Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 2
In tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite).
In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone.
Commentario • 1
- 1. Produrre in Cassazione sentenze irrevocabili, quale valutazione? (Cass. 37650/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2024
L'utilizzo avanti la Corte di Cassazione delle sentenze con attestazione di irrevocabilità della Cancelleria sopravvenuta non è consistito nella effettuazione di valutazioni di merito ma consente, esclusivamente in punto di diritto, la presa d'atto circa la astratta applicabilità di una determinata fattispecie incriminatrice nel caso di specie. Quando venga meno, per effetto del passaggio in giudicato una pre-condizione della esistenza di un numero di associati pari almeno a tre non sarebbe mai possibile per il giudice dell'eventuale rinvio giungere a soluzione diversa dall'assoluzione per insussistenza del fatto, non essendo configurabile un'associazione per delinquere composta soltanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/1999, n. 7437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7437 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 30.4.1999
1. Dott. Nicola BOTTALICO Consigliere SENTENZA
2. " Michele BESSON Consigliere N. 675
3. " Massimo ODDO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. relatore N. 44016/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DI REGGIO CALABRIAnei confronti di AL IU, nato a [...] il [...],
nonché
sui ricorsi proposti nell'interesse di
1) BI IU, nato in [...] il [...],
2) AZ ST, nato a [...] il [...], 3) IE IU, nato a [...], l'[...], 4) IE VI, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 15.4.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Carmenini, Udito il P.G. in persona del dr. Bruno Ranieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di RO ST e di LD PE, nonché nei confronti di NÒ VI, limitatamente alla misura della pena concernente la ritenuta continuazione, salva la possibilità, per la Corte di Cassazione, di provvedere direttamente in questa sede, con rigetto del ricorso nel resto;
ha concluso altresì per la declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente MO PE ed il rigetto dei ricorsi del MO e di NÒ PE,
Uditi i difensori presenti, avv. Nino Maio per LD PE, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G.; avv. PE Lupis per MO PE;
avv. prof. Nicolò Amato e avv. NI Managò per RO ST;
avv. VI Nico D'Ascola e avv. prof. Alfredo Gaito per NÒ PE;
avv. Prof. PE Gianzi e avv. NI Cersosimo per NÒ VI;
i quali tutti hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi,
OSSERVA
Delle originarie numerose posizioni di vari imputati, definite dal Tribunale di Locri cori la sentenza del 23.4.1997, residuano e sono portate al vaglio di questa Corte, dopo la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 15.4.1998, quelle di quattro imputatì ricorrenti diretti e di un imputato (LD PE), nei cui confronti ha proposto ricorso il Procuratore generale territoriale.
È opportuno indicare subito, sinteticamente, le varie situazioni.
PE MO e VI NÒ sono stati ritenuti colpevoli del reato di illegale acquisto, importo, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo eroina e cocaina .(capo a); ST RO è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p. pluriaggravato, per avere costituito un'organizzazione di tipo mafioso (capo b); PE e, di nuovo, VI NÒ di un distinto reato associativo della stessa specie (capo c), per essersi associati tra loro e con ignoti, costituendo un'organizzazione di tipo mafioso allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio e la persona, nonché di acquisire il controllo di attività economiche dei tipi più svariati, anche finanziate con il provento di attività illecite, ivi compresa quella del traffico, di sostanze stupefacenti;
per PE NÒ con l'aggravante della qualità di capo. Il P.G. di Reggio Calabria, infine, ha proposto ricorso nei confronti di PE LD assolto dalla Corte territoriale dal delitto di cui al già indicato capo a) della rubrica.
Così brevemente indicate le singole posizioni processuali, si può passare alla disamina approfondita delle problematiche sollevate dai ricorsi, in relazione alle decisioni adottate dalla sentenza impugnata.
Va subito chiarito che il cardine dell'assunto accusatorio poggia sulle propalazioni del coimputato VI NÒ, il quale - secondo i giudici di merito - ha delineato la serie di incontri avuti con VI RO, all'epoca latitante (successivamente vittima di omicidio); ha dato conto dell'inserimento della sua "famiglia" nell'ambito della criminalità organizzata calabrese e dello sviluppo, nel tempo delle sue attività, anche nel campo dei sequestri di persona;
ha descritto il rito della "iniziazione dei picciotti" e l'andamento del traffico di droga organizzato e diretto dal RO, indicato come capo del territorio di Marina di Gioiosa Ionica;
ha rappresentato gli espedienti tecnici per il celamento delle partite di droga, spedite dal Sud America in contenitori metallici saldati all'esterno di navi mercantili, ovvero nascoste all'interno di auto d'epoca, ovvero ancora custodite in grossi bidoni di plastica sigillati, che venivano gettati in mare in prossimità delle coste calabresi e raccolte da piccole imbarcazioni;
ha chiarito i metodi di invio in Sud America delle ingenti somme in dollari, nascoste in casse speciali, costruite da artigiani della zona di Gioiosa Ionica ed apparentemente riempite di biancheria;
ha descritto in modo dettagliato due sbarchi di grossi quantitativi di droga pesante (eroina e cocaina), importati dal RO e pervenuti nel settembre-ottobre 1989 e nel maggio 1990, con il coinvolgimento di altre persone, tra cui il MO (v. sent. pag.10 ss.).
