Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
Non costituisce nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione degli articoli di legge violati, allorché il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, in modo tale che non possa insorgere alcun equivoco sul pieno esercizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2011, n. 45289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45289 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO NI - Presidente - del 08/11/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1720
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 17535/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI PP N. IL 11/04/1956;
avverso la sentenza n. 147/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 20/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. D'Ascola EN e (Ndr: testo originale non comprensibile) che si riportano alle conclusioni del ricorso. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 20/1/2011 la Corte di Appello di Catania confermava la decisione in data 28/9/2009 del G.U.P. in sede, appellata dall'imputato, con la quale FL IP era stato dichiarato colpevole del reato di estorsione pluriaggravata ex art.61 c.p., n.
7 - art. 81 cpv c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 (in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e L. n. 203 del 1991, art.7) e condannato alla pena di giustizia, con la confisca e l'acquisizione all'Erario di tutti i beni mobili e immobili in giudiziale sequestro, come da provvedimento in data 1/10/2008. Si contestava all'imputato di avere, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, poste in essere in tempi diversi e in concorso con persone non identificate, mediante minaccia, consistita nel presentarsi alla persona offesa, quale esponente della criminalità locale e porgendo allusivamente i saluti di BU IU, all'epoca detenuto per il reato ex art. 416 bis c.p., costretto BA NI, all'epoca amministratore della società, che gestiva il supermercato "Market Ingross" di Augusta, a versare annualmente una somma di danaro nel periodo 1999-2002 tra i dodici e i venti milioni di lire e ad assumere quali dipendenti persone da lui segnalate.
In motivazione la corte di merito condivideva la ricostruzione della vicenda e i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a conferma dell'affermazione della colpevolezza, valorizzando la chiamata in reità del collaboratore di giustizia Piazza EN, del quale veniva valutata positivamente l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, le dichiarazioni della parte offesa e i riscontri obiettivi al racconto di quest'ultima, che le risultanze processuali avevano evidenziato.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale a sostegno della richiesta di annullamento articola vari motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento al tenore della minaccia, sostenendo che la presunta richiesta estorsiva non era caratterizzata da espliciti toni minacciosi, non potendo ritenersi tale "il presentarsi alla persona offesa quale esponente della criminalità locale e porgerle i saluti di BU IU, all'epoca detenuto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.", tanto più che il BU era lo stesso soggetto che subentrò
all'BA nella qualità di amministratore unico della società che gestiva il supermercato e che l'attribuzione dello status di mafioso dell'imputato era conosciuto dalla vittima non direttamente dal predetto, ma per averlo appreso da IB SA, persona alla quale l'BA si era rivolto per organizzare l'apertura dell'esercizio commerciale.
Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in riferimento alla mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, che neppure dalla lettura del capo di imputazione poteva ricavarsi con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p.. Con il terzo motivo lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il cui fondamento poggia sulla volontà del legislatore di adeguare la pena al caso concreto.
Con il quarto motivo eccepisce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento al capo della sentenza concernente la confisca dei beni, censurando il dictum della corte territoriale, che non aveva correttamente valutato i requisiti della confiscabilità dei beni, indicati dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies nella titolarità o disponibilità di beni anche per interposta persona in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato e la mancata giustificazione della provenienza da parte del condannato, laddove il primo requisito, il cui onere probatorio incombeva sulla pubblica accusa, non risultava affatto provato, quanto al secondo requisito, l'imputato aveva dato adeguata dimostrazione della provenienza legittima dei beni, vincendo la presunzione relativa di ingiustificata locupletazione dettata dalla norma de qua. Nel caso in esame, ad avviso della difesa la corte di merito era incorsa in una palese violazione di legge, laddove aveva ritenuto di sequestrare anche i terreni sui quali insistevano gli immobili adibiti ad abitazione e uffici.
Il ricorso non ha fondamento e deve essere pertanto rigettato. Quanto alla censura di cui al primo motivo, ricorda il collegio che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere esplicita o larvata, determinata o indiretta, ed è sussistente ogni volta che, avuto riguardo alla personalità sopraffattrice dell'agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima, questa di fronte all'ingiusta richiesta dell'agente, venga a trovarsi nella condizione di doverne subire la volontà, per evitare, in caso di mancata adesione, il paventato verificarsi di un più grave pericolo (ex plurimis Cass. Sez. 2 10/4-3/7/2008 n. 26819 Rv.240950). Nel caso in esame la corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'enunciato principio, motivando con argomenti immuni da vizi logici o interne contraddizioni, e di cui prima si è fatto cenno sulla idoneità della minaccia implicita posta in essere dall'imputato, sicché la censura sul punto mira solo a prospettare una valutazione alternativa, preclusa in sede di scrutinio di legittimità. Priva di pregio è l'eccezione di nullità, proposta con il secondo motivo, che pone in discussione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e qui pienamente condiviso, a mente del quale non determina nullità la mancata indicazione degli articoli di legge violati, allorché il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto nel capo si imputazione, sì che non possa insorgere equivoco alcuno per l'espletamento di una completa e integra difesa (Cass. Sez. 1 19/3- 19/4/2004 n. 18027 Rv. 227972). Nel caso in esame l'aggravante del numero delle persone è chiaramente enunciato in fatto nella rubrica.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato con il terzo motivo, è ben motivato dal giudice del gravame, che ha correttamente valorizzato la pericolosità sociale del prevenuto e la gravita e le modalità del fatto, maturato in un ambiente malavitoso ad altissimo rischio.
Destituita di fondamento è infine la censura concernente la confisca dei beni, che la difesa ha incentrato nel corso della discussione sulla mancata valutazione della capacità patrimoniale degli altri intestatari dei beni, tutti familiari dell'imputato e sulla non operatività della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in riferimento ai beni intestati ai familiari dell'imputato, ove risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi, derivanti dall'attività di lavoro svolta dai predetti.
Sul punto va innanzi tutto precisato che la doglianza non ha costituito oggetto di specifico gravame, laddove la difesa ha solo contestato in fatto la presunzione di illecita accumulazione, limitandosi a richiamare la comproprietà del terreno su cui insistevano gli immobili adibiti ad abitazione e uffici, senza svolgere alcuna argomentazione sulla capacità reddituale dei comproprietari.
In ogni caso la corte di merito ha adeguatamente risposto alla censura, quando, analizzando le conclusioni della CTU e facendo propri i rilievi in essa contenuti, non mancando peraltro di confrontarsi con gli argomenti contrari sviluppati dal CT di parte, ha operato una valutazione globale dei redditi leciti di cui l'imputato e i suoi familiari disponevano e il valore dei beni acquisiti dagli stessi nel corso degli anni, per concludere che i redditi leciti non avrebbero consentito l'acquisto dei beni in sequestro, se non fossero stati integrati dai proventi di attività illecite o dal reimpiego di guadagni illeciti.
Siffatta motivazione soddisfa i criteri della logica e del diritto e, come tale, è incensurabile in questa sede.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011