Sentenza 30 marzo 2006
Massime • 1
L'inosservanza, da parte del cittadino straniero, dell'ordine di presentarsi dinanzi alla Autorità di P.S. integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen. e si consuma alla scadenza della data di comparizione fissata dal provvedimento dell'autorità di P.S., dalla quale decorre il termine della prescrizione. Dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., ex art. 516 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 17312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17312 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 373
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 000070/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE AS, N. IL 10/10/1972;
2) YS WA, N. IL 15/03/1979;
avverso SENTENZA del 22/02/2005 TRIBUNALE di SALA CONSILINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per prescrizione del reato;
udito il difensore avv. VULCANO Luigi che ha chiesto per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22.2.2005 il Tribunale di Sala Consilina, sezione distaccata di Sapri, in composizione monocratica, ha dichiarato i cittadini extracomunitari ID SS e DY WA colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. per non avere ottemperato all'invito di presentarsi il 20.5.1998 presso la Questura di Salerno per regolarizzare la loro posizione di cittadini stranieri, nonostante il biglietto di invito loro rivolto dalla Polizia Ferroviaria di Sapri il 16.5.1998 e li ha condannati alla pena di Euro 150,00 di ammenda per ciascuno.
Ha proposto appello - qualificato come ricorso dalla Corte di Appello di Salerno, essendo la sentenza impugnata soltanto ricorribile, a norma dell'art. 593 c.p.p., comma 3 - la difesa degli imputati lamentando: la incompetenza territoriale del Tribunale monocratico di Sapri, già eccepita in primo grado, poiché il luogo di presentazione era la Questura di Salerno, in cui pertanto si sarebbe consumato il reato;
la illegittimità dell'atto amministrativo perché non tradotto nella lingua madre degli imputati, che avrebbe determinato il venire meno del fatto oltre che dell'elemento psicologico dello stesso;
ed infine la prescrizione del reato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato. La eccezione di incompetenza per territorio, a norma dell'art. 21 c.p.p., comma 2, deve essere infatti rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima che sia compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, mentre invece nel caso di specie, come risulta dall'esame degli atti processuali, cui questa Corte ha dovuto accedere, trattandosi di questione procedurale in relazione alla quale il giudice di legittimità è giudice anche del fatto (v. Cass. Sez. Un. 31.10.2001, Policastro), è emerso che è la incompetenza per territorio è stata eccepita nel corso del dibattimento, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e cioè quando era già intervenuta la decadenza.
È infondato anche il secondo motivo con cui i ricorrenti invocano il proscioglimento nel merito stante la illegittimità dell'atto amministrativo, costituente un presupposto del reato, perché non tradotto nella lingua madre degli imputati. La questione non è stata proposta nel giudizio di merito, mentre nell'invito a presentarsi si da atto che gli stranieri, che sottoscrivono l'atto, parlano e comprendono la lingua italiana, per cui la questione proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità è pretestuosa. È invece fondato il terzo motivo con cui viene eccepita la sopravvenuta prescrizione del reato.
Quanto alla natura del reato di cui si tratta, a fronte di un orientamento giurisprudenziale lontano nel tempo per cui si tratterebbe di reato permanente che cessa quando lo stesso agente, con un comportamento attivo, dia esecuzione all'ordine ricevuto in tal modo facendo venire meno lo stato di illecita disobbedienza ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado (v. Cass. sez. 1^, n. 1434/1997, Rv. 206919; Cass. sez. 1^, n. 321/1997, Rv. 206633), un orientamento più recente, cui questo collegio ritiene di aderire, condividendolo, ritiene trattarsi di un reato istantaneo o solo eventualmente permanente, qualora permanga l'interesse della pubblica autorità al rispetto dell'ordine non eseguito anche dopo la scadenza del termine fissato per la esecuzione. Infatti, qualora sia stato fissato un termine perentorio per l'adempimento dell'ordine, scaduto tale termine la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato che ha natura istantanea e la cui prescrizione incomincia a decorrere dal termine fissato (v. Cass. 20.10.2004 n. 41101, Rv. 230632). Ciò in quanto, essendo stato contestato il fatto come commesso in una determinata data precisamente individuata nel tempo, fissata come momento terminale della consumazione (come nel caso in esame in cui la contestazione del reato riguarda la omessa presentazione alla autorità di polizia in una data precisa all'uopo fissata dalla autorità), il giudice può tenere conto dell'eventuale successivo protrarsi della condotta illecita soltanto qualora sia stato oggetto di una ulteriore contestazione ad opera del P.M. ex art. 516 c.p.p.. Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, la quale, trattandosi di una contravvenzione punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, a norma dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, pur tenendo conto delle cause di sospensione (dal 18.6.2002 al 17.9.2002 e dal 17.9.2002 al 16.12.2003, per un totale di anni 1, mesi 5 e giorni 28, per astensione forense dalle udienze) e degli atti interruttivi, ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p.p., è venuta a maturazione alla data del 18.5.2004, e quindi prima della sentenza di primo grado, essendo stato commesso il reato il 20.5.1998.
La sentenza impugnata deve essere in conseguenza annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione (art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006