La sentenza della Corte territoriale ha rappresentato, poi, le varie questioni affrontate dal primo giudice : la ritrattazione dello NÒ; le incalzanti pressioni subite, al riguardo, ad opera anche di familiari;
i vari riscontri rinvenibili specie nelle dichiarazioni di altri propalanti. Ha tracciato il quadro di diritto entro il quale ha tratto le sue conclusioni, definendo i principi di valutazione della prova, con particolare riguardo al disposto normativo dell'art.192 c.p.p.; ha, quindi, valutato le varie situazioni, pervenendo alle conclusioni sopra indicate.
Da quanto esposto emerge l'opportunità di seguire l'ordine espositivo tenuto dalla Corte di merito, esaminando le singole posizioni, all'interno delle quali verranno, all'occorrenza, precisati i principi di diritto che regolano le materie trattate;
converrà, tuttavia, iniziare dal ricorrente ST RO, la cui situazione trova una definizione meramente di rito. ST AP
La Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il gravame di questo appellante, in quanto "la sentenza gravata era contumaciale e l'impugnazione relativa risulta essere stata proposta dal difensore senza specifico mandato"; ha conseguentemente ritenuto inibita la valutazione della sua posizione specifica;
ha, infine, negato l'applicabilità dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art.587 c.p.p., nell'assunto che i coimputati hanno visto accogliere motivi di carattere strettamente personale.
I difensori del RO ricorrono per cassazione, deducendo tre motivi : 1) violazione di legge, poiché nel giudizio di primo grado l'imputato non era contumace, bensì "libero assente"; 2) vizio di motivazione in ordine al diniego dell'effetto estensivo dell'impugnazione; 3) conseguente omessa pronuncia sulla concessione delle denegate attenuanti generiche e sull'entità della pena. Il primo motivo si rivela fondato e preclude l'esame degli altri.
Il dibattimento di primo grado si è svolto attraverso molteplici udienze;
dopo l'iniziale e protratta contumacia, l'imputato in questione si presentò all'udienza del 12 marzo 1997. Nel relativo verbale (fgl. 301 ss.) si legge, infatti "RO ST ... libero pres. (revoca dich. contumacia) ... Si dà atto che essendo oggi presente l'imputato RO ST viene revocata la contumacia dello stesso ..."
Consegue il venir meno del presupposto stesso della dichiarata inammissibilità dell'appello; il tribunale, invero, aveva correttamente applicato il disposto dell'art.487, comma 3, c.p.p., secondo cui se l'imputato compare prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia;
discende che nei confronti del RO la sentenza di primo grado non era contumaciale e non poteva trovare applicazione la statuizione contenuta nell'art. 571, comma 3 ultima parte : la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è in contrasto con le risultanze processuali.
Questa Corte deve, quindi, annullare l'impugnata sentenza riguardo alla posizione dell'imputato in parola, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Il rinvio è disposto alla stessa Corte territoriale (v.art.623, lett.a, c.p.p.), atteso che la pronuncia di inammissibilità
dell'appello, pur se adottata con la sentenza impugnata, ha tuttavia contenuto sostanziale di ordinanza (v. art. 591 c.p.p.) ed il giudice che l'ha emessa non ha conosciuto del merito nei confronti di questo imputato.
Il giudice del rinvio dovrà prendere in esame tutte le doglianze ritualmente avanzate dall'appellante e non considerate nel precedente giudizio di appello per l'effetto preclusivo del tipo di pronuncia adottato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso non consente di scendere all'esame degli altri.
Deve essere, da ultimo, rilevato che ST RO, nel presente giudizio di legittimità, è l'unico ricorrente che era stato ritenuto colpevole del reato, di cui al capo b) della rubrica, di talché la pronuncia ora adottata nei suoi confronti non produce conseguenze neppure indirette nei confronti degli altri ricorrenti. BI IU
La Corte territoriale, pur avendo eliso le aggravanti contestate (tranne una) e ridotto la pena, ha tuttavia confermato il giudizio di colpevolezza di questo imputato in ordine al reato di cui al capo a) : artt. 81 cpv. c.p., 71 e 74 L. 22 dicembre 1975, n. 685 e succ. mod. per avere ... con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo parte di un'associazione a delinquere illegalmente acquistato importato detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dei tipi derivanti dall'oppio e dalle foglie di coca, in Gioiosa Ionica e altrove nel maggio 1989 e nel maggio-giugno 1990.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del MO, il quale ha presentato, il 13.4.1999, una memoria aggiuntiva con allegata la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 23.11.1998 ed infine una breve memoria, alla quale sono stati acclusi taluni stralci della sentenza della I Corte di Assise di IN, in data 3.4.1998. Il sommario dei motivi dedotti è contenuto nello stesso ricorso e può così sintetizzarsi : "1) violazione della norma, di cui all'art. 6 della legge 4.8. 1955, n.848 sul diritto del cittadino a un giudizio imparziale;
violazione artt.34 e 178 lett.a) e c) c.p.p.;
2) violazione artt.434 ss. e 243 norme transitorie C.p.p.; 3) omessa valutazione delle prove positive dell'innocenza dell'imputato espressamente proposte e richiamate dalla difesa;
4) difetto e contraddittorietà della motivazione"; 5) difetto di motivazione anche in ordine alla pena ed al diniego delle attenuanti generiche. Non tutti i motivi suindicati hanno avuto lo stesso circostanziato sviluppo, si che anche la relativa disamina ne seguirà l'andamento.
