Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro.
Commentario • 1
- 1. Desistenza ed estorsione: irrilevante il pentimento dopo la minaccia (Cass. Pen. n. 29333/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 agosto 2025
1. Premessa La desistenza volontaria, disciplinata dall'art. 56, comma 3, c.p., è istituto che mira a incentivare l'interruzione spontanea dell'iter criminoso. Essa, tuttavia, trova applicazione solo entro confini ben definiti, che si restringono sensibilmente nei reati di danno a forma libera. La sentenza della Cassazione penale, sez. V, 23 luglio 2025, n. 29333, ribadisce un principio ormai consolidato: in tema di estorsione la desistenza non è configurabile una volta che siano stati compiuti atti idonei e univoci di intimidazione, capaci di integrare il meccanismo estorsivo. 2. La vicenda processuale Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per tentata estorsione aggravata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2014, n. 7555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7555 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
ACR_ - 7 55 5/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/01/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA, - Presidente - N. 229/2014 Dott. CIRO PETTI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENZO IANNELLI N. 38314/2013- Consigliere - Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IC FR AN N. IL 28/02/1954 LI FR AN N. IL 27/04/1951 avverso la sentenza n. 126/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 09/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 0 Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Pietro Gaeta, per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito i difensore degli imputati, avv.ti AN cortese e Giovanni Zagarese, che ne chiedono l' accoglimento. -1- De IC FR AN e OL FR AN, già condannati, in abbreviato, con doppia conforme- sentenze del gip del tribunale di Catanzaro in data 8.11.2012 e corte di appello della stessa città in data 9/27.5.2013 - alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa peri delitti in continuazione di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e furto aggravato, il De IC, alla pena di anni tre,mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa per il solo delitto di tentata estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso l' OL, ricorrono avverso la seconda decisione, deducendo, con il richiamo all'art. 606 lett. b) ed e) codice di rito, le ragioni come di seguito riportate, dopo la sommaria descrizione dei fatti, sub paragrafo 3. -2- Per l'appunto i fatti di reato: RO CO, gestore di una impresa agricola di proprietà della moglie, era stato avvicinato ed avvertito nel Gennaio 2011 uno da sconosciuto di “mettersi a posto con la guardiania", successivamente nei primi giorni di Luglio era stato avvicinato più volte dall' OL, parente della sua moglie e proprietario di un fondo limitrofo, che aveva insistito, facendo il nome del coimputato Di IC, di provvedere per la guardiania per evitare altrui azioni di danno, qualche giorno dopo aveva riscontrato che circa sessanta terminali del suo impianto di irrigazione erano stati recisi, quindi il 2.8.2011 aveva sorpreso il Di IC, all' interno del suo fondo, sottrarre una valvola di irrigazione e quindi allontanarsi non senza prima ricevere un gesto di minaccia con il pollice e l'indice della mano destra. Successivamente, il 4.9.2011 si era incontrato ancora con l' OL che lo aveva schernito, insistendo sulla necessità di pagare una guardiania prospettandogli il male che avrebbe ricevuto da "..quelli che sono uomini”. I due erano venuti alla mano e nella concitazione, secondo la ricostruzione operata ai giudici di merito, il RO aveva prelevato dalla sua autovettura una pistola ed aveva esploso in aria due colpi di pistola. Per tale fatto la persona era stata arrestata per tentato omicidio in seguito alla denuncia dei fatti come prospettati dall' OL ma, subito dopo l' interrogatorio di garanzia, scarcerato dal gip che non aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni del denunciante. I giudici di merito ritenevano le dichiarazioni rese via via dal RO CO attendibili, perché riscontrate dalle circostanze oggettive del furto e del danneggiamento dell' impianto di irrigazione, nonché dalle dichiarazioni della di lui moglie, presente nell' occasione di uno degli inviti dell'OL a mettersi a posto con la guardiania 66 altrimenti non vi lasciano in pace”, e del di lui fratello OS, rappresentative dello stato di preoccupazione e di timore del loro congiunto in seguito ai fatti come sopra esposti.. -3- Le ragioni di doglianza, costitutive dei motivi di ricorso sono in parte sovrapponibili per le difese dei due ricorrenti. Entrambe, denunciano, richiamando l'art. 192, 3 e 4 comma codice di rito, l'inaffidabilità delle dichiarazioni della persona offesa, perché, tra 1' altro, indagata del delitto di tentato omicidio ai danni dell' OL FR;
