Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configurando, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la ritenuta sussistenza di una condotta estorsiva in capo all'agente che aveva prospettato alla vittima un pericolo per la sua stessa incolumità, proveniente da soggetti definiti gravemente temibili qualora non gli avesse consegnato una somma per rientrare in possesso della autovettura da quelli sottratta).
Commentari • 10
- 1. Art. 640 - Truffahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …
Leggi di più… - 2. Falso carabiniere e truffe agli anziani: quando è estorsione e non truffa (Cass. Pen. n. 11154/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Massima Integra il delitto di estorsione, e non di truffa aggravata, la condotta dell'agente che, anche mediante artifici, prospetti alla vittima un male – reale o immaginario – come dipendente dalla propria volontà, determinandola a un atto dispositivo per effetto di coercizione e non di errore. La distinzione tra estorsione e truffa vessatoria risiede nel fatto che, nella prima, il male è percepito come inevitabile e riconducibile all'agente, mentre nella seconda deriva da un errore indotto su un pericolo esterno. Articolo La sentenza n. 11154/2026 della Corte di Cassazione affronta uno dei temi più delicati e ricorrenti nella pratica giudiziaria contemporanea: la distinzione tra …
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- 4. Truffa ed estorsione: differenza quando c'è la minacciaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2022
Qual è il criterio distintivo tra la truffa e l'estorsione allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629, 640) 1. La questione Avverso un provvedimento con cui la Corte di Appello di Milano rideterminava la pena pecuniaria a carico degli imputati, confermando nel resto la condanna in relazione a due ipotesi di reato di estorsione aggravata, di cui agli artt. 61 n. 5, 81, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., costoro proponevano ricorso per Cassazione. Orbene, tra le doglianze addotte dai ricorrenti, per quello che rileva in …
Leggi di più… - 5. Come deve essere valutata la testimonianza della parte offesaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 dicembre 2021
Tale sentenza in commento deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini una dichiarazione resa dalla parte offesa possa assumere una effettiva valenza probatoria a carico dell'imputato. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale, dunque, non può che essere positivo. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume Il fatto La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2015, n. 46084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46084 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
4 6 0 84/ 15 84 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente N. 2067 Dott. FRANCO FIANDANESE Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 2525/2014- Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IS N. IL 10/05/1980 avverso la sentenza n. 351/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 08/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M . Pinell che ha concluso per l' o blite Colel e, in subordine, for is nr. Corso 2 1 десто Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Aøv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. unitamente alle generiche, rideterminava in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa la condanna del EV per il reato di estorsione. Si contestava all'imputato di avere minacciato l'offeso con la frase con quelle persone non si scherza sono delle bestie» al fine di ottenere la dazione della somma di euro 1500, acconto della maggiore di somma di euro 5000 chiesta alla persona offesa per rientrare in possesso della sua automobile rubata.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge per errata qualifica giuridica del fatto e correlato vizio di motivazione. Si deduceva che la minaccia contestata non aveva la idoneità a incidere la sfera volitiva dell'offeso; il male prospettato non era infatti certo e realizzabile;
inoltre il EV era consapevole del fatto di dovere pagare una somma di denaro per rientrare in possesso della autovettura. Nella prospettiva difensiva il EV non minacciava l'offeso di un male certo e realizzabile, ma lo avvisava solo del fatto che il suo autoveicolo era in mano a "brutti soggetti". Il fatto contestato avrebbe dovuto, dunque, essere qualificato come truffa piuttosto che come estorsione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e nella diversa incidenza nella sfera soggettiva della vittima. Ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non dipendente (direttamente o indirettamente) da chi lo prospetta, sicchè la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente. Di contro, si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire 2 all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Cass. sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Rv. 262574). La diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione deve essere operata attraverso una attenta indagine delle emergenze processuali volta a verificare: a) se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo dipenda dall'agente (se sia cioè da questi "gestibile") o da altri;
b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile ad un errore piuttosto che ad una coartazione delle facoltà volitive. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo abbia - comunque e ragionevolmente come conseguenza una reazione di "evitamento" del male - prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata. La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione attraverso condotte artificiose in quanto solo nel primo caso la condotta dell'agente si presenta irresistibile. Evidentemente l'effetto manipolativo, piuttosto che coercitivo, della minaccia dipende dalla caratteristiche (più o meno intimidatorie) della stessa, oltre che dalla specifica resilienza della vittima al male prospettato. L'induzione in errore è azione diversa dalla costrizione sebbene sia comunque idonea a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva nella misura in cui la volontà risulti "diretta" ma non "piegata". La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di una indagine che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla resilienza della vittima.
1.2. Deve dunque essere affermato che la diagnosi differenziale tra il reato di truffa consumata, attraverso la prospettazione di un pericolo immaginario, ed il reato di estorsione deve essere effettuata valutando la potenzialità coercitiva della minaccia, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta irresistibile e coarta la volontà della vittima;
di contro, si verte nell'ipotesi della truffa quando la minaccia del pericolo immaginario, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà attraverso la prospettazione di dati di realtà inesistenti, che inducono in errore la vittima. La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è una indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto ovvero sia la violenza "oggettiva" della minaccia 3 che la sua soggettiva efficacia sulla specifica vittima (Cass. sez. 6, n. 27996 del 28.5.14, Rv 261479).
1.3. Nel caso di specie la condotta contestata è stata correttamente inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 629 cod. pen. in quanto il male ingiusto prospettato, ovvero possibili esiti violenti del mancato pagamento del riscatto dell'autovettura da parte di persone che sono "delle bestie" è da ritenersi idonea a operare una concreta coercizione della volontà in quanto il male, pur riferito a condotte provenienti da persone diverse dall'agente (ma a questo ragionevolmente collegate), essendo rivolto ad incidere su un bene di rilevanza primaria come l'incolumità fisica, si presenta idoneo a coartare la volontà. Sotto il profilo soggettivo non sono emersi elementi indicativi di una inidoneità specifica della condotta ad incidere sul processo volitivo della vittima che effettivamente si determinava a corrispondere la somma richiesta.
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 21 ottobre 2015 L'estensore Il Presidente Franco Fiandanese Sandra Recchione pauco fandann DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 NOV. 2015, IL OANCH ERE, ADI Claudia Pianelli RE OZ R I S Z A I O O C N E