Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2004, n. 8674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8674 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 71
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 0452/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL DA N. IL 27/09/1978;
avverso SENTENZA del 13/05/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alla mancata pronuncia sulle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 c.p.;
Con sentenza 13 maggio 2002 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza 23 aprile 2001 del Tribunale di Roma che aveva condannato LI NI, con la continuazione e concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per i reati di violenza privata, violazione di domicilio, danneggiamento. La sentenza accertava, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, tra cui il NI, che in occasione di una festa in corso nell'appartamento di BA AL si erano presentati alcuni giovani "non invitati", tra cui l'imputato, che si erano introdotti nell'abitazione nonostante il diniego espresso dal padrone di casa. Durante la permanenza nell'alloggio si erano verificati episodi di danneggiamento di suppellettili, come la rottura di una biglia di vetro e di un quadro nonché di oggetti di valore a danno di alcuni ospiti. Il LI aveva puntato alcune volte un coltello da cucina contro il NI, iniziando a sbottonargli la camicia e reiterando successivamente tale comportamento, puntando il coltello alla gola del malcapitato, mentre gli ingiungeva di mostrargli il contenuto del portafoglio, che peraltro il NI, allarmato dalla condotta degli "ospiti non graditi" poco prima aveva provveduto a vuotare del denaro, che aveva riposto in tasca. All'abbandono dell'alloggio da parte dei visitatori si era accompagnata la frantumazione della vetrata del portone d'ingresso dello stabile.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del LI deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 610 c.p.. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni del ricorrente, secondo il quale la richiesta di denaro era null'altro che una colletta per acquistare ulteriori generi alimentari perché quelli messi a disposizione del padrone di casa erano finiti. E quindi la condotta censurata sarebbe stata posta in essere ioci causa. Il NI non aveva ricordato l'episodio dello sbottonamento della camicia;
risultava che alcuni ospiti ridevano durante il fatto, segno evidente del carattere scherzoso della condotta del ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli artt. 192 c.p.p. e 614 c.p. perché il BA non si era opposto all'ingresso del LI e degli altri giovani, come dimostrava la stessa definizione di "ospiti non graditi", che rimanevano pur sempre ospiti, vale a dire soggetti presenti con il consenso del dominus. In ogni caso il LI non poteva essere consapevole del dissenso del BA ne' la Corte di merito aveva considerato che era inverosimile che il ricorrente e gli altri giovani avessero potuto restare nell'alloggio di fronte al dissenso dei trenta giovani che già erano presenti.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli artt. 546 lett. e), 192, c.p.p. e 635, comma 2, n. 1 c.p. perché non sarebbero stati presi in adeguata considerazione i motivi d'appello.
Infine il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. perché la Corte d'appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ed in relazione agli artt. 597 c.p.p. e 62 n. 4 e 6 c.p.p. perché non avrebbe pronunciato sugli specifici motivi d'appello relativi all'applicazione delle attenuanti in parola. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la sussistenza nella condotta del LI della minaccia, argomentando dalle deposizioni dei numerosi testi escussi, più che sufficienti ad escludere che la condotta del ricorrente avesse quel carattere scherzoso che questi pretende. Del resto il fatto stesso che il NI avesse preso la precauzione di svuotare il portafoglio del denaro che vi era contenuto prima che gli venisse richiesto di aderire alla pretesa "colletta" e l'uso di un coltello, che gli veniva puntato alla gola, circostanze prese in considerazione dai giudici d'appello, escludono che la condotta fosse stata posta in essere ioci causa. D'altra parte la sentenza impugnata ha sottolineato che il dolo nel reato di violenza privata consiste nella coscienza e volontà di costringere altri mediante violenza o minaccia a fare o tollerare qualcosa, senza che occorra un fine particolare. Il dolo sussiste pertanto anche nel caso in cui la condotta sia posta in essere con un fine scherzoso. Quanto alla violazione di domicilio la sentenza impugnata ha dato atto, sulla scorta delle deposizioni dei testi escussi, che il LI e gli altri giovani erano entrati nell'appartamento contro la volontà del BA, elemento questo sufficiente per ritenere perfezionato il reato di cui all'art. 614 c.p.. Ancora la sentenza ha ritenuto sussistente il reato di danneggiamento sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, avendo implicitamente rinviato sul punto alla sentenza di primo grado. In ordine alla quantificazione della pena la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva tenuto conto della gravità del fatto e dell'allarme sociale che ne era derivato. Infine per quanto concerne il preteso omesso computo delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 c.p. oggetto dei motivi d'appello, è sufficiente osservare che nella specie è stata applicata la continuazione e che dette attenuanti sono state richieste con riferimento ad un reato satellite (danneggiamento). È giurisprudenza di questa Corte che in tema di determinazione della pena per il reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia in quanto, considerata la inscindibilità dell'aumento di pena sino al triplo, non è possibile stabilire, in rapporto ai reati meno gravi, le frazioni di pena che ad essi si riferiscono e sulle quali dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle relative circostanze, delle quali si potrà tenere conto discrezionalmente soltanto nella determinazione dell'aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave (Cass. pen., Sez. 6^, 24/06/1998, n. 8625, Ferlan, Cass. Pen., 1999, 3449). Nel caso in esame la Corte ha apportato un aumento minimo in ragione della continuazione. Risulta inoltre che il danno arrecato era di circa un milione di lire, lontano quindi dalla nozione di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., mentre il risarcimento erogato aveva ad oggetto il solo danno patrimoniale, tanto da escludere che vi fosse stato l'integrale ristoro del pregiudizio subito ex art. 62 n. 6 c.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004