Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 2
Nel giudizio di appello, successivo all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, sul c.d. "giusto processo", sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e già poste a fondamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, dovendo escludersi l'applicazione della nuova disciplina ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 della legge n. 63/2001 (nel caso di specie, la Corte ha escluso che il giudice, al fine di utilizzare le dichiarazioni acquisite nel precedente giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, fosse tenuto a disporre per la prima volta il dibattimento per procedere all'esame dei coimputati secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen.)
È configurabile il delitto di estorsione, previsto dall'art. 629 cod. pen., anche quando la minaccia di danno è rivolta ad un bene di cui la vittima non ha ancora la disponibilità, essendo sufficiente che l'azione intimidatrice sia in grado di determinare quest'ultima alla prestazione richiesta, con suo conseguente danno e con l'ingiusto profitto a favore dell'agente (nel caso di specie, l'imputato avevano minacciato di far esplodere l'edificio che la vittima, imprenditore edile, avrebbe dovuto realizzare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2002, n. 24730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24730 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DIANA SAUDATI - Presidente - del 05/03/2002
1. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DONATO DANZA " N. 207
3. Dott. FILIBERTO PAGANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIULIANO CASUCCI " N. 32049/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UA, n. il 17/05/1946 a Pagani
FE IC, n. il 06/05/1954 a Pagani
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 5/7/2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Enrico Delehaiye che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del LI e per il rigetto di quello del FE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UA LI e IC FE, sottoposti a procedimento penale per l'imputazione di concorso insieme con altri prevenuti nel delitto di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, erano giudicati con rito abbreviato e ritenuti responsabili dal GUP presso il Tribunale di Salerno sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, NN CO, e delle chiamate in correità "incrociate" provenienti dai coimputati NO De VI, IO NT, VI TO e, indirettamente, da RO De VI. L'attività estorsiva veniva correlata all'esercizio di un'impresa edilizia nel territorio del comune di Pagani ove, secondo l'accusa, era presente un'organizzazione camorristica che pretendeva avere il controllo di tutte le attività imprenditoriali imponendo il pagamento di tangenti e sulla quale gli imputati avevano fatto leva per estorcere al CO considerevoli somme di danaro. In seguito a gravame degli imputi, la corte di appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado disattendendo le tesi difensive fondate rispettivamente, per il FE, su un'asserita iniziativa della vittima nel contattare il gruppo criminale allo scopo di ottenere uno sconto sulla percentuale da pagare, e, per il LI, sull'inidoneità della minaccia di esplosione di bombe sotto gli erigendi edifici, dato che questi non erano stati, appunto, ancora realizzati.
Hanno proposto ricorso per cassazione il difensore di UA LI e personalmente IC FE.
Nell'interesse del primo si denuncia: a) violazione dell'art. 629 c.p., in quanto la pretesa individuazione e la richiesta patrimoniale si collocavano in un momento anteriore alla costruzione degli immobili per cui non poteva sussistere nessun danno o concreta lesione ai beni di proprietà della parte offesa;
b) violazione dell'art. 192 c.p.p. perché le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti sarebbero state valorizzate senza verificarne l'attendibilità intrinseca attraverso il riscontro con elementi obbiettivi tali da rendere plausibile il fondamento delle dichiarazioni accusatorie.
IC FE, dal suo conto, denuncia: a) inosservanza dell'art. 629 c.p. e vizi della motivazione al riguardo, perché i giudici di merito avrebbero trascurato di valorizzare l'iniziativa spontanea intrapresa dal CO verso il gruppo criminale sulla cui base non sarebbe configurabile la condotta estorsiva ipotizzata;
inoltre la motivazione sarebbe carente in ordine alle argomentazioni difensive sulla dedotta non credibilità della parte offesa, che era stato sottoposto a procedimento penale per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso e concorso nel reato-fine di estorsione, giusta documentazione acquisita al processo;
2) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizi della motivazione, per non avere il giudice d'appello dichiarato inutilizzabili, ai sensi dell'art. 26, cm 1, della legge n. 63/2001, le propalazioni accusatorie provenienti dai coimputati senza l'osservanza della normativa introdotta da detta legge. Inoltre, la stessa corte, al pari del primo giudice, avrebbe fatto leva sulle dichiarazioni dei coimputati senza verificarne l'attendibilità intrinseca alla stregua dei noti parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ed in mancanza di una corretta valutazione della sussistenza di elementi di riscontro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso nell'interesse del LI è inammissibile. La prima censura è manifestamente infondata, poiché anche la minaccia di danno ad un bene non ancora venuto ad esistenza, la cui realizzazione è collegata ad un'attività intrapresa dal soggetto passivo (nella specie lavori iniziati per la costruzione di un edificio), è idonea ad integrare gli estremi per la condotta estorsiva. Infatti per la consumazione del delitto di estorsione non è richiesto, in base all'oggetto della tutela giuridica (inviolabilità del patrimonio e libertà personale), che venga minacciato un attentato ad un bene attuale, essendo sufficiente che il male minacciato, indipendentemente dalla sussistenza attuale del bene cui sia riferibile l'azione intimidatrice, determini la vittima alla prestazione chiesta con proprio danno ed ingiusto profitto per lo agente.
