Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2002, n. 24730
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel giudizio di appello, successivo all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, sul c.d. "giusto processo", sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e già poste a fondamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, dovendo escludersi l'applicazione della nuova disciplina ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 della legge n. 63/2001 (nel caso di specie, la Corte ha escluso che il giudice, al fine di utilizzare le dichiarazioni acquisite nel precedente giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, fosse tenuto a disporre per la prima volta il dibattimento per procedere all'esame dei coimputati secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen.)

È configurabile il delitto di estorsione, previsto dall'art. 629 cod. pen., anche quando la minaccia di danno è rivolta ad un bene di cui la vittima non ha ancora la disponibilità, essendo sufficiente che l'azione intimidatrice sia in grado di determinare quest'ultima alla prestazione richiesta, con suo conseguente danno e con l'ingiusto profitto a favore dell'agente (nel caso di specie, l'imputato avevano minacciato di far esplodere l'edificio che la vittima, imprenditore edile, avrebbe dovuto realizzare).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2002, n. 24730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24730
    Data del deposito : 5 marzo 2002

    Testo completo