Sentenza 22 febbraio 2017
Massime • 3
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva.
In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie in cui è stato ritenuta l'intrinseca univocità degli atti - rispetto ad un tentativo di sequestro di persona - a proposito dell'appostamento degli imputati, che, in esecuzione di un piano elaborato a più riprese, attendevano, muniti di fascette e pistola a bordo di un'autovettura posteggiata presso l'abitazione della vittima, l'uscita della medesima per prelevarla, senza riuscirvi sol perché essa, anziché usare il solito motorino, che doveva essere bloccato con un finto incidente, aveva a sua volta usato un'autovettura, così cogliendo di sorpresa i componenti del "commando" operativo).
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nella condotta degli imputati che - progettato il rapimento di un ex-complice, reclutati gli uomini e predisposti i mezzi necessari - si erano appostati presso la sua abitazione, a bordo di un'autovettura, muniti di fascette e di una pistola, in attesa che se ne allontanasse, senza riuscire a prelevarlo perché la vittima, invece di usare il ciclomotore che sarebbe stato bloccato con un finto incidente, aveva usato un'autovettura, così cogliendo di sorpresa i componenti del "commando" operativo).
Commentari • 9
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte d'assise d'appello di Torino, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente al reato previsto dall'art. 285 cod. pen. …
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Rassegna di giurisprudenza Atti idonei diretti in modo non equivoco In tema di delitto tentato, il requisito dell'univocità degli atti assume una connotazione non già di criterio di mera prova ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, 31177/2021). Il reato tentato, disciplinato dall' art. 56, costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 dicembre 2022, la Corte d'assise d'appello di Torino, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente al reato previsto dall'art. 285 cod. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2017, n. 18981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18981 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2017 |
Testo completo
1 898 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 22/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 508/2017 MAURIZIO FUMO Presidente. REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.18487/2016 FRANCESCA MORELLI PAOLO MICHELI -Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO TO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per Uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
per le parti civili, l'avv. G. Cincioni, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
per i ricorrenti, l'avv. P. Pomanti (anche in sostituzione dell'avv. De Pascalis), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 14/01/2016, la Corte di assise di appello di Roma, rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, ha, nel resto, confermato la sentenza del 26/02/2015 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva dichiarato ER OR e IO IN colpevoli del reato di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione (perché, in concorso con altre persone giudicate separatamente o non identificate, al fine di ottenere, quale prezzo della liberazione, un ingiusto profitto consistente nel costringere LV LL a fornire informazioni sul luogo dove custodiva un ingente patrimonio di provenienza illecita, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sequestrare LL, appostandosi nei pressi dell'abitazione della madre muniti di un'arma da sparo e di fascette per immobilizzare la vittima e attendendone l'uscita, non essendosi verificato l'evento perché LL si era allontanato dall'abitazione a bordo di un'auto e non, come previsto, di un motociclo) e del reato di porto illegale in luogo pubblico di una pistola.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione ER OR, attraverso difensore avv. P. Pomanti, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 630 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all'imputazione di tentato sequestro di persona. Diversamente dai casi presi in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata, scopo degli imputati era farsi rivelare dalla vittima il nascondiglio del "bottino", senza alcun riferimento, anche implicito, alla liberazione della vittima stessa, che, nel testo della sentenza impugnata, non risulta collegata o condizionata alla rivelazione del posto ove era nascosto il "bottino". La censura era stata dedotta con uno specifico motivo di appello, sicché la sentenza impugnata, sul punto, è carente di motivazione. 2 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all'imputazione di tentato sequestro di persona. Poiché, come rileva anche la sentenza impugnata, l'azione è stata interrotta e il reato è istantaneo, l'intento di perpetrare un nuovo agguato è causalmente e giuridicamente estraneo sia al fatto oggetto di processo, sia alla desistenza per il delitto oggetto del processo, che è intervenuta con l'interruzione della condotta da parte degli imputati quando gli stessi erano ancora nel pieno dominio dell'azione, avendo deciso in piena libertà di non portarla a termine. Non è conferente il rilievo della sentenza impugnata circa il fatto che gli imputati non avrebbero avuto libera determinazione di portare a termine il progetto, poiché il tentativo contestato è quello relativo al sequestro programmato per le 19,45 del 29/08/2012. La Corte di assise di appello non ha considerato gli elementi indicati nell'atto di appello in ordine all'intercettazione dalla quale si desume come l'inversione di programma sia stata frutto di una libera scelta.
