Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 3
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. (Nella specie la Corte ha ritenuto che integra gli estremi del tentativo di estorsione la condotta di colui che rivolga all'indagato reiterate richieste di ingenti somme di danaro per rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni a quest'ultimo favorevoli).
La competenza territoriale a conoscere di un reato a consumazione prolungata in cui concorrano più soggetti, tutti residenti in luoghi diversi, non può essere determinata secondo la regola prioritaria di cui all'art. 8 comma primo cod.proc.pen., né secondo quella suppletiva di cui al successivo art. 9 comma primo, ma va stabilita facendo ricorso al criterio residuale del luogo di prima iscrizione della "notitia criminis". (Fattispecie in tema di tentativo di estorsione estrinsecantesi in reiterate richieste di somme di danaro).
In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto.
Commentari • 6
- 1. Dammi i soldi o ti lascio: è reato il ricatto affettivo per denaro?Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 8 aprile 2024
- 2. Quando il datore commette estorsione?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 febbraio 2024
- 3. Offrire una paga più bassa del dovuto è reato?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 febbraio 2024
- 4. La registrazione di una conversazione tra presenti è utilizzabile nel processo penale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 giugno 2023
Sì, lo ha affermato la Seconda sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 40148/22. Ed invero, la registrazione di una conversazione tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. , anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio. Cassazione penale , sez. II , 06/07/2022 , n. 40148 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello …
Leggi di più… - 5. L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimonialeRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 giugno 2022
Abstract. Il saggio coglie, in una recente sentenza della Cassazione del 2022, l'occasione per affrontare i temi della minaccia penalmente rilevante e del danno patrimoniale, riproponendoli in una veste definitoria del tutto originale, al fine di contribuire al superamento delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali, e alla semplificazione, concettuale e probatoria, dell'accertamento giudiziale della sussistenza in concreto del reato di estorsione. The essay seizes, in a recent sentence of the Supreme Court of 2022, the opportunity to explore the issues of criminally relevant threat and pecuniary damage, proposing them according to a completely innovative definition. This …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2012, n. 11922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11922 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 12/12/2012
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 2308
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 36177/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- OL AL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 20 agosto 2012 del Tribunale di Napoli - Sezione del riesame;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv.to Gaetano Balice del foro di Napoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OL AL ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 20 agosto 2012 del Tribunale di Napoli - Sezione del riesame - con la quale è stata parzialmente confermata l'ordinanza di custodia cautelare in data 3 agosto 2012 del G.I.P. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di tentata estorsione, previa riqualificazione dell'originaria contestazione del reato di estorsione ed esclusione dell'aggravante di cui al cpv. dell'art. 629 c.p.. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Erronea applicazione degli artt. 56, 629, 110 e 115 c.p., artt.125, 273 e 309 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c).
Viene censurata la mancanza di motivazione sul punto concernente l'individuazione del contenuto della minaccia, sul punto della sua effettiva ricezione e della percezione della medesima da parte della persona offesa in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b); non potrebbe dunque essere ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria in assenza della denuncia della parte offesa, della specificazione della minaccia, dell'incertezza concernente il recapito della stessa e soprattutto se l'asserita minaccia sia stata percepita come tale.
Inoltre viene dedotta la mancanza di motivazione sul punto dell'assenza di collegamento tra l'asserita minaccia e la richiesta di denaro, la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui riconosce che, a seguito delle minacce, l'on. NI avrebbe deciso di aiutare il ricorrente, escludendo quindi la costrizione e il metus, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). In subordine.
b) Erronea applicazione degli artt. 56, 610, 611 e 612 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Viene dedotta la mancanza di motivazione in punto di distinzione tra l'ipotesi delineata dal Tribunale e la minaccia volta ad ottenere la commissione del reato di cui agli art. 378 e 379 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). c) Erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. e inosservanza degli artt. 8 e 9 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'evidente connessione della vicenda con il procedimento pendente per il medesimo fatto antecedente di fronte alla Procura della Repubblica di Roma;
d) inosservanza degli artt. 200 e 256 c.p.p. in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della captazione abusiva compiuta in danno dell'avvocato Gaetano Balice ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico;
e ciò in violazione del segreto professionale.
e) Inosservanza degli artt. 64 e 65 c.p.p., art. 24 Cost., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).
Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla statuizione della data "commissi delicti", con particolare riferimento alla posticipazione della condotta all'agosto 2012.
f) Inosservanza dell'art. 275 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari, nonostante l'oggettivo ridimensionamento del quadro indiziario.
Il ricorrente censura il fatto che, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, il Tribunale abbia mantenuto la misura della custodia cautelare in carcere;
lamenta la sottovalutazione della condizione di incensuratezza del OL e della sua costituzione spontanea. Con successiva memoria depositata il 27 novembre 2012 il ricorrente ha dedotto ulteriori motivi concernenti l'inosservanza dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'ipotesi di reato di cui agli art. 56 e 629 c.p., con particolare riferimento alla mancanza ed illogicità della motivazione, in modo specifico in relazione alle "note pregresse vicende", tra cui quella che ha visto coinvolto TI GI e il successivo sdoppiamento dei processi dinanzi ai tribunale di Napoli e Bari.
Viene sottolineata l'assenza di qualsiasi elemento in ordine alla ricezione della minaccia, una volta ricondotta la comunicazione della stessa allo strumento della e-mail o del fax, documenti mai individuati, e circostanza, dunque, che renderebbe impossibile configurare il reato contestato, mancando, oltre al passaggio di denaro, anche qualsiasi dichiarazione della p.o..
Peraltro viene evidenziata la strumentante della motivazione secondo la quale la qualità strutturale della difesa del OL sottolineerebbe l'immanenza della sua volontà estorsiva;
l'assenza di una precisa accusa nei confronti del Presidente NI avrebbe reso immanente, secondo l'ipotesi accusatoria, la sua condotta minatoria;
ma tale circostanza sarebbe una mera deduzione, e renderebbe peraltro impossibile contestualizzare la stessa incolpazione preliminare.
Non avrebbe riscontro la circostanza che il OL fosse impossibilitato a contattare l'allora Presidente NI e quindi si trovasse nella necessità di inviare e-mail o fax. Il ricorrente ha sottolineato l'inutilizzabilità della trascrizione della conversazione registrata dall'avv.to OI. La conversazione sarebbe utilizzabile solo nel procedimento a carico della OI e non nel presente procedimento.
In ordine alla eccezione di incompetenza territoriale e sull'erroneità dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 c.p.p. il ricorrente ha ribadito la competenza del Tribunale di Monza
in quanto l'ultimo atto in base al quale si radicherebbe la competenza sarebbe quello commesso dal coimputato IN RM, in occasione della sua visita ad Arcore, quando avrebbe portato a conoscenza del Presidente NI il contenuto delle minacce.
Ha infine sottolineato l'inutilizzabilità dei files provenienti dal computer del LO, in quanto ha provveduto a denunciare quest'ultimo in ordine ai reati di cui agli artt. 615 ter, 615 quater, 616, 618e 621 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Le censure proposte dal ricorrente in ordine alla possibilità di configurare il reato contestato di tentata estorsione riguardano in gran parte censure in fatto, tese a fornire una diversa ricostruzione della vicenda e a configurare una perimetrazione spazio - temporale della stessa, diversa e ingiustificatamente più ristretta, rispetto agli ambiti ricostruiti, con apprezzabile rigore storico fattuale e coerente sviluppo logico, dal Tribunale del riesame.
3. Il Tribunale, nella sua ricostruzione dei fatti, ha sottolineato come il OL dopo essersi reso latitante in Sud America, a seguito dell'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza di custodia cautelare del 30 agosto 2011, si sia trovato nell'impossibilità di mantenere rapporti diretti con l'allora Presidente del Consiglio on. NI, parte lesa nel presente procedimento.
