Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/1999, n. 7437
CASS
Sentenza 30 aprile 1999

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In tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite).

In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone.

Commentario1

  • 1Produrre in Cassazione sentenze irrevocabili, quale valutazione? (Cass. 37650/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2024

    L'utilizzo avanti la Corte di Cassazione delle sentenze con attestazione di irrevocabilità della Cancelleria sopravvenuta non è consistito nella effettuazione di valutazioni di merito ma consente, esclusivamente in punto di diritto, la presa d'atto circa la astratta applicabilità di una determinata fattispecie incriminatrice nel caso di specie. Quando venga meno, per effetto del passaggio in giudicato una pre-condizione della esistenza di un numero di associati pari almeno a tre non sarebbe mai possibile per il giudice dell'eventuale rinvio giungere a soluzione diversa dall'assoluzione per insussistenza del fatto, non essendo configurabile un'associazione per delinquere composta soltanto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/1999, n. 7437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7437
Data del deposito : 30 aprile 1999

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