1) La lagnanza di fondo contenuta nel primo motivo consiste nell'affermare una sorta di "insistenza giudiziaria" a carico del prevenuto, sottoposto ad altri procedimenti per gli stessi fatti, definiti con assoluzioni;
nel rappresentare che il presidente del collegio giudicante del tribunale aveva in precedenza fatto parte di un collegio "ex art.309" relativo ad un procedimento diverso. In questo contesto si solleva anche un'eccezione di illegittimità costituzionale "della norma di cui all'art. 649 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., in quanto non prevede, per l'imputato prosciolto, con sentenza o decreto penale non ancora divenuti irrevocabili, il divieto di avvio e trattazione di altro giudizio ... e l'obbligo per il giudice ... quanto meno di rimettere gli atti al giudice che ha emesso la prima sentenza".
Questo motivo, pur nella complessità della sua formulazione, si presenta di agevole soluzione nei suoi contenuti giuridici, nell'alveo di quanto già affermato dalla Corte di merito con l'ordinanza del 3.6.1998 (v.fgl.282 ss.) Va premesso che il procedimento incidentale di riesame sarebbe inerente ad altro giudizio e quindi si verserebbe al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 34 c.p.p. Va comunque ribadito che le eventuali cause di incompatibilità del giudice, ai sensi del citato art. 34, non attengono ai requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, la cui mancanza sarebbe sancita da nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178 lett.a) e 179 c.p.p., bensì costituiscono difetto delle condizioni specifiche a conoscere di un determinato processo. La sanzione processuale di tale tipo di incompatibilità può funzionare soltanto dopo che siano stati azionati i meccanismi della ricusazione del giudice, mentre nella specie sarebbero comunque irrilevanti proprio per la mancanza di una qualsivoglia richiesta tempestiva di ricusazione.
La Corte costituzionale, per altro, ha chiarito che la ratio dell'istituto dell'incompatibilità è quella di preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori dello stesso processo (v. C.Cost. lo ottobre 1997, n.306 e 307). Discende che neppure sotto questo profilo possono configurarsi lagnanze meritevoli di accoglimento.
Quanto alla questione che pare prospettata come divieto del bis in idem, è sufficiente sottolineare che il codice di rito prevede vari meccanismi per evitare di celebrare, per gli stessi fatti, processi paralleli (v. ad es. l'istituto della riunione); ha sancito il divieto di un secondo giudizio (art.649 c.p.p) ed ha quindi predisposto un sistema di garanzie per l'imputato, che non configura nessuna di quelle lesioni dei diritti della difesa, o violazioni del principio di uguaglianza o del giudice naturale adombrate dal ricorrente;
discende anche l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, come sollevata.
Nel caso di specie, per altro, non è stato documentato nessun giudicato precedente per gli specifici fatti attribuiti al MO in questo processo, ne' sarebbe preclusa la via indicata dall'art.669 c.p.p., ove nel futuro se ne presentassero le ragioni.
Va tenuto conto , al riguardo, che nel presente processo al MO è stato attribuito, come si è detto, il reato di cui agli artt. 71 e 74 L.685/75, con particolare riferimento ad episodi svolgentisi nell'arco di tempo dal maggio 1989 al maggio-giugno 1990. Per contro, la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, allegata alla seconda memoria riguarda l'imputazione di omicidio in danno di tale Palamara Pasquale;
la sentenza della Corte di Assise di IN , allegata alla terza memoria, per la parte relativa allo spaccio di droga, riguarda fatti commessi in luoghi vari (Genova, Alba, IN ecc.), in tempi diversi (a partire dal 22.10.1990).
2) Non si ravvisano, dato quanto testè chiarito, le ragioni o la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 434 c.p.p., attesa la completa autonomia del processo de quo rispetto a situazioni di diverso profilo.
3) e 4) Si tratta dei motivi più estesamente esposti, che attengono, nella loro essenza, al vizio di motivazione. Il ricorrente svolge una diffusa ed articolata prospettazione di elementi, tratti anche da questioni attinenti ad altri processi, che starebbero a dimostrare l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca dei "pentiti" ed il non coinvolgimento del MO nei fatti addebitatigli.
Rilevato, per inciso, che nella citata sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 23.11.1998, si legge, ad esempio, che "sull'attendibilità generale del PO (uno dei propalanti anche in questo processo) riguardo alla vicenda in esame non vi sono obiezioni da muovere", è opportuno sottolineare che la sentenza oggetto della impugnazione in esame presenta un'articolata struttura argomentativa e motivazionale, che va riguardata in sè e non in rapporto a valutazioni fatte da altri giudici in altri processi, che attengono a specificità diverse, di cui, per altro sono portati a conoscenza soltanto stralci.
