Sentenza 23 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti.
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Il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III penale Sent., (data ud. 21/04/2021) 13/09/2021, n. 33795 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINO; visti gli …
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Il delitto tentato si caratterizza per l'idoneità degli atti univocamente diretti alla commissione del reato e la verifica di questo ineludibile elemento di tipicità non può essere sostituita dall'intenzione del soggetto agente aliunde ricostruita, concorrendo alla configurazione del tentativo soprattutto criteri di natura oggettiva. La direzione non equivoca degli atti, infatti, non indica un parametro probatorio, ma una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l'intenzione dell'agente. L'accertamento della idoneità degli atti, da compiersi secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2016, n. 53023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53023 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2016 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA5 3 025 / 1 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 23.11.2016 Sentenza n.3093 Reg. gen. n. 13665/2016 composta dai signori: dott. Piercamillo Davigo Presidente dott. Luciano Imperiali Consigliere dott. Giovanna Verga Consigliere dott. Luigi Agostinacchio Consigliere dott. Giuseppe Sgadari Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TI RE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 13/01/2016 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Cristiano Pazienti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli che aveva condannato il ricorrente alle pene di legge in relazione al reato di rapina aggravata. 1 M 2. Ricorre per cassazione RE TI, a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata. Lamenta il ricorrente che nonostante la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un testimone, il primo giudice, pur ammettendo tale condizione, non aveva poi proceduto a sentire il teste richiesto, ritenuto indispensabile ai fini della decisione e la cui deposizione era compatibile con le ragioni di economia processuale proprie del rito prescelto;
2) vizio della motivazione quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato.
1.La Corte di Appello, in ordine alla eccezione processuale di cui al primo motivo di ricorso, ha chiarito alcuni decisivi particolari con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi, dimostrando anche la genericità della sua richiesta. Infatti, se è vero che il giudice di primo grado aveva proceduto a decidere la causa con il rito abbreviato senza dar corso all'escussione del teste di cui alla richiesta di abbreviato condizionato depositata dal difensore presso la sua cancelleria, è vero anche che il difensore nulla aveva eccepito al riguardo pur chiedendo di acquisire documentazione che il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto dopo richiesta di rinvio al solo fine della produzione. Inoltre, l'originaria richiesta di procedere con il rito alternativo era formulata prevedendo, in subordine, che il procedimento si definisse comunque con il rito abbreviato "secco", senza escussione di teste, cui implicitamente il Giudice per le indagini preliminari aveva dato luogo senza eccezione di parte difensiva ed, anzi, con l'avallo della medesima parte processuale, ricavabile dal suo silenzio a fronte di altre richieste effettuate. Ne consegue che la procedura tenuta dal Giudice per le indagini preliminari non è catalogabile tra le nullità previste dalla legge e la cui elencazione è tassativa. Peraltro, fugando ogni residuo dubbio, la Corte di Appello espressamente riteneva ininfluente ai fini della decisione la testimonianza richiesta dalla difesa, non disponendo l'esame del teste al dibattimento, avendo questi reso dichiarazioni circostanziate nella fase delle indagini preliminari.
2. Quanto al secondo motivo, la Corte di Appello ha spiegato che il riferimento del Giudice per le indagini preliminari alla attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen., anziché a quella di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod.pen., non era stato altro che un refuso, del resto facilmente evincibile, qui si osserva, dal 2 contenuto della sentenza di primo grado, che sottolineava la differenza tra la somma di cento euro corrisposta dall'imputato, definita irrisoria e senza alcuna capacità risarcitoria ed il danno patrimoniale subito dalla vittima, non dando rilievo alla transazione intervenuta tra le parti. Nel merito, la Corte confermava anche sul punto il giudizio di incongruità del risarcimento con motivazione ineccepibile e frutto di analisi di merito dei fatti di causa qui non più sindacabile. Dovendosi ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno deve essere integrale, la valutazione deve essere rimessa al giudice e non è significativo, sotto tale profilo, un eventuale accordo tra le parti (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251508; Sez. 1, n. 5767 del 08/01/2010, Scotuzzi, Rv. 246564). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamilo Davigo Giuseppe Sgadari Grupp Spurnбри DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 DIC. 2016 IL IL CANDE ERE Claudia PlanalyThe E T R O C 3