2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'imputazione di porto di armi e alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. L'affermazione di responsabilità si basa su una prova indiziaria non valutata secondo i parametri di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., mentre la sentenza di appello non ha valutato le censure proposte con l'atto di appello. L'aggravante dell'arma è stata esclusa nel giudizio ordinario a carico dell'imputato TA, ove è stata effettuata la trascrizione delle intercettazioni rilevanti.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione IO IN, attraverso il difensore avv. G. De Pascalis, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 56, primo comma, cod. pen. e vizi di motivazione. Gli atti non erano idonei alla realizzazione del delitto posto che solo il giorno prima del fatto veniva sostituito un componente del gruppo con TA e che nel corso dello stesso 29 agosto gli imputati erano in piena fase organizzativa, tanto che solo alle 17,20 OR si era ricordato di doversi recare dai Carabinieri in quanto sottoposto all'obbligo di firma. La sentenza impugnata non chiarisce in quale momento e attraverso quale condotta IN abbia superato la soglia degli atti preparatori, non avendo in alcun modo messo in pericolo LL invadendo la sua sfera giuridica. L'attività posta in essere dal ricorrente non ha realizzato alcun genere di pericolo per la vittima, essendo rimasta confinata nei limiti dell'intenzionalità, della preparazione e della 3 volontà soggettiva, mai realizzata neppure in fase preliminare. Gli imputati non avevano ancora iniziato l'azione tipica, in quanto, pur essendosi recati sul posto designato per l'agguato, non lo avevano né tentato, né posto in essere, essendo incerti il momento in cui la vittima sarebbe passata, il veicolo che avrebbe utilizzato e la strada che avrebbe percorso.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. e vizi di motivazione. L'imputato ha deciso autonomamente di non bloccare LL, pur avendolo riconosciuto e visto transitare a bordo dell'auto, ossia di non tentare il programmato sequestro e neppure un semplice agguato, permanendo la possibilità del compimento dell'azione nonostante il mutamento del mezzo di locomozione.
3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 311 cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata è carente di motivazione in ordine alla sussistenza del c.d. "sequestro anomalo" e alle argomentazioni relative all'applicabilità dell'art. 311 cod. pen., tanto più che lo stesso giudice di appello ha fatto riferimento ad un'azione condotta con scarsità di mezzi e azione rudimentale, da una "banda" raccogliticcia e improvvisata.
3.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 4 e 7, I. n. 895 del 1967 e vizi di motivazione. La condanna per il reato di porto d'arma si basa su due sole intercettazioni, ma il termine "ferro" non è univocamente interpretabile come arma da fuoco, il gps del gruppo non registra mai la presenza nel quartiere Testaccio, dove il "ferro" doveva essere preso, e il riferimento a quanto tenuto in tasca, che non rappresentava un problema, è logicamente incompatibile con il possesso di un'arma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di ER OR non merita accoglimento. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che elemento fondante del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è la "mercificazione della persona umana": la persona è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente; è, in altre parole, resa merce di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè, appunto, il prezzo della liberazione» (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003 - dep. 20/01/2004, Huang Yunwen). In linea con il tenore dell'imputazione (che richiama il fine di ottenere, quale prezzo della liberazione, l'ingiusto profitto 4 consistente nella costrizione della vittima ad indicare il luogo in cui era custodito un ingente patrimonio di illecita provenienza), la sentenza impugnata ha, in sintesi, ricostruito il fine del sequestro, ossia l'intenzione di OR di rientrare in possesso di una somma di denaro (asseritamente ingente) provento di attività delittuosa comune allo stesso ricorrente e a LL attraverso la predisposizione di un piano volto ad "impossessarsi" della persona fisica della vittima, condurla in un luogo sicuro e sottoporla ad un "trattamento" adeguato onde ottenere la "rivelazione" del posto in cui la somma era occultata: la correlazione tra detto fine e la liberazione del sequestrato è richiamata dal giudice appello lì dove sottolinea l'intenzione dei sequestratori di far uso di violenza per vincere la (prevedibile) resistenza dell'ostaggio e, in termini del tutto univoci, dalla sentenza di primo grado (integrantesi con quella conforme di secondo grado: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), che, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, ha espressamente richiamato, con riferimento al caso di specie, la "mercificazione" del sequestrato attraverso il prezzo per la liberazione allo stesso richiesto. A ciò si aggiunga che lo stesso atto di appello proposto nell'interesse di OR evidenzia che, nel momento in cui gli imputati avessero appreso il punto preciso ove cercare la somma occultata, «il coinvolgimento della vittima non sarebbe più stato necessario»: deduzione, questa, ripresa nella non contestata sintesi dei - - motivi di gravame svolta dal giudice di appello, secondo cui scopo del sequestro era farsi indicare il luogo ove erano nascosti i soldi e, subito dopo, la vittima sarebbe stata lasciata libera, il che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza sulla mancanza di motivazione.