Ciò posto, le deduzioni del ricorrente contengono, come si è detto, dettagliati richiami ad elementi probatori, che necessariamente coinvolgono anche valutazioni di merito. È opportuno, quindi, precisare l'ambito entro cui deve essere contenuto il giudizio di legittimità ed i principi che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova, ai quali, per altro, si è correttamente ispirata la Corte territoriale, come si vedrà in seguito. Le indicazioni che vengono date saranno utili per il vaglio di tutte le residue posizioni.
Per quanto riguarda il vizio motivazionale, è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Quanto ai criteri ermeneutici e valutativi delineati dall'art.192 c.p.p., preminente in questo processo è la tematica relativa all'apporto dei collaboratori di giustizia.
Le regole giurisprudenziali, ormai consolidate anche attraverso le sentenze delle Sezioni Unite penali di questa Corte, possono sintetizzarsi come in appresso.
La chiamata in correità deve essere valutata sotto un triplice profilo : 1) la credibilità del dichiarante, anche in relazione al suo vissuto personale, familiare e sociale, ai suoi rapporti con le persone coinvolte dalle sue propalazioni, alle motivazioni dell'esternazione confessoria;
2) la consistenza intrinseca delle dichiarazioni, con particolare riguardo alle caratteristiche della coerenza, precisione, costanza e spontaneità; 3) i riscontri esterni alla chiamata.
Per quanto riguarda questo terzo punto, ben possono costituire vicendevole riscontro le plurime dichiarazioni accusatorie, la quali per essere, appunto, confermative dei fatti in via reciproca, devono presentare le seguenti caratteristiche : 3a) convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
3b) indipendenza, nel senso che le dichiarazioni non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti, che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
3c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite.
Va, comunque, precisato che la precisione e l'efficacia individualizzante dei riscontri non deve essere intesa in senso formalistico, di guisa che debba pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi forniti, dovendo privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (v. Cass. S.U 1653/93, MA;
Sez.VI 7627/96, P.M. in proc. Alleruzzo e 7240/98;
Sez.I 3070/96, Emmanuello e 2328/95, Carbonaro). Questa organica configurazione di regole ermeneutiche consente di procedere a determinazioni consapevoli ed aderenti alla realtà processuale;
si tratta, per altro, di una serie di principi non rigidi, che consente al giudice di trarre fonte di convincimento anche dal supporto tra elementi più fragili ed elementi più strutturati, che trovino nella coerente sinergia una solida valenza. La Corte territoriale, come si è già detto, ha fatto buon uso di queste regole, alle quali anzi si è attenuta con prudenza e senso del limite.
Ha vagliato i requisiti soggettivi e qualificanti del principale propalante, VI NÒ, e ne ha dedotto la sua scarsa attendibilità intrinseca. È stata corrispondentemente più esigente nell'individuazione dei riscontri. Ha chiarito la metodica seguita, che l'ha portata a condurre il controllo di veridicità sul fatto affermato, piuttosto che sulla persona del dichiarante;
ha ricercato i riscontri strettamente individualizzanti per ciascuno degli appellanti, in modo che i riscontri stessi investissero "la partecipazione al fatto di ogni singolo chiamato, non potendo gli elementi di riscontro accertati in ordine a taluno dei coimputati ripercuotersi concettualmente nei confronti del chiamato non attinto da altri elementi".
Dopo questo excursus sulla problematica generale della valutazione della prova, per la parte attinente alle questioni dedotte, e sui criteri ispiratori delle determinazioni della Corte di merito, non è compito di questa Corte entrare nel dettaglio delle valutazioni di fatto.
È sufficiente osservare. quanto alla posizione del MO, che i cardini del giudizio di colpevolezza sono stati ritenuti poggiati su : la ricostruzione dei metodi usati per il trasporto della droga;
la serie di incontri in contrada Torre Galea tra NÒ, RO VI, MO PE ed altri;
la descrizione dettagliata di due sbarchi di grossi quantitativi di sostanza stupefacente, che avevano interessato anche MO PE (il primo del settembre-ottobre 1989; il secondo del maggio 1990); le conferme venute dalle dichiarazioni di SC NI (tra i partecipanti, lo SC ha riconosciuto fotograficamente "MO PE da ,Africo, inteso Tiradritto"); la corrispondenza circa le indicazioni fornite dallo SC sul suo "accompagnatore, identificato per AN OR;
le dichiarazioni di CI RT, che ha menzionato il MO come uno dei nomi dei trafficanti di droga, a cui faceva riferimento lo SC;
lo stesso ruolo confermato dal AR IL;
le varie indicazioni, tra cui la conferma del sistema di trasporto della droga, date da TI NC;
le ulteriori specifiche indicazioni circa il coinvolgimento di detto imputato nel traffico di droga, ovvero circa le sue qualità di "capo" da parte di PI LD, LE, MO IO, TO MA, PO MA, YA HN, Di RI NC.
Per altro la Corte di Appello ha controllato che le dichiarazioni, nelle loro linee portanti e specializzanti, si riscontrano reciprocamente, non sono suscettibili di sospetto di previo accordo (data la loro eterogeneità spaziale e temporale) e trovano conferma, quanto ad attendibilità, nelle testimonianze e nelle attività operative del vice questore AR e dei M.lli TO e DENA.
