Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod.proc.pen. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima l'assunzione da parte del Gup di consulenze medico-legale e psichiatrica prodotte dalla parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2014, n. 42050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42050 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/07/2014
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 867
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 44900/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
OR LA N. IL 06/04/1960;
inoltre:
OR LA N. IL 06/04/1960;
avverso la sentenza n. 15/2012 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 18/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della (Ndr: testo originale non comprensibile) ed il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato; rigetto del ricorso del Procuratore Generale;
udito, per la parte civile, l'avv. Benigni A., che ha chiesto il rigetto del ricorso del RG;
udito il difensore avv. Nucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 10.10.2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio abbreviato, esclusa la circostanza aggravante dei motivi futili, condannava RG LA alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di omicidio volontario per avere strangolato la convivente FA ZI.
La Corte di assise di appello di Catanzaro, in data 18.12.2012, riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena ad anni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Richiamata la motivazione del giudice di prime cure, evidenziava che la prova della responsabilità veniva desunta, innanzitutto, dalle circostanze riferite dall'imputato in ordine a quanto avvenuto nel pomeriggio del 14 novembre 2010, a seguito di un diverbio avuto con la compagna alla quale aveva contestato di essere incapace di fare le pulizie e che questa, invitandolo ad allontanarsi, lo aveva deriso per le sue condizioni di salute invalidanti.
2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il Procuratore generale denuncia il vizio della motivazione della sentenza impugnata sia in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla riduzione dell'entità della pena. Rileva la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di appello, nell'escludere la circostanza attenuante della provocazione, ha evidenziato come la condotta posta in essere dall'imputato sia grave ed aberrante;
inoltre, evidenzia come l'indole prevaricatrice dell'imputato, descritta nella sentenza di primo grado, non può essere ridimensionata nelle sue conseguenze sanzionatorie dalla formale incensuratezza, ne' dalla condotta post delictum che è stata evidentemente sopravvalutata, tenuto conto che l'imputato subito dopo l'omicidio si è dato alla fuga e solo in un secondo momento ha ammesso la responsabilità. Del tutto carente, ad avviso del ricorrente, è la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla riduzione della pena base.
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso il RG denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione riproponendo le doglianze in ordine alla eccepita inutilizzabilità nel giudizio abbreviato condizionato della documentazione prodotta dalla difesa di parte civile. In specie, lamenta la totale assenza di motivazione del giudice di secondo grado che si è limitato a confermare la valutazione sul punto del primo giudice.
2.2.2. Il ricorrente deduce, quindi, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di omicidio volontario piuttosto che nella fattispecie preterintenzionale, lamentando che i giudici di secondo grado si sono limitati a fare richiamo alla sentenza del gip, omettendo di considerare le deduzioni difensive, in particolare, quanto alla evidente contraddittorietà tra la parte descrittiva e quella conclusiva della consulenza del pubblico ministero fatta propria dal primo giudice. Invero, il consulente da un lato affermava che la causa del decesso è da ricondursi ad arresto cardio-respiratorio per asfissia meccanica da strozzamento, dall'altro evidenziava il rinvenimento di sangue nella trachea e di versamento emorragico nella loggia pleurica che mal si concilia con decesso tipico da strozzamento. Su tale circostanza era stato evidenziato che il giudice di primo grado aveva, evidentemente, travisato la prova;
nonostante ciò, la Corte d'appello si è sottratta all'obbligo di adeguata risposta sul punto con quanto ne consegue in ordine alla valutazione della prova dell'animus necandi.
2.2.3. Con un ulteriore motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla esclusione dell'invocata circostanza attenuante della provocazione, atteso che la reazione violenta del ricorrente era contraddistinta dalla impulsività e totale assenza di controllo scaturente dall'atteggiamento di scherno della vittima nei suoi confronti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Partendo dall'esame del ricorso del RG, deve rilevarsi, in primo luogo, l'infondatezza della doglianza relativa alla eccepita inutilizzabilità nel rito abbreviato della documentazione prodotta dalla parte civile.
Invero, la Corte d'appello non ha omesso di motivare sul punto avendo valutato la correttezza in diritto della decisione del gup di cui all'ordinanza resa all'udienza 10/6/2011 che ha specificamente richiamato.
Come si rileva dalla sentenza di primo grado, il RG aveva chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato condizionato alla acquisizione di produzione documentale e all'esame dei consulenti di parte relativamente alla capacità dell'imputato al momento del fatto e alle cause del decesso, nonché, all'esame del direttore della filiale dell'istituto di credito presso il quale il RG aveva effettuato versamenti in favore delle vittima;
aveva, altresì, formulato in via subordinata la richiesta di rito abbreviato condizionato esclusivamente all'acquisizione della documentazione difensiva. All'udienza camerale nel regolare contraddittorio delle parti, il giudice, rigettata la richiesta formulata in via principale, aveva accolto la reiterata richiesta subordinata disponendo il rito abbreviato condizionato alla produzione documentale difensiva;
quindi, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, aveva ritenuto necessario procedere a perizia psichiatrica ai fini di accertare la capacità dell'imputato al momento del fatto ed acquisire due consulenze (medico-legale e psichiatrica) effettuate dalla parte civile costituita, concedendo, inoltre, un termine alla difesa dell'imputato. Respingeva, quindi, la richiesta dell'imputato volta alla revoca della disposta acquisizione delle consulenze prodotte della parte civile.