inoltre la difesa di quest' ultimo ne denuncia nei suoi confronti l' inutilizzabilità alla stregua del combinato disposto degli artt. 197 bis,. 192 commi 3 e 4 e 371 comma 2 lett. b) c.p.p.bis, per non essere stata preceduta la deposizione della persona offesa dagli avvertimenti prescritti dall'art. 64 comma 3 c.p.p. per rivestire la predetta di indagato nel procedimento per tentato omicidio ai danni dell' OL, procedimento collegato a quello de quo a mente dell'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. Ancora entrambe denunciano la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, non potendosi certo ricollegare l'evocazione della forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso nella frase, che sarebbe stata pronunciata dall'OL, come riferita dalla persona offesa: “. se non paghi te la fanno pagare..tu finisci male, è inutile che poi vai alla caserma dei carabinieri...non concludi niente se fai un torto a me lo fai a lui e a noi che siamo uomini..". Ancona comuni ai due ricorsi sono le censure relative alla configurazione giudiziale del nesso di continuazione tra più azioni estorsive, laddove si sarebbe dovuta configurare una unica azione costitutiva di più atti costitutivi di elementi vizio di strutturali di un solo reato, nonché sovrapponibile ancora le censure in merito al motivazione posto a base del trattamento sanzionatorio e del diniego della attenuanti generiche giustificate con formule di stile,generiche nella misura in cui si fa riferimento alla gravità del reato e alla congruità della pena, senza alcuna considerazione per l'OL del suo stato di incensuratezza. Ulteriore motivo a sostegno del solo ricorso di De IC FR ha riferimento al delitto di furto in relazione al quale si denuncia la carenza di motivazione per l' omessa considerazione che l' oggetto, in tesi sottratto, la valvola volumetrica, è cosa che per il peso e per la sua fissazione all' impianto, non è possibile certo asportare senza l'ausilio di una specifica attrezzatura idraulica, ma non certo solo con il mezzo di un semplice cacciavite come visto in mano al De IC seco ndo le deposizioni rese da RO CO. -4- Entrambi i ricorsi sono per alcune parti, di seguito indicate, fondati.. Devesi preliminarmente osservare che i motivi di ricorso di entrambi gli imputati, con riferimento al nocciolo duro dei fatti di reato come contestati, ripetono pedissequamente critiche avanzate davanti al giudice di appello che tutte le ha esaminate e congruamente rigettate. Ne consegue che a fronte di un duplice conforme giudizio di merito di responsabilità, fondato sui medesimi dati probatori e caratterizzato dalla corrispondenza di entrambe le motivazioni al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, motivazioni che non evidenziano certo distonie macroscopiche ed evidenti rispetto alle circostanze di fatto acquisite nel processo, le censure sul piano della possibilità logica prospettate dalla difesa devono ritenersi prive di pregio Quanto poi ați rilievi di stretto diritto, avanzate dalla difesa dell' OL, essi sono in astratto fondati: invero in tema di interrogatorio delle persone indagate in reato connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., l'atto deve sempre essere preceduto, a pena di inammissibilità, dagli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen. anche quando è compiuto di iniziativa della polizia giudiziaria e nel caso di specie, una volta verificatosi il fatto contestato a RO CO come tentato omicidio ai danni dell' OL, a prescindere dalla immediata scarcerazione del primo per la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del secondo, tra il fatto estorsivo ed il tentato omicidio, in astratto configurato, esiste un collegamento, i due fatti l' estorsione e la reazione della persona offesa, risultando avvinti l' un l'altro quanto meno per la reciproca “occasionalità” e per le ragioni del loro accadere. Ma la questione dei diritto nel caso di specie è mal post per il fatto che i giudici di merito valorizzano le dichiarazioni rese dalla persona offesa nei mesi precedenti il 4.9.2011, giorno della denuncia dell'OL per il contestuale asserito tentato omicidio, dichiarazioni rappresentative delle velate minacce alla persona offesa, RO CO, per indurla a pagare il prezzo della guardiania, prospettando reazioni violente da parte di uomini veri tra cui lo stesso OL. Sul punto devesi richiamare I' indirizzo interpretativo di questa Corte nel senso che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. E la minaccia può essere pure trasmessa attraverso un intermediario, quale nella specie l' OL, allorchè l' interesse che ne promuove l' iniziativa è palesemente quello degli estortori, e non certo, per le modalità in cui si esprime, quello della persona offesa. Le reiterate richieste volte ad imporre una guardiania dietro velate minacce di danno in definitiva si traggono con particolare nitore- sottolineano i giudici di merito- dal contesto tutto come sopra rappresentato:la persona offesa è talmente intimorita dai messaggi che gli pervengono dai coimputati ed anche da persone sconosciute che non esita a farsi accompagnare nei luoghi dove si sono concretizzate le richieste estorsive dalla moglie e dal fratello. Peraltro ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta, la idoneità della stessa Ө a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi al limite necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso. -5- Ed ancora inconcludenti si rivelano le censure comuni ai due ricorsi in punto di carenza di motivazione in ordine alla aggravante del metodo mafioso nella misura in cui si sottolinea che alcun riferimento ad una associazione di 'ndrangheta è dato riscontrare nelle espressioni minacciose usate dall'OL. Ma non è contestato che il predetto ha fatto riferimento alle persone, indicate come “uomini veri", come peraltro lo stesso OL si definisce, che si celano dietro il contesto minaccioso ed è noto che in tema di tentata estorsione, integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di colui che, pur se estraneo ad organizzazioni criminali, chiede la dazione di somme di denaro a favore di altri, per imporre una guardiania, che evoca un territorio caratterizzato dalla presenza di una criminalità diffusa ed organizzata, con tipica