In definitiva deve affermarsi che non vi sono ragioni di censura in sede di legittimità al vaglio delle risultanze processuali, riguardo alla posizione del MO, effettuato dalla Corte territoriale, la quale ha svolto le verifiche necessarie in rapporto ai principi fissati in materia e ne ha dato conto con motivazione adeguata.
5) Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.
La Corte di Appello ha ridotto in misura considerevole l'entità della pena inflitta in primo grado ed è partita da un livello vicino ai minimi edittali;
la mancata concessione delle attenuanti generiche, richieste nell'atto di appello con indicazioni sintetiche ed in parte generiche, si giustifica dal complesso motivazionale, insistente sulla gravità dei fatti e sulla intensa posizione del MO nel contesto del compimento del reato de quo. IE IU
Anche per questo imputato la Corte di Appello di Reggio Calabria ha ridotto la pena inflitta in prime cure, confermando il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo c), escluse tutte le aggravanti contestate ad eccezione di quella relativa alla qualità di capo.
Il reato è quello previsto dall'art. 416 bis c.p. per essersi associato con NÒ VI e con ignoti, costituendo un'organizzazione di tipo mafioso allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio e la persona, nonché di acquisire il controllo di attività economiche dei tipi più svariati anche finanziate col provento dell'attività illecita, compreso il traffico degli stupefacenti, all'uopo avvalendosi della forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo della cosca denominata "NÒ" e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel territorio di Gioiosa Ionica e di quelle limitrofe. Anche per l'esame della posizione di PE NÒ è bene iniziare dalla puntualizzazione dei motivi, contenuti nel ricorso iniziale e nella successiva memoria dell'altro difensore (",motivi nuovi e note illustrative").
1) Col primo motivo si chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione agli artt.125, 564, comma 1 lett.e), 605 c.p.p. La principale lamentela consiste nel sostenere che la sentenza impugnata si è limitata in realtà ad una motivazione per relationem, senza prendere in considerazione gli argomenti portati nell'atto di appello e senza rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate;
è venuta meno all'obbligo di autonoma valutazione sui punti per i quali l'atto di gravame aveva richiesto un giudizio critico della decisione impugnata;
ha ridotto le proprie considerazioni ad appena 17 righe anch'esse riassuntive della precedente esposizione.
2) Con questo motivo si chiede l'annullamento per violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p., sia in relazione all'esistenza stessa della "cosca NÒ",
sia in relazione alla qualità di capo del PE.
Si assume che le stesse due sentenze di merito hanno fatto grazia non soltanto della struttura a carattere famigliare dell'associazione assolvendo NI, ER e RG NÒ; ma proprio dell'associazione stessa, ridotta a soli due sodali, quindi sotto il numero minimo di tre persone previsto dalla legge per la configurazione del reato de quo.
Questo motivo approfondisce la tematica della struttura del reato associativo e dell'indispensabilità della prova certa della individuazione di almeno tre persone;
nonché del significato da attribuire all'eventuale apporto di associati ignoti o deceduti o distaccatisi.
3) Col terzo motivo si chiede l'annullamento per violazione dell'art.606 lett.b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.192 c.p.p. Si censura la sentenza che, pur avendo ritenuto scarsamente attendibile dal punto di vista intrinseco il propalante VI NÒ ed in presenza della sua ritrattazione, tuttavia non ha fondato il suo convincimento su riscontri del tipo di quelli indicati dalla giurisprudenza di legittimità, bensì su dichiarazioni o generiche o de relato o contraddittorie.
Si censura, infine, l'impianto argomentativo nella parte in cui non darebbe conto ne' dell'uso della forza intimidatoria, ne' degli elementi fattuali dai quali è stata desunta la qualità di capo nel ricorrente.
Con i motivi nuovi si ripercorrono le doglianze in ordine alla mancata valutazione effettiva dei punti di gravame, di cui si effettua una dettagliata elencazione;
si sostiene che la sentenza impugnata contiene, al riguardo, una motivazione apparente, basata sul paralogismo, che si limita alla mera riproposizione di fatti ed argomenti della sentenza di primo grado, al fine di giustificare la condanna del ricorrente, ma senza svolgere una qualsiasi considerazione dei punti affidati alla valutazione critica del giudice di appello.
Nello specifico sottolinea, poi, la mancata valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità dell'informale intercettazione tra presenti, effettuata dal cap. ON nel corso del dialogo da lui intrattenuto con VI RO.
Ribadisce che tale intercettazione, realizzata all'insaputa dell'interessato, è inutilizzabile per un duplice ordine di motivi :
il materiale così captato si colloca al di fuori della previsione dell'art.266 c.p.p. e nell'ambito del divieto sancito dall'art.62 c.p.p.; viola il principio secondo cui le dichiarazioni da chiunque rese alla polizia giudiziaria devono essere consacrate in un verbale. Si ribadisce, poi, il difetto di motivazione in ordine al reato associativo, ritenuto sussistente malgrado l'accertata mancanza del "c.d. numero legale" di partecipanti all'asserita "cosca NÒ". La Corte non avrebbe fornito spiegazioni, con riferimento alla vicenda concreta, sulla "storica esistenza" di almeno tre persone. Si ripercorrono, infine, le valutazioni critiche rispetto a ciascun propalante.
