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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
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Art. 61.
( Utilizzazione di dati pubblici ((e regole deontologiche)) )
(( 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione. 3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.
( Utilizzazione di dati pubblici ((e regole deontologiche)) )
(( 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione. 3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.
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- 1. Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica - 18 aprile 2019 [9105201]Garante Privacy · 18 aprile 2019 · 1.3490925
VEDI ANCHE Comunicato stampa del 19 aprile 2019 [doc. web n. 9105201] Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica - 18 aprile 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019) Registro dei provvedimenti n. 96 del 18 aprile 2019 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, …
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Giurisprudenza • 44
- 1. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 08/05/2013, n. 238Provvedimento: […] nell´intervenuta abolizione del registro dei falliti, stante il vigente regime di pubblicità e libera consultabilità delle informazioni personali a contenuto economico conservate nel registro delle imprese (da cui i dati in questione sono tratti), "a garanzia del corretto funzionamento del mercato ed a tutela delle operazioni finanziarie"; rilevato che la stessa EX (che ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento) ha sostenuto che il ricorso "fermi restando i possibili futuri adeguamenti in base all´emanando codice di deontologia ex art. 61 del Codice Privacy in materia" risulterebbe, a proprio avviso, infondato;Leggi di più...