La seconda censura generica, poiché si risolve in una astratta enunciazione critica in ordine all'apprezzamento dei riscontri relativi alle chiamate in correità, senza specificare le ragioni concrete alla cui stregua gli elementi valorizzati dal giudice di merito, tra cui le plurime chiamate, non costituirebbero validi riscontri obbiettivi dell'attendibilità dei chiamanti, anche in riferimento alla posizione soggettiva dell'accusato. Il ricorso proposto personalmente da IC FE è infondato. Il primo motivo si articola su varie considerazioni di merito e ripropone una rivalutazione del fatto (basata su un'asserita iniziativa della parte offesa verso il gruppo criminale e sulla dedotta non credibilità della stessa in quanto attinta da procedimento penale per delitto associativo di stampo mafioso), che ovviamente non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo non merita di essere condiviso.
Vero è che innovazioni introdotte dalla legge n. 63/2001, in base alla norma transitoria di cui al comma 1 dell'art. 26, trovano applicazione anche nei processi in corso, non essendo peraltro applicabile nella specie la limitazione di cui al comma 5 - che afferma il principio del "tempus regit actum" nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione per i procedimenti già definiti nei gradi precedenti quando non ancora erano entrate in vigore le disposizioni innovative della legge in esame per l'attuazione della legge costituzionale sul giusto processo - in quanto all'epoca di pronuncia della sentenza impugnata (5/7/2001) dette innovazioni erano già entrate in vigore. È altrettanto vero però che nel caso specifico il processo non è stato celebrato con il rito ordinario, bensì con quello abbreviato: gli interrogatori dei coimputati erano stati effettuati legittimamente dal P.M. trasmesso al GUP per il giudizio, ai sensi dell'art. 416, cm 2, c.p.p., celebrato prima delle novelle sul giusto processo;
sicché quegli atti non erano invalidi ne' conseguentemente inutilizzabili in modo assoluto a norma dell'art. 64, cm 3-bis, c.p.p. così come modificato dall'art. 2 della richiamata legge n. 63/2001. Peraltro, essendo ancora vigenti, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, le regole generali per l'interrogatorio, in seguito modificate da detta legge, il P.M. non aveva il dovere - ne' poteva averlo - di provvedere alla rinnovazione dell'esame dei coimputati ai fini dell'applicazione delle regole sopravvenute (cm 2 del menzionato art. 26). Il giudizio abbreviato, dunque, è stato definito legittimamente allo stato degli atti con l'utilizzazione della documentazione esistente nel fascicolo del P.M., tra cui i menzionati verbali di interrogatorio effettuati secondo le regole all'epoca vigenti. D'altra parte, ancorché l'art. 443, cm 4, c.p.p. stabilisca espressamente che il giudizio di appello si svolge nelle forme previste per il gravame avverso le pronunzie di primo grado emesse a seguito di giudizio ordinario, ciò non implica anche l'applicazione degli istituti, i quali presuppongono la celebrazione del dibattimento costituente una fase tipica del giudizio ordinario di primo grado: è stato ritenuto, ad esempio, che proprio per tale ragione nel giudizio abbreviato in fase di appello non trova applicazione la disciplina dell'art. 603, cm 2, c.p.p. (rinnovazione dibattimentale in caso di nuove prove o scoperte dopo il giudizio di primo grado: cfr. Cass. 29/12/1995, n. 12773). Consegue che, pur essendo già entrata in vigore le novelle della legge n. 63/2001 all'atto della celebrazione del procedimento di appello, il giudice di secondo grado al fine di utilizzare le dichiarazioni dei chiamanti non era tenuto, ne' era legittimato, a disporre per la prima volta la celebrazione del dibattimento onde poter, appunto, acquisire ed utilizzare le dichiarazioni dei coimputati con applicazione delle nuove regole, e tanto ai sensi della disposizione transitoria del comma 1 del più volte richiamato art. 26, che fissa la regola generale dell'applicabilità della disciplina sul giusto processo anche ai procedimenti in corso alla sua entrata in vigore, derogando così al canone processuale del "tempus regit actum". Aggiungasi, peraltro, che trattandosi di coimputati non giudicati in procedimenti separati con sentenza irrevocabile ex art. 197, cm 1, lett. a, c.p.p., il loro esame sarebbe stato possibile soltanto a richiesta di parte secondo la previsione espressa dall'art. 210, cm 1, stesso codice, nel testo risultante dalla parziale pronuncia di legittimità costituzionale con sent. n. 361 del 1998. Quanto, infine, alla censura, secondo cui la corte di merito nel far leva sulle propalazioni accusatorie dei predetti coimputati non ne avrebbe verificato l'attendibilità alla stregue dei noti parametri giurisprudenziali, se ne deve rilevare del pari la infondatezza. Invero, il giudice di secondo grado ha proceduto ad un'analisi appurata della credibilità ed attendibilità entrinseca di dette propalazioni valutandone la spontaneità, la ricchezza di particolari e la convergenza anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali della parte offesa (cfr. pag. 3 e segg. della sentenza impugnata);
indi ha correttamente individuato i riscontri desunti dalla pluralità delle dichiarazioni convergenti (cosiddette "chiamate incrociate"), escludendo, peraltro, interferenze fra diversi chiamanti e la comunanza della fonte delle informazioni dagli stessi riferite, profili, questi, che avrebbero giustificato un maggiore rigore nell'apprezzamento operato, in coerenza con il disposto dell'art. 192, cm 3, c.p.p..
Consegue il rigetto del ricorso con condanna del FE, in solido con il LI, al pagamento delle spese processuali. Quest'ultimo, attesa l'inammissibilità del ricorso nel suo interesse, va altresì condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella congrua misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di LI UA e rigetta quello di FE IC. Condanna i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e il LI altresì al versamento di euro 500 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002