Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2014, n. 7555
CASS
Sentenza 22 gennaio 2014

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In tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro.

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  • 1Desistenza ed estorsione: irrilevante il pentimento dopo la minaccia (Cass. Pen. n. 29333/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 agosto 2025

    1. Premessa La desistenza volontaria, disciplinata dall'art. 56, comma 3, c.p., è istituto che mira a incentivare l'interruzione spontanea dell'iter criminoso. Essa, tuttavia, trova applicazione solo entro confini ben definiti, che si restringono sensibilmente nei reati di danno a forma libera. La sentenza della Cassazione penale, sez. V, 23 luglio 2025, n. 29333, ribadisce un principio ormai consolidato: in tema di estorsione la desistenza non è configurabile una volta che siano stati compiuti atti idonei e univoci di intimidazione, capaci di integrare il meccanismo estorsivo. 2. La vicenda processuale Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per tentata estorsione aggravata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2014, n. 7555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7555
Data del deposito : 22 gennaio 2014

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