metodologia mafiosa attraverso l'allusione ad esigenze di altri non ben precisati soggetti, facendo riferimento all'esistenza di amici in comune, ed alla necessità per le persone offese di "mettersi a posto" per difendersi da pericoli immanenti alla propria persona ed al proprio patrimonio. Del tutto inammissibile,poi, è il motivo di ricorso, proprio del solo De IC che svolge il tentativo di prospettare circostanze di fatto tali da rendere impossibile la sottrazione della valvola volumetrica per 1 'irrigazione sottratta a RO CO: argomentazione chiaramente in fatto, non sostenuta da elementi probatori obiettivi, e che richiederebbe una indagine per l'appunto in fatto tesa a misurare la possibilità o meno di estrazione dagli ingranaggi del sistema di irrigazione di un oggetto voluminoso e di pesantezza tale da non poter essere disinvoltamente trasportato una volta rimosso dagli stringenti ingranaggi della struttura. -6- Hanno pregio invece le richieste comuni ai due ricorrenti di considerare una unica azione estorsiva, anche a fronte dei singoli episodi, che si collocano nell' arco di nove mesi,da Gennaio a Settembre 2011, con a richiesta della persona rimasta anonima e con gli interventi in equivoci, in collegamento con il primo, dei due imputati tra luglio ed i primi di Settembre, come indicati nel capo di imputazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in caso di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità( in termini, Sez. 2, 2.7/7.10.2013, Tammaro, Rv. 256729; ancorJes. prima, Pez40.11.1994/28.2.1995, Periodo, Rv 200554). Ma l'argomento decisivo, vos81612v, an con criterio di selezione sicuro per discernere nel succedersi di atti estorsivi l'unicità o la pluralità di condotta è costituito dalla risposta alla domanda se, in caso di consumazione, gli atti pregressi possano configurarsi come unica azione ovvero se questa debba ritenersi interrotta da autonomi atti di tentativo. Dove unica condotta dovrà configurarsi allorchè i singoli atti siano sorretti da una unica e continua determinazione, che,a prescindere dalle modalità cronologica della sua esternazione, non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro. In altre parole la contestualità degli atti si misura, a prescindere dal tempo della commissione degli atti esecutivi, dalla permanente, continua volontà di perseguire l' evento criminoso. Evento che, nella particolare fattispecie della induzione o coazione a subire la guardiania in particolari contesti criminogeni, si svolge attraverso una serie di atti, diretti alcuni, indiretti gli altri, distaccati nel tempo, volti a piegare, proprio per la persistenza nel tempo, la volontà della vittima ed il cui complessivo significato di disvalore è possibile cogliere solo nel contesto di una valutazione unitaria. Ne consegue che gli atti costitutivi di un unico tentativo non lo saranno solo ove è dato cogliere una interruzione o sospensione sul versante della determinazione a perseguire l'obiettivo criminoso. Nel caso di specie è dato registrare proprio la situazione sopra descritta: la durata nel tempo è proprio elemento costitutivo essenziale per piegare la volontà della vittima attraverso atti, quali furti, danneggiamenti, inviti non contrassegnati da particolari forzature, che ripetono il loro più autentico significato dal contesto complessivo snodantesi in dimensioni cronologiche anche ampie. -7- Coglie ancora nel segno la censura mossa dalla difesa dell' Avorio sulla omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, le quali sono state negate dai primi giudici al De IC per la sua pessima biografia penale” ed al D'OL, ancora dai giudici di appello con il 66 riferimento in ordine alla gravità del fatto, senza alcuna considerazione ai rilievi difensivi di quest' ultimo in merito alla sua incensuratezza ed alla ingiustificata considerazione cumulativa e indistinta delle due posizioni processuali dei coimputati. Ora la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato. Difetta invece laddove, in un quadro probatorio che registra diversità di modalità di condotte e differenze di personalità condizionate da gravosi precedenti penali per l' uno, dall' incensuratezza per altri, non si dia conto delle differenze, al limite annichilendole alla stregua di peculiari circostanze assorbenti. Al che i giudici dell'appello si sono sottratti formulando un giudizio ingiustificatamente unitario per due posiziojmi che reclamano valutazioni distinte. La determinazione della pena potrà essere operata dalla Corte per il ricorrente De IC, non comportando la sottrazione dell'aumento per la continuazione dalla pena inflitta alcuna valutazione discrezionale: Non così per la posizione del secondo ricorrente,l' OL, la cui pena potrà essere influenza in seguito alla valutazione giudiziale in merito alla concessione o meno delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di De IC FR AN limitatamente all'aumento per la continuazione relativa alla tentata estorsione, aumento che elimina;
per l' effetto determina la pena per il tentativo di estorsione in anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 530 dei multa, rigetta nel resto il ricorso di De IC. Annulla la medesima sentenza con rinvio nei confronti di OL FR AN limitatamente alla continuazione per l'estorsione tentata e per le attenuanti generiche e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena, rigetta nel resto il ricorso dell' OL. Così deciso in Roma il 22.1.2014 Il Consigliere rel. Il Presidente (Enza Japoćni) (Ciro Petti) liz Tell DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 FEB 2014 ILL GANG ELLIE Claudia Pianelli B O C