eventuali controlli effettuati sulla gru e il corretto funzionamento di essa non escludeva le conclamate violazioni contestate dagli ispettori. A fronte di ciò il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa degli atti processuali obliterando che il sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali non può mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi diretti ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito.
Quanto alla lamentata assenza dell'elemento soggettivo, va precisato che il profilo della doglianza, oltre ad essere generico, non tiene minimamente conto della natura contravvenzionale del reato e pertanto dell'integrazione dell'elemento soggettivo anche sulla base della mera colpa.
3. Il quarto motivo di gravame, in quanto aspecifico, è manifestamente infondato.
A fronte di una motivazione con la quale il Tribunale ha esaurientemente ricostruito i profili fattuali della condotta e della colpa, il ricorrente ha articolato la censura con riferimento a mere clausole di stile e così articolandola: "importante rilevare, inoltre, che manca anche nella fattispecie narrata l'elemento oggettivo del reato per essere qualificato come tale in quanto non esiste l'evento contestato nel capo di imputazione in quanto la manutenzione è stata regolarmente tenuta e manca il rapporto di causalità".
Va ricordato che i motivi di gravame costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c), articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza in funzione critica rispetto ai punti della decisione specificamente oggetto dell'attacco. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza impugnata, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento.
4. Il quinto motivo è parimenti aspecifico e parimenti si riporta testualmente: "Merita rilevare che il Tribunale applicava una pena troppa gravosa rispetto al fatto presumibilmente commesso dall'appellante. Del tutto non giustificata è la mancata applicazione delle attenuanti generiche all'imputato". In aggiunta a quanto si è in precedenza osservato, è solo il caso di precisare come sia inammissibile, per genericità dei motivi, l'atto di gravame nella parte in cui difetti di specifica critica nei confronti del punto della decisione impugnato, essendo necessario, in osservanza al principio di specificità dei motivi enunciato dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), lo svolgimento nell'atto di gravame di un'autonoma critica con la specificazione e l'illustrazione, al fine di sostenere una decisione diversa da quella censurata, delle ragioni della decisività dell'argomento contrario rispetto a quello contrastato con l'impugnazione soprattutto quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal giudice di primo grado.
5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014