Nella ricostruzione della vicenda i giudici del riesame, facendo analitico riferimento alle risultanze istruttorie, sottolineano come, a partire dalla fuga di notizie avvenuta il 24 agosto 2011, relativa alla indagine a carico del OL, vi sia stata una costante sollecitazione da parte di quest'ultimo nei confronti dell'allora presidente del Consiglio, tesa a mantenere i rapporti con la parte lesa, sia in maniera diretta che attraverso terze persone, per ottenere non soltanto indicazioni ("consigli" secondo il provvedimento impugnato), su come comportarsi nella vicenda processuale, ma anche e soprattutto sovvenzioni economiche. Il Tribunale ancora tali conclusioni ad elementi oggettivi, quali le affermazioni del coindagato IN, rese nel corso di reiterati interrogatori, in cui costui ha riferito che era stato l'allora Presidente NI a non far rientrare il OL in Italia, all'indomani della fuga di notizie dell'agosto 2011. Ulteriore elemento in ordine alla ricostruzione offerta viene individuato nel file proveniente dal computer di OL, ed estratto da quello del LO, collaboratore del OL durante la latitanza in Sudamerica, contenente una lettera scritta dal OL stesso all'ex Presidente NI, nella quale il primo, dopo aver affrontato una serie di questioni attinenti le indagini in cui entrambi erano coinvolti, sollecitava il secondo a comunicargli eventuali "variazioni" da apportare alle sue dichiarazioni. Sostanzialmente tale circostanza, secondo il TDL, rappresenta un elemento da cui emerge con chiarezza l'invito del OL a predisporre una ricostruzione concordata delle vicende giudiziarie in essa richiamate;
tale circostanza esclude in radice la fondatezza dell'eccepita inutilizzabilità del file, sul presupposto che sarebbe stato illegittimamente sottratto al OL, secondo la prospettazione difensiva, peraltro assolutamente generica. Il TDL sottolinea poi come la dimostrazione che l'effettivo destinatario della lettera fosse l'ex Presidente NI emerga dalla circostanza indiscutibilmente accertata, in base al contenuto delle intercettazioni telefoniche tra lo stesso OL e ZE AO (conv. n. 109 delle ore 10, 14 del 14 luglio 2011), nel corso della quale si fa esplicito riferimento alla necessità di scrivere all'allora Presidente del Consiglio, utilizzando il carattere 24 in ragione delle sue difficoltà nella lettura di caratteri più piccoli;
dagli accertamenti effettuati è emerso inoltre che il file rinvenuto, non risulta configurato direttamente sul computer del LO, ma su quello di tale KA De CI, cara amica del OL, circostanza che ne dimostra ulteriormente la reale provenienza. Il quadro indiziario trova inoltre un altro importante tassello nella dichiarazione resa in data 23 luglio 2012 dal LO, il quale ha ammesso che la missiva e stata effettivamente scritta nel settembre 2011 all'allora Presidente NI, dall'odierno ricorrente, unitamente al IN. Il Tribunale sottolinea come la necessità quasi compulsiva (viene definita "irrefrenabile" dal TDL) dei OL di contattare l'ex Presidente NI in ragione delle indagini giudiziarie in corso, trovi altresì una ulteriore conferma nelle dichiarazioni di OL IA, sorella del ricorrente, che ha riferito come il fratello, dall'estero, aveva da tempo tentato di "parlare" con l'allora Presidente del Consiglio, direttamente o tramite persone di estrema fiducia. La stessa ha inoltre precisato di essere stata incaricata dal fratello di recuperare un contratto pubblicitario stipulato tra la testata giornalistica L'Avanti, per un importo di 800.000 Euro, e raggruppamenti politici comunque riconducibili allo stesso Presidente del Consiglio, e di farlo recapitare a quest'ultimo, magari attraverso il portiere di Palazzo Grazioli. OL IA era stata poi indirizzata dal fratello verso l'avv.to OI Elena, che ha confermato di aver parlato direttamente con il ricorrente in più occasioni, e di essere stata invitata a cercare collegamenti e contatti, anche parlamentari, per ottenere dall'ex Presidente NI il versamento della somma di 5000,00 Euro mensili in favore della moglie CC IA EL. Anche tale episodio è stato sostanzialmente confermato dal IN nei suoi interrogatori. L'attività di ricerca del contatto da parte del OL nei confronti del NI trova ancora conferma nelle circostanza riferita dalla sorella, relativa all'incarico conferito dall'odierno ricorrente all'amica brasiliana PE OM NE AS, di incontrare l'avv.to Gennaro Fredella, al fine di consegnargli una lettera da recapitare all'allora Presidente NI, contenente la richiesta di cinque milioni di Euro, quale prezzo del suo silenzio, una volta che fosse rientrato in Italia. La sorella del OL ha poi confermato di essersi recata presso l'avv.to Fredella in compagnia della PE OM. In tale circostanza il legale le aveva comunicato che il di lei fratello aveva direttamente inviato una e-mail o un fax al Presidente del Consiglio, on. NI, nel quale, mostrando il biglietto aereo per tornare in Italia, aveva scritto la frase "torno e ti spacco il culo". Tale episodio, sempre nella ricostruzione del TDL, è stato confermato dall'avv.to Fredella, che ha anche ricordato il precedente incontro avuto con la PE OM, di cui aveva parlato anche la OL, in cui la stessa PE OM gli aveva parlato della lettera con la richiesta di 5.000.000,00 di Euro avanzata dal OL all'allora Presidente NI. La complessiva vicenda, così dettagliatamente ricostruita, trova infine un importante tassello conclusivo nelle dichiarazioni del IN RM, il quale ha ammesso di essersi recato dal Presidente NI per ben due volte nel mese di gennaio 2012 per sostenere le richieste economiche del OL, all'epoca latitante, ma che soprattutto ha confermato, in base a quanto gli aveva riferito lo stesso OL, l'invio del biglietto da parte di quest'ultimo, in cui era contenuta la minaccia, icasticamente espressa nella volontà di "spaccargli il c..." al momento del suo rientro in Italia "perché era incazzato" (v. il richiamo all'interrogatorio reso l'8 agosto 2012).