I ricorsi non sono fondati.
Va subito chiarito che l'impostazione espositiva seguita dalla Corte di Appello consiste nel riportare i fatti e gli elementi evidenziati dal primo giudice, nel far seguire le osservazioni giuridiche di ordine generale e nello scendere, infine, nella disamina delle singole posizioni, anche con riferimento ai motivi di gravame.
Non si tratta, quindi, di una motivazione contenente meri richiami alla sentenza del tribunale, ovvero limitata a stringate osservazioni;
essa va letta nel suo complesso, raggruppando per ogni imputato tutte le indicazioni sparse nell'intera esposizione. Con queste modalità, la sentenza impugnata si dimostra esaustiva anche nei confronti di PE NÒ.
Il tema d'indagine deve ora soffermarsi sulla ritenuta, ma contestata, sussistenza dell'associazione, del numero minimo degli associati, della qualità di capo del ricorrente.
Anche in questo caso è bene premettere la puntualizzazione di alcuni principi di diritto.
La normativa penale, sia generale (artt.416 e 416 bis c.p.), sia speciale (art.74 d.p.r.n. 309/1990), non definisce la nozione del reato associativo, rimettendone all'interprete l'individuazione. Si ritiene che concorrano a delineare la tipologia di tale reato tre elementi 1) il vincolo associativo stabile, che è il dato di fondo attorno al quale ruotano con minore pregnanza gli altri due e cioè 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
3) la struttura organizzativa, che può essere anche di portata minima, utile a rendere realizzabili gli obbiettivi illeciti e a dimostrare la fermezza dell'accordo.
Quanto al numero minimo degli associati, esso è stabilito dalla stessa norma (tre) ; ma va chiarito che tale numero non deve necessariamente corrispondere a quello degli imputati presenti nel processo.
In altri termini, il numero delle persone necessario a comporre l'associazione penalmente sanzionata deve essere riguardato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non come soggetto processuale numericamente apprezzabile;
ne consegue che valgono a configurare il reato anche gli individui rimasti ignoti, giudicati a parte (es. minorenni), o deceduti;
ulteriore conseguenza è la possibilità di dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone. Ciò posto, va ora riguardato il reato valutato dalla Corte di Appello, anche attraverso le indicazioni fornite dalla sentenza del Tribunale, conforme sul punto.
Il dichiarante VI NÒ delinea già un'originaria funzione "patriarcale" del padre NC, "persona di rispetto che godeva della stima di tutte le altre famiglie della Ionica, considerato uomo di pace e chiamato spesso per tale ragione a risolvere contrasti"; sottolinea lo "sviluppo criminoso" della famiglia verso i sequestri di persona, che hanno portato i fratelli NI e PE a condanne definitive per il sequestro di Tobia Materazzi, con relativo accreditamento negli ambienti malavitosi di Gioiosa Ionica;
descrive fin nei particolari il rito della iniziazione dei picciotti celebrato in talune riunioni, nel corso delle quali si discuteva anche del traffico di droga nel territorio;
parla dei rapporti di alleanza o di inimicizia con altre consorterie criminali.
A questo riguardo l'impugnata sentenza sottolinea che il dichiarante non ha confermato in dibattimento dette asserzioni, ma la situazione retrostante accertata conferisce ancor maggiore credibilità alle stesse. È risultato, invero, anche da intercettazioni telefoniche, che VI NÒ ebbe a subire forti pressioni specie a livello famigliare e specie dal fratello PE, latitante, il quale aveva invitato i familiari a denunciare il congiunto come pazzo, o a contattare giornalisti. Tale attività fortemente minatoria è stata confermata dal collaborante CC e dal col. Pellegrini (LI EM, moglie dello NÒ, gli augurò la morte senza sepoltura per indegnità).
Le riunioni finalizzate al governo del traffico di droga venivano confermate dalle dichiarazioni collaborative di NI SC, che ebbe a riconoscere fotograficamente PE NÒ (anche in questo caso le successive contraddizioni di questo dichiarante erano spiegate con le vicende personali dello SC, il quale aveva visto revocato il regime di protezione ed aveva avuto plurimi incontri con CA NÒ, fratello degli odierni imputati, al fine di concordare nei dettagli il comportamento, le dichiarazioni e la descrizione che avrebbe dovuto tenere in occasione della ricognizione di NÒ PE davanti al Tribunale di Locri). Ulteriori riscontri sono stati ravvisati nelle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori (RI, AR, LA ecc.), dalla deposizione del cap. ON e dal contenuto della sua conversazione (registrata e trascritta), di cui si dirà, da lui avuta con VI RO, poi ucciso. Ed inoltre dalle argomentazioni logicamente ricavabili proprio dalla specifica condotta di vita del ricorrente, caratterizzata da evasione, lunga latitanza armata (presupponente grandi difficoltà finanziarie e notevoli appoggi), dai precedenti penali e dalla portata intimidatoria dei suoi ordini. Le valutazioni dei giudici di merito, conformi sul punto, si presentano sorrette da un costrutto argomentativo logico e coerente ed ispirate ai principi giurisprudenziali dianzi indicati. Non sono, invero, censurabili in sede di legittimità le conclusioni sulla sussistenza dell'associazione contestata e sulla qualità di capo di PE NÒ. La stabilità del rapporto discende dalla costanza delle strutture che consentono molteplici riunioni lungo un prolungato arco temporale, impongono rituali atti a dare certezza di appartenenza ed impegno a non tradire (il rito di iniziazione non può certo ritenersi mero simbolismo folklorico), dirigono la ripartizione delle zone d'influenza, sono in grado di assicurare lunghi periodi di latitanza e di utilizzare finanche i familiari a scopi intimidatori e di ritrattazione.
