Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate. Ne consegue che, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, relativa alla disciplina in materia di sostanze stupefacenti anteriore alle modifiche introdotte con legge 21 febbraio 2006 n. 49, laddove si è parificato il trattamento sanzionatorio di tutte le sostanze vietate, nella contestazione era stata indicata esattamente la natura della sostanza stupefacente oggetto della condotta, ma mancava l'indicazione del comma dell'articolo ove, all'epoca, detta sostanza trovava la propria disciplina; la Corte, con l'affermazione di cui in massima, ha rigettato il motivo di ricorso articolato sull'asserito difetto di contestazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 39533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39533 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 17/10/2006
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 1182
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 012920/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM BI MA, N. IL 29/10/1983;
avverso ORDINANZA del 10/02/2006 del TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 10 febbraio 2006 il Tribunale del riesame di Catania, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, confermava l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip il 24.1.2006 nei confronti di RO IA TT per la detenzione illecita di circa un chilo di marijuana;
rilevava il Tribunale che appariva certo che la sostanza rinvenuta nell'autovettura del RO fosse stupefacente, essendosi tra l'altro in tal senso espresso anche l'indagato pur assumendo che serviva al suo uso personale, e che altrettanto certo risultava lo scopo di cederla ad altri;
deponevano in tal senso le modalità di svolgimento dei fatti (i militari in abiti civili avevano effettuato la perquisizione solo dopo avere notato che il RO aveva ricevuto una strana segnalazione da un'auto proveniente dalla opposta direzione di marcia e che verosimilmente intendeva indicargli la presenza di un vicino posto di blocco); la quantità dello stupefacente (tale da non potersi ritenere destinato ad esclusivo uso personale specie alla luce dell'elevato costo e del fatto che il RO non aveva provato di versare in condizioni economiche tali da giustificare una tale scorta di droga), la qualità dello stesso (marijuana i cui effetti di rapido scadimento sono noti), la mancata dimostrazione di essere tossicodipendente, circostanze tutte che portavano ad escludere che la droga servisse solo per essere consumata dal RO. Riteneva altresì il Tribunale la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), desumibili dalla gravità intrinseca dei fatti, dalle modalità con le quali sono stati realizzati, dalla disponibilità di una considerevole "scorta" di sostanza stupefacente da spacciare, che induce a ritenere non occasionale il fatto e probabile il collegamento con ambienti malavitosi per conto dei quali stabilmente svolgeva il ruolo di spacciatore approfittando proprio dei suo stato di incensuratezza e, quindi, del fatto che non era soggetto noto alle forze dell'ordine, dalla predisposizione di mezzi per evitare eventuali controlli (come detto a breve distanza dal luogo ove il RO si fermava vi era un posto di blocco, la cui presenza era stata segnalata da un complice), dal comportamento processuale (non ha fornito alcun utile elemento per verificare quando e da chi avesse acquistato la droga).
Avverso tale ordinanza RO IA TT propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) erroneità o insufficienza del capo di imputazione nel quale non era specificato il riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, così come risultante dalla natura della sostanza sequestrata;
2) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari;
3) violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta impossibilità di concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere rigettato, risultando infondati i motivi proposti. Non può dichiararsi infatti la intervenuta rinuncia al ricorso dal momento che la dichiarazione in tal senso qui pervenuta in data odierna proviene dal difensore che non risulta aver ricevuto procura speciale.
Relativamente al primo motivo è sufficiente osservare che i fatti per i quali il RO è stato arrestato si sono verificati il 21.1.2006 e dunque prima delle modifiche che alla disciplina del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sono state introdotte con la L.21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge del D.L. n. 272 del 2005, e pertanto la contestazione doveva rispettare la previsione in allora vigente che effettivamente prevedeva al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, i reati aventi ad oggetto le sostanze di cui alla tabella II. Deve tuttavia escludersi che il mancato espresso riferimento a tale comma possa avere influenza sulla validità della contestazione del reato dal momento che nella stessa è chiaramente indicata la natura della sostanza trovata in possesso del RO e la cui illecita detenzione gli è contestata;
è pacifico (Sez. V, Sentenza n. 44707 del 09/11/2005 Ud. Rv. 233069) che "In tema di contestazione dell'accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate. Conseguentemente, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa". Per quanto riguarda la esistenza di gravi indizi, la ordinanza impugnata, sopra riportata, specifica in maniera chiara e corretta le ragioni della ritenuta destinazione allo spaccio e a fronte di essa le censure prospettate, che insistono nel volere accreditare un possibile uso personale, appaiono del tutto prive di fondamento e indicative di una alternativa ricostruzione dei fatti solo astrattamente sostenibile. Correttamente apprezzate risultano anche le esigenze cautelari con dettagliato e specifico riferimento alle modalità dei fatti ascritti, tali da fare ritenere, proprio per la quantità di stupefacente detenuta, una ripetizione di comportamenti illeciti da parte del RO. Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso dal momento che impropriamente il ricorrente invoca la possibilità di diminuire la pena attraverso il ricorso a riti alternativi, senza tenere conto del principio già fissato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI, Sentenza n. 2925 del 30/09/1996, Marino Rv. 206433) secondo il quale "Ai fini della riconduzione della pena in limiti compatibili con la concedibilità della sospensione condizionale, in relazione alla scelta della misura cautelare da adottare, deve in ogni caso escludersi che il giudice possa tener conto della preannunciata possibilità di riti alternativi, in quanto legata ad evenienze processuali future ed incerte, dipendenti da presupposti obiettivi e da formali manifestazioni di volontà".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro 1000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a guanto stabilito nell'art. 94 disp. att. al c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006