3. Proseguendo nella disamina delle censure relative alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie tentata, il primo motivo del ricorso nell'interesse IO IN non merita accoglimento.
3.1. Poiché il ricorrente articola le proprie doglianze sulla base della ricostruzione della fattispecie ex art. 56 cod. pen. (e, in particolare, dei criteri normativi alla stregua dei quali individuare la soglia del tentativo punibile), è da questa che è opportuno prendere le mosse. Di gran lunga maggioritario, nella giurisprudenza di legittimità, è l'orientamento secondo cui deve escludersi che la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, recepita dal codice AR (che all'art. 61 puniva «colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione ...»), rappresenti tuttora il discrimen per delimitare l'area del tentativo penalmente rilevante. Secondo l'indirizzo maggioritario, condiviso dal Collegio, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e 5 diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 - dep. 12/11/2009, Alfuso, Rv. 245720; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 28213 del 15/06/2010 - dep. 20/07/2010, Michelizzi, Rv. 247680; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011 - dep. 07/10/2011, Bellone, Rv. 250932; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012 dep. 04/12/2012, - D'Angelo, Rv. 254106; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015 - dep. 12/10/2015, Amatista, Rv. 264589): al di là del tradizionale discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi, rileva, ai fini della punibilità del tentativo, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015 - dep. 18/02/2015, Sciuto, Rv. 262768); per la configurabilità del tentativo, dunque, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016 - dep. 17/06/2016, Colombo, Rv. 267006). Al difforme indirizzo, secondo cui, nel delitto tentato, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata (Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008 - dep. 28/10/2008, Cristello e altri, Rv. 241649; conf. Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010 - dep. 09/03/2010, Musso e altro, Rv. 246620), si è replicato sulla base, da un lato, del riferimento al dato testuale offerto dall'art. 56 cod. pen., dal quale «non è consentito sottrarsi, se non a costo di un'interpretatio abrogans», e, dall'altro, del rilievo che il rischio di estendere oltre il dovuto il limite della punibilità degli atti idonei e univoci deve essere scongiurato mediante un'interpretazione rispettosa, in particolare, del principio di offensività (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 - dep. 12/11/2009, Alfuso, cit.). E' in questa prospettiva che il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità attribuisce al requisito dell'univocità degli atti una connotazione non già di criterio di mera prova (in questo senso, Sez. 2, n. 3596 del 01/02/1994 - dep. 25/03/1994, P.M. in proc. Evinni, Rv. 197753), ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 dep. 12/11/2009, Alfuso, Rv. 245721; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011 - dep. 22/06/2011, Alfano, Rv. 250421; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014 dep. 26/02/2014, Losurdo, Rv. 259249); in altri termini, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015 - dep. 29/01/2016, Zaninetta, Rv. 267563). Orientamento, questo, del resto già accreditato dalle Sezioni unite, che hanno avuto modo di chiarire che il requisito dell'univocità degli atti impone che gli stessi siano considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza (Sez. U, n. 28 del 25/10/2000 - dep. 21/12/2000, Morici, non massimata sul punto;
conf. Sez. 1, n. 4161 del 28/10/1986 - dep. 04/04/1987, Melis, Rv. 175567). D'altra parte, del tutto consolidato è l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'idoneità degli atti richiesto per la configurabilità del reato tentato, idoneità che deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997 - dep. 05/02/1998, Tundo, Rv. 209688; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014 - dep. 23/10/2014, Guglielmino, Rv. 260855; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010 - dep. 19/07/2010, Resa e altri, Rv. 248305), indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei (Sez. 6, n. 23706 del 17/02/2004 dep. 21/05/2004, P.M. in proc. Fasano, Rv. 229135; Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008 - dep. 04/07/2008, Rv. 240736).