I giudici di merito hanno ancora posto in evidenza "che, al fine di pervenire alla localizzazione dello NÒ erano stati effettuati servizi di intercettazione ambientale e di rilevamento dei flussi di telefonia cellulare, riuscendosi così a risalire ad un veicolare clonato con cui NÒ PE manteneva il collegamento, oltre che con elementi del gruppo Palamara, con i titolari di due utenze telefoniche tedesche. già emerse in altra indagine e ad effettuare, quindi, un sequestro di sostanze stupefacenti in Inghilterra". Neppure è censurabile che sia attribuita la qualità di capo a chi è risultato dare ordini in varie direzioni e per svariate esigenze, con immediata esecuzione da parte dei sottoposti;
assumere un ruolo preminente di indirizzo, incutendo timore nell'ambiente. Non è, infine, censurabile l'avere argomentato la costante attività di almeno (o ben più di) una terza persona sodale in un contesto che necessariamente si fonda sull'apporto di molteplici, anche se non individuati (ma già il fratello CA si è adoperato per dare lezioni di comportamento processuale ai pentiti in maniera conforme agli interessi dell'associazione), personaggi organici alla struttura (ad essa iniziati) capace delle elencate attività non esauribili a due persone.
Circa le censure sull'utilizzazione "dell'informale intercettazione tra presenti", realizzata dal cap. ON nel corso del dialogo da lui intrattenuto col defunto VI RO, va rilevato quanto segue.
Questa Corte deve attenersi alla qualificazione del RO come accertata dal Tribunale, il quale nell'ordinanza resa all'udienza del 15.4.1996 chiari che, "secondo quanto risulta allo stato degli atti trattasi di dichiarazioni rese nella qualità di informatore della polizia giudiziaria di cui non sono state rivelate le identità".
Non si pongono, quindi, problemi ex artt.62 e 63 c.p.p. non sussistendo all'epoca indizi di reità a carico del RO (almeno secondo la ricostruzione in fatto del tribunale), mentre la morte del RO consente di assumere il cap. ON anche come testimone de relato su un fatto ormai divenuto storico e non più soggetto a verifiche, con tutti i limiti della prova indiretta. Di fondo va tuttavia affermato che il complesso probatorio a cui fa riferimento il giudice di merito prescinde, nell'economia motivazionale, da questo singolo elemento.
Una valutazione ragionata, infatti, dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata consente di concludere che sono comunque sufficienti gli altri elementi esposti dagli stessi giudicanti. Va preventivamente chiarito che questa Corte di legittimità deve limitarsi a verificare se dal testo del provvedimento impugnato risultino prove dotate di rilevanza propria, le quali - riguardate da sole e senza l'apporto delle contestate intercettazioni - possano avere, nella concezione del giudice di merito, di per sè valore determinante ai fini del decidere. Non può, invece, svolgere un'operazione ermeneutica tale da comportare una nuova valutazione delle emergenze processuali, elevando al rango di elementi di prova autonoma quelli che il giudice di merito abbia ritenuto semplici indizi o meri riscontri.
Nel caso di specie, al di là delle espressioni usate, il riferito tenore delle conversazioni cap. ON-RO è all'evidenza un semplice tassello di un ben più ampio ed autosufficiente contesto probatorio analiticamente esaminato e congruamente coordinato.
IE TT
La Corte di Appello ha confermato del tutto la sentenza del primo giudice, che ha condannato questo imputato per i reati ascritti ai capi a) e c), unificati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
I difensori hanno presentato due distinti atti di ricorso;
sono stati presentati anche motivi aggiunti.
Viene dedotto in sostanza : a) VI NÒ non ha rilasciato dichiarazioni confessorie di responsabilità diretta e personale in relazione al traffico di stupefacenti. La Corte, dinanzi a questa obbiezione ritualmente avanzata nel gravame non risponde puntualmente, ne' verifica l'esistenza o meno di riscontri. Per altro la stessa Corte è pervenuta all'assoluzione di sette coimputati proprio perché non ha ritenuto supportata da rigorosi riscontri esterni la chiamata in correità dello NÒ VI, priva di attendibilità intrinseca ed estrinseca. Le dichiarazioni dello SC, poi, avrebbero avuto bisogno di altri elementi di prova confermativi dell'attendibilità, giusta la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 361/98; b) la sentenza impugnata non dimostra l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, non specificando una qualsivoglia attività delittuosa, che sarebbe stata posta in essere, in esecuzione delle finalità della pretesa associazione di cui al capo C). Non dimostra neppure la volontà dell'imputato di aderire ad un'associazione mafiosa, ne' la tipizzazione del ruolo;
c) non è motivato il diniego del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti, tanto più che dal reato associativo (ma non dal primo reato) erano state escluse le aggravanti;
d) neppure VOI è motivazione sul diniego dell'attenuante specifica della dissociazione.