Orbene, deve essere qui ribadito che nel giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441 c.p.p., comma 5, - per il quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento (Sez. 1, n. 24865 del 09/10/2012 - dep.
2013, Chiapponi, Rv. 255824; Sez. 5, n. 4648 del 19/12/2005 - dep. 2006, Simoncelli, Rv. 233632). Ne consegue che è legittima in sede di giudizio abbreviato condizionato richiesto dall'imputato l'acquisizione, disposta dal giudice ex art. 441 c.p.p., comma 5, delle consulenze prodotte dalla parte civile quale sollecitazione probatoria idonea a fornire al giudice elementi di valutazione necessari al fine della decisione.
Del resto, il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte civile senza indicare la rilevanza della stessa nella decisione dei giudici di merito ai fini della valutazione della prova, atteso che, per quel che emerge dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, la valutazione delle cause della morte ai fini della qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall'imputato è stata fondata esclusivamente sul contenuto e sulle conclusioni del consulente del pubblico ministero e, quanto alla capacità dell'imputato, il gup aveva disposto la perizia psichiatrica sulla quale ha fondato la decisione.
2. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici di appello hanno ribadito che il RG aveva operato una compressione digitale sul collo della donna prolungata per un tempo apprezzabile determinando lo strozzamento ed hanno evidenziato come la causa del decesso, secondo il consulente del pubblico ministero, era determinata dall'arresto cardiorespiratorio conseguente ad asfissia meccanica da compressione laringea provocata da azione di strangolamento;
inoltre, ai lati del collo erano presenti diverse ecchimosi, traccia dell'azione violenta di costrizione, nonché, segni interni rappresentati da infiltrati emorragici anch'essi cagionati da strangolamento. Ne hanno tratto la prova del dolo di omicidio non avendo, peraltro, l'imputato compiuto alcun tentativo di rianimare la donna.
La Corte di appello, così come il primo giudice, ha, quindi, fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte affermati in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico del reato di omicidio ed alla distinzione tra le fattispecie previste dagli artt. 575 e 584 cod. pen. che va individuata nella diversità dell'elemento psicologico che nell'omicidio preterintenzionale consiste nella volontarietà delle percosse o delle lesioni alle quali consegue la morte dell'aggredito come evento non voluto, neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e del rischio. Il travisamento della prova fondato su una contraddizione contenuta nelle conclusioni del consulente del pubblico ministero sulle cause della morte della donna è stato prospettato dal ricorrente in maniera non autosufficiente non essendo state indicate in maniera completa dette conclusioni e non essendo stata allegata la consulenza cui viene fatto riferimento al ricorso.
3. Si sostanziano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate con l'atto di appello le censure - invero generiche perché non viene indicata la condotta di derisione ne' la causa di scherno - in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.
La Corte d'appello ha, infatti, sia pur sinteticamente, rilevato che, anche a voler considerare il comportamento di derisione della vittima fatto ingiusto, sussisterebbe una evidente sproporzione rispetto alla reazione dell'imputato tale da escludere in radice la configurabilità della invocata attenuante della provocazione. Detta valutazione non è neppure in contraddizione con l'esclusione dell'aggravante dei motivi futili;
infatti, l'esistenza di un movente o causa dell'azione delittuosa non futile non costituisce ex se presupposto sufficiente a ritenere la provocazione che richiede oltre al fatto ingiusto altrui - che può essere costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza - lo stato d'ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi ed un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione (Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, Ndoj, rv. 251833). Ed è, comunque, necessaria l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto, anche se non è richiesta una vera e propria proporzione tra offesa e reazione che non connota la circostanza attenuante in esame (Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Luciano, rv. 248375).
In conclusione il ricorso proposto dal RG deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili che - tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense - si liquidano in complessivi Euro 4.000 (quattromila), oltre accessori come per legge.
4. Non è fondato, ad avviso del Collegio, il ricorso proposto dal Procuratore generale che ha denunciato il vizio della motivazione della sentenza impugnata sia in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla riduzione dell'entità della pena.
La Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione dell'entità della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dando conto di avere operato una valutazione ancorata alle circostanze di fatto emerse nel giudizio che non possono considerarsi in contraddizione con la pur ritenuta gravità del fatto. La motivazione sui punti censurati dal Procuratore generale non è neppure illogica, essendo state valorizzate la incensuratezza del RG, le dichiarazioni confessorie ed, altresì, la condotta successiva al fatto, connotata da intento collaborativo, elementi oggettivi sui quali è escluso, in questa sede di legittimità, un giudizio alternativo.
Il ricorso del Procuratore generale deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il RG al pagamento delle spese processuali, nonché, alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 4.000 (quattromila), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014