4. In base alla ricostruzione effettuata dal TDL appare dunque plausibile secondo la corte, la conclusione ritenuta dai giudici, in base alla quale le emergenze processuali sono tali da confermare che, dopo essersi reso latitante a seguito dell'emissione della misura di custodia cautelare nei suoi confronti per l'ipotizzata estorsione in danno del Presidente NI, il OL abbia reiteratamente sollecitato aiuto dall'ex Presidente del Consiglio, invitandolo a versargli esplicitamente ingenti somme di denaro, perché rendesse dichiarazioni all'A.G. a lui favorevoli, relative alle numerose vicende oggetto di indagine, in cui era coinvolto lo stesso Presidente (tra cui viene richiamata la vicenda degli appalti della società Impregilo nella Repubblica di Panama, di cui ha parlato il teste ponzellini all'autorità inquirente in data 27 luglio 2012). La pressante richiesta di erogazione di somme di denaro da parte del OL al Presidente NI, trova ulteriore conferma nella conversazione tra l'avv.to OI e l'avv.to Fredella, registrata dal primo, in cui quest'ultimo sottolinea la conosciuta tendenza del OL a domandare spesso soldi a NI (v. nota GDF del 20 agosto 2012 cit.).
5. Sulla base di queste premesse appare esente da censure logico - giuridiche la valutazione operata dal TDL in ordine alla assoluta attendibilità del dato probatorio relativo al fatto che, tra le varie richieste del OL, vi fosse anche quella relativa ai 5.000.000,00 di Euro, che, tra l'altro, risulta specificamente "vestita" dalla deposizione del IN, per quanto riguarda le modalità della sua presentazione alla parte offesa e della conseguente reazione di quest'ultima. Con la duplice visita del IN nella residenza dell'ex presidente del Consiglio nel gennaio 2012, si passa, infatti, da una fase interlocutoria di valutazione della richiesta da parte dell'allora Presidente NI al definitivo diniego, su consiglio dei suoi legali, ben consapevoli delle possibili conseguenze penali derivanti da eventuali rapporti con un latitante;
peraltro deve essere condiviso il giudizio sulla funzionale sinallagmaticità della richiesta del denaro rispetto ai "consigli" sollecitati allo stesso Presidente, in ordine al contenuto delle dichiarazioni da rilasciare agli inquirenti, una volta rientrato in Italia. È anche logicamente condivisibile, quindi, che, proprio a seguito delle incertezze nei comportamenti della parte offesa, rispetto alle pressanti e reiterate richieste del OL, e di fronte anche alle difficoltà oggettive di una sua prolungata latitanza all'estero, si sia determinata una torsione nella qualità del rapporto tra i due, in particolare nel momento in cui l'odierno ricorrente ha chiaramente capito la volontà dell'ex Presidente NI di non corrispondere il denaro richiesto (come testimoniato dal IN). Le richieste perdono infatti la qualità della sollecitazione, della domanda di aiuto da barattare con la prospettata versione addomesticata dei rapporti intercorrenti tra i due personaggi, per assumere cadenze temporalmente più ravvicinate e contenuti ultimativi, aggressivi, e minacciosi culminati nella spedizione del già citato fax o della e-mail, con il biglietto di ritorno in Italia e la icastica frase già ricordata, in un arco di tempo, sempre in base alle dichiarazioni del IN, che deve essere fissato tra la fine di marzo e i primi di aprile del 2012 (v.fg. 11 dell'ordinanza del TDL). Il salto di qualità nel comportamento del OL con alta probabilità raggiunge il destinatario della minaccia e comprensibilmente lo allarma in modo significativo, tanto che uno dei legali del Presidente del Consiglio, l'avv.to Sammarco fissa un incontro con l'avv.to Fredella, difensore del OL, presso lo studio dell'avv.to OI, finalizzato ad organizzare immediatamente un viaggio in Sud America per contattare il OL stesso ed evitare che mettesse in atto i propositi manifestati, come dichiarato dallo stesso avv.to Fredella il 13 aprile 2012. Sull'attendibilità di tale ricostruzione non possono esserci dubbi concreti proprio in base agli elementi di riscontro specificamente evidenziati dal TDL a pag. 12 dell'ordinanza (i due biglietti aerei acquistati in contanti dall'avv.to Sammarco, tra l'altro in violazione della normativa antiriciclaggio, oltre che per la sua persona, per l'avv.to OI, in considerazione del legame professionale tra il ricorrente e il legale;