Riguardo ai motivi sub a) e b) va osservato che le dichiarazioni confessorie si distinguono nettamente dalla chiamata in correità e vanno valutate secondo i criteri indicati dall'art.192, comma 1 (e non 3 e 4) c.p.p. Esse non hanno quindi bisogno di riscontri esterni, ma della semplice verifica di attendibilità, comune a tutte le prove orali (v. Cass. Sez. I, 22.5.1997, n. 4790, Savi, RV 207577; Sez.II, 26.9.1996, n. 8724, Mastropiero, RV 205873). L'incidenza della ritrattazione, poi. nel presente caso non è apprezzabile, attese le pressioni intimidatorie subite dal prevenuto, di cui si è detto.
Non è necessario, poi, ripercorrere il discorso sulla sussistenza sia del reato sub A), sia del reato sub C), di cui si è ampiamente parlato.
La posizione di VI NÒ è stata valutata correttamente attraverso, tra l'altro, considerazioni di logica stringente. Il suo coinvolgimento nei detti reati è stato ritenuto, infatti, dal complesso degli elementi già riferiti, nonché da due rilievi ineccepibili : la sua costante presenza alle riunioni aventi per oggetto la gestione dei fatti di droga non può non avere il valore di un suo diretto coinvolgimento, essendo ben noto che non sono evidentemente tollerati semplici "osservatori" a tal genere di riunioni;
ancor prima, il suo giuramento di mafia ha il significato, dal punto di vista dell'associazione criminale, di una cooptazione e, dal punto di vista del soggetto, di un'adesione volontaria ed impegnata. Sicché non sono censurabili in sede di legittimità le conclusioni alle quali è pervenuta, sui punti, la Corte territoriale.
Circa il punto d), relativo al diniego dell'attenuante della dissociazione (art.8 legge n.203/1991), deve osservarsi che la pur succinta motivazione lascia intendere, se collegata al complessivo impianto espositivo, come non possa definirsi concretamente collaborativa la condotta di VI NÒ, il quale, pur fornendo elementi probatori essenziali, ha tuttavia mantenuto un atteggiamento ondivago, costituente a volte ostacolo, piuttosto che agevolazione per gli inquirenti.
Circa il trattamento sanzionatorio (punto c), se è
sufficientemente motivato il giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso, dato il peso dell'aggravante sub capo A) , deve, invece, rilevarsi che la Corte territoriale, pur avendo eliminato le aggravanti relative al capo C (è rimasta soltanto quella soggettivamente inerente PE NÒ, quale capo), non ha tuttavia ridotto la pena, in applicazione dell'art.597, comma 4 c.p.p. A tanto può comunque provvedere questa Corte, ex art.620 lett.l) c.p.p., riducendo di un terzo l'aumento di un anno applicato dal giudice di merito per la continuazione (le aggravanti eliminate si riferiscono al reato satellite : un anno di reclusione, meno un terzo otto mesi di reclusione). In sostanza, nei confronti di VI NÒ la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, che va fissato in otto mesi di reclusione (la pena complessiva da sei anni di reclusione e lire 30 milioni di multa passa a quella di cinque anni e otto mesi di reclusione e lire 30 milioni di multa).
AL IU - (RICORSO DEL P.G. NEI CONFRONTI DI) Il P.G. territoriale concorda con la Corte sugli enunciati di diritto, ma sostiene che il Collegio non avrebbe fatto puntuale applicazione di detti principi in relazione a PE LD, quando ha escluso che vi fosse convergenza del molteplice sulla relativa posizione ed ha quindi assolto l'imputato. Indica i punti di simmetria tra le dichiarazioni dello SC e quelle di VI NÒ sullo specifico della partecipazione del LD al traffico di droga.
Chiede quindi l'annullamento della sentenza, limitatamente alla posizione del LD, sostenendo che la chiamata in correità dello NÒ ha trovato puntuale riscontro individualizzante nella dichiarazione dello SC ed entrambe sono corroborate, sia pure solo sulle linee generali, dalle altre fonti collaborative. Ma la Corte territoriale, con accertamento di fatto insindacabile, ha rilevato che le dichiarazioni di VI NÒ e di NI SC divergono proprio sul nucleo fondamentale concernente la stessa presenza del LD alle riunioni sul traffico di droga;
ha tratto, quindi, le logiche conseguenze, secondo gli enunciati principi di valutazione delle prove : il ricorso non è fondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente MO PE;
annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da RO ST ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria per il giudizio;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di NÒ VI limitatamente all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, che determina in mesi otto di reclusione, così precisando la pena complessiva in anni 5, mesi 8 di reclusione e lire 30.000.000 di multa;
rigetta nel resto il ricorso di NÒ VI;
rigetta i ricorsi del MO e di NÒ PE, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali;
rigetta il ricorso proposto dal P.G. concernente LD PE.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999