3.2. Gli indirizzi generali fin qui richiamati trovano conferma nella disamina delle fattispecie concrete in relazione alle quali la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato il perfezionamento del tentativo punibile. In tal senso, possono essere richiamate alcune pronunce intervenute in riferimento a fattispecie concrete di "agguato non portato a termine", pronunce relative, soprattutto, ad imputazioni di tentato omicidio, che, tuttavia, pure con riguardo al caso in esame (anch'esso relativo ad un agguato, sia pure diretto al diverso reato di sequestro di persona a scopo di estorsione), risultano significative al fine di individuare, nel fluido 7 sviluppo dell'iter criminis, la soglia del tentativo punibile: Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008 - dep. 04/07/2008, Rv. 240736 ha ritenuto configurabile il tentativo di omicidio nei confronti di una persona specificamente identificata in relazione alla condotta posta in essere da un "commando punitivo" armato e formato da un numero consistente di persone a bordo di vari ciclomotori, azione non portata a compimento per la presenza in loco di una pattuglia di polizia;
Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007 - dep. 11/06/2007, P.G. in proc. Grande Aracri, Rv. 236764 ha ritenuto la sussistenza del tentativo richiamando la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, che aveva visto il passaggio «dall'ideazione del progetto criminoso, risalente ad alcuni mesi prima, alla sua pratica attuazione», passaggio concretizzatosi in un vero e proprio appostamento di uomini appositamente armati, con predisposizione del mezzo su cui si sarebbe dovuto caricare e trasportare altrove il cadavere della vittima designata», di cui si attendeva il passaggio nel luogo del programmato agguato». A proposito del reato contestato ai ricorrenti, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto la configurabilità del tentativo punibile con riferimento all'appostamento, con armi e tutto il necessario per eseguire il sequestro, finalizzato non già allo studio della - situazione logistica e dei movimenti delle vittime, ma - alla esecuzione del delitto, che non si consuma solo per l'intervento di una circostanza estranea alla volontà degli agenti» (Sez. 2, n. 30121 del 11/07/2001 - dep. 31/07/2001, Boi e altri, n.m.). Sempre in tema di sequestro a scopo di estorsione, si è inoltre puntualizzato che l'apprestamento da parte degli organi di polizia di un apposito servizio finalizzato ad impedire la consumazione del delitto e a sorprenderne i responsabili, si pone come fatto del tutto estrinseco alla condotta dell'agente, sicché sono idonei gli atti tendenti al sequestro di una persona nonostante il fine non sia raggiunto per il già in atto servizio di prevenzione da parte di organi di polizia (Sez. 1, n. 7902 del 17/03/1988 - dep. 06/07/1988, Gabrielli, Rv. 178822). Muovendo dal rilievo che, ai fini della sussistenza del delitto tentato, non occorre che l'azione esecutiva sia già iniziata, ma è necessario e sufficiente che siano stati compiuti atti idonei, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, e diretti in modo non equivoco a commettere il reato, dovendo l'idoneità degli atti essere valutata con giudizio ex ante e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'intera azione necessaria per la consumazione del delitto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la sussistenza del tentativo di sequestro di persona, sventato dal fortuito passaggio di due funzionari di polizia, in una fattispecie concreta caratterizzata dall'attesa degli imputati, in ora notturna e luogo non frequentato, a bordo di un'automobile di grossa cilindrata in sosta nei pressi dell'abitazione della vittima designata, con armi, cappucci, cloroformio, etere, manette e tamponi auricolari e dalla presenza di un'autovettura di appoggio (Sez. 2, n. 8997 del 24/02/1984 - dep. 23/10/1984, Salinas, Rv. 166269).
3.3. Così delineate le coordinate interpretative all'interno delle quali saranno esaminate le doglianze, è opportuno richiamare, in estrema sintesi (e salvo quanto si avrà modo di evidenziare più oltre a proposito delle ulteriori censure dei ricorrenti), i rilievi della sentenza impugnata in ordine al perfezionamento, nel caso di specie, del tentativo punibile. La Corte distrettuale ha rilevato che risultano provati il progetto di sequestro di LL per il "recupero" del danaro (nelle diverse varianti via via succedutesi nella elaborazione del progetto stesso), il reclutamento, da parte di OR, di uomini per realizzarlo (tra i quali IN), la predisposizione di mezzi idonei per l'agguato (l'autovettura da usare per il sequestro, le fascette per immobilizzare il sequestrato, una pistola) e per la successiva "gestione" del sequestro (lo stabile dove sarebbe stato custodito LL in vista della precisa individuazione del luogo ove era nascosto il denaro): la vittima, ha rilevato ancora il giudice di appello, invece di servirsi del motorino (che doveva essere bloccato con un finto incidente), si allontanò dal luogo del programmato agguato a bordo di un'autovettura, così cogliendo di sorpresa i componenti del "commando" operativo. Nei termini indicati, la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati. Le censure che fanno leva sul dedotto mancato superamento della fase degli atti preparatori e, quindi, sul mancato inizio dell'azione tipica devono essere disattese per le ragioni indicate nei paragrafi che precedono. A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata, in linea con la conforme pronuncia di primo grado, ha dato congruamente conto dell'idoneità e dell'univocità degli atti, considerata, in particolare quest'ultima, alla stregua della connotazione oggettiva della condotta degli imputati, richiamando l'articolata predisposizione dei mezzi, materiali e individuali, funzionale all'impossessamento" fisico della vittima designata, la collocazione di detta predisposizione all'interno di un piano operativo (con la ripartizione del ruoli e lo stratagemma del finto incidente), a sua volta proiettato verso la fase successiva (il trattamento violento da riservare a LL per fargli rivelare il posto dove aveva occultato il denaro) e nel contesto che aveva visto la pregressa infruttuosa iniziativa di OR tesa a recuperare il "bottino". Il fatto accertato dai giudici di merito ha visto dunque la predisposizione di un agguato ad opera di un "commando" armato (così come nella fattispecie esaminata da Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008 dep. 04/07/2008, Rv. 240736), con il passaggio dalla fase ideativa a quella della concreta attuazione attraverso l'appostamento nel luogo in cui si attendeva (e si verificò, sia pure con modalità diverse da quelle programmante) il passaggio della vittima (così come nella fattispecie presa in considerazione da Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007 - dep. 11/06/2007, P.G. in proc. Grande Aracri, Rv. 236764), appostamento, con una pistola e con strumenti - le fascette atte ad immobilizzare il sequestrato (Sez. 2, n. 30121 del 11/07/2001 dep. - 31/07/2001, Boi), non coronato da successo per circostanze impreviste dagli imputati (Sez. 2, n. 8997 del 24/02/1984 dep. 23/10/1984, Salinas, Rv. 166269), ossia l'allontanamento di LL (effettivamente presente in loco) a bordo di un'automobile e non di un motociclo (il che scompaginò il piano dei sequestratori imperniato sul finto incidente). Alla valutazione in termini oggettivi dell'univocità degli atti e della loro idoneità si aggiunge l'ulteriore verifica dell'elemento psicologico offerta dal compendio probatorio e, segnatamente, dalle conversazioni intercettate prima, durante e dopo il fatto. Criterio di essenza e prova dell'univocità degli atti e dell'elemento psicologico convergono dunque, nel caso di specie, nel rilievo della correttezza giuridica e argomentativa delle conclusioni cui sono giunti i giudici di merito. Quanto alle censure sulla mancata predisposizione di un piano dettagliato e sulla fase "organizzativa" in cui si sarebbe