la rinuncia al viaggio da parte del Sammarco e l'effettuazione dello stesso dalla sola OI, con la precisa finalità di normalizzare il rapporto tra il ricorrente e la parte offesa, sulla base di una elargizione economica a fronte di una concordata "testimonianza di favore". Tale ricostruzione trova evidente riscontro nel contenuto della trascrizione della conversazione tra presenti avvenuta tra gli avv.ti Balice, Fredella e OI del 13 aprile 2012, (v. pag. 13 dell'ordinanza del TDL). L'epilogo della vicenda, non conclusasi con il ritorno del OL in Italia, visto che ancora a giugno - luglio del 2012 lo stesso continuava a fornire input alla moglie per una conclusione finanziariamente positiva, come emerge dai contenuti dei colloqui registrati nel carcere di Poggioreale, evidenzia però come lo stesso non abbia rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio, anche in ragione del possibile accordo raggiunto. Peraltro correttamente il TDL ha evidenziato come sul punto possono esprimersi solo valutazioni che non appaiono sorrette da un quadro indiziario univoco, preciso e concordante, anche tenendo conto della conversazione intercettata tra il IN e l'Altomare, captata l'8 maggio 2012, in cui il comportamento del OL viene definito come necessitato ("...io capisco che lui è stato costretto a farlo, perché non è... non pensare che è un'estorsione, mi capisci?", v. fg. 13 dell'ordinanza del TDL). La vicenda così come ricostruita è dunque sostenuta da una congerie di elementi che designano un gravissimo quadro indiziario, misuratamente fermatosi alla configurazione del tentativo di estorsione. Ed in ordine al quale le censure sollevate dal ricorrente appaiono infondate.
7. In particolare osserva la Corte che,secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi, che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione, laddove i sospetti non sono altro che intuizioni, congetture od opinioni del tutto personali, che, per quanto ragionevoli, sono meramente ipotetiche e non si fondano su una concreta circostanza indiziante certa., (Cass. Sez. 1 sent. n. 2717 del 15.12.1982 dep. 26.1.1983 rv 157097; v. mass n. 148425; n. 146619; n. 142622; n. 108153).
Una volta stabilita la certezza dell'indizio nel senso della sua materiale esistenza, l'efficacia probatoria deve essere vagliata, e quindi affermata o negata, in base ad elementi obiettivamente accertati e non già attraverso congetture giacché, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti ed opinioni del tutto personali, gli indizi costituiscono fatti ontologicamente certi, collegati tra loro in guisa che sono suscettibili di una sola e ben determinata interpretazione (Cass. Sez. 1 sent. n. 9362 del 26.3.1987 dep. 24.8.1987; CED 176589). Nel caso in esame la situazione di fatto rappresentata appare riconducibile alla categoria degli indizi e non a quella delle congetture, trattandosi di elementi di fatto verificabili e verificati, non di opinioni. Deve essere poi ricordato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera. (Cass. Sez. 2, 16.6.2004 dep. 23.9.2004, n. 37526, CED 229727; Cass., Sez. 2, 20/05/2010 - dep. 25/05/2010, n. 19724, CED 247117). Peraltro deve aggiungersi che la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. E, nel caso in esame, allo stato delle acquisizioni istruttorie, non vi è la prova del "facere" ingiunto.
8. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo avuto dal OL nella vicenda;
la versione alternativa fornita dal ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente abnorme;
al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza e ribaditi, nella sua sostanza, dal TDL. Sotto quest'ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perché valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame ed in particolare alle dichiarazioni di numerosi testimoni, alle dichiarazioni di coimputati, agli elementi riscontrati dalle forze dell'ordine. Anche la scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla gravissima qualità dei fatti (tentativo di estorsione in danno di un soggetto che ricopriva anche la carica di Presidente del Consiglio della Repubblica italiana;
entità della somma richiesta).
9. Per quanto riguarda l'eccepita inutilizzabilità della conversazione registrata dalla OI, la dedotta eccezione deve ritenersi infondata, in considerazione sia della mancata opposizione dell'avv.to Fredella alla sua utilizzazione in qualità di difensore dell'indagato sia per la natura complessa del colloquio, sicuramente non di mera natura difensiva, ma chiaramente di esplicito contenuto illecito, come sopra riportato. Il provvedimento appare dunque ordinaria e funzionale espressione di un potere concesso dalla legge (v. anche Cass., Sez. 2, 07/01/2011 - dep. 01/04/2011, n. 13369, CED 249872). 10. Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di incompetenza territoriale, con indicazione del Tribunale di Monza come ufficio giudiziario competente, deve rilevarsi che il criterio di determinazione della competenza per territorio, che fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, attribuisce rilevanza esclusivamente alla condotta dell'imputato e non alla condotta della persona offesa (Sez. 1, n. 10265 del 17/02/2010 - dep. 15/03/2010, Confl, comp. in proc. Caliendi e altri, Rv. 246781). Nel caso in esame non è noto il luogo in cui il reato in parola (tentativo di estorsione) sia stato consumato, essendo la fattispecie relativa ad un reato a consumazione prolungata, in cui concorrono più soggetti, tutti coinvolti nella fase esecutiva della stessa (si veda per IN e Altomare, da ultimo, il contenuto della conversazione del 22 giugno 2012 e i colloqui tra il OL e la moglie del 12 luglio 2012, avvenuti nel carcere di Poggioreale pag. 15 dell'ordinanza del TDL), tutti residenti in luoghi diversi;
per tali ragioni appare corretta l'individuazione del criterio residuale adottato nel caso di specie. Infatti si deve condividere che, allo stato, non può essere applicata la regola prioritaria di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1. Nè può soccorrere allora la regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, secondo cui "è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione". Infatti, è del tutto evidente, come già ricordato, che per "azione", od "omissione", o parte delle stesse, si deve intendere la condotta dell'agente, non quella della parte lesa. Ed invero il termine "azione" è usato dal codice di rito come equivalente di condotta attiva ascrivibile all'imputato, o agli imputati, che è ciò che rileva ai fini della competenza territoriale, e non già con riferimento agli atteggiamenti di chi subisca il reato. Tale interpretazione è avvalorata dal dato letterale delle parallele dizioni, tutte riferite all'imputato dell'art. 8 c.p.p., comma 2, dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b, dall'art. 16 c.p.p., comma 2.
Non essendo individuabile il luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto ritenuto dal TDL, come disposto dall'art. 8 c.p.p., comma 1, e non essendo applicabile neppure la regola suppletiva di cui al comma 2 dell'art. 9, relativa alla residenza degli indagati, è necessariamente competente territorialmente il Tribunale di Napoli in considerazione della prima iscrizione, essendoti inoltre elementi rilevanti, quali quelli sopraindicati, che fanno fondatamente ipotizzare come la commissione di una parte dell'azione sia comunque avvenuta a Napoli. Deve aggiungersi che l'ipotizzata continuazione con la vicenda TI, oggetto d'indagine da parte della Procura di Roma, viene dedotta in modo assolutamente generico e privo di qualsiasi elemento ulteriore di valutazione.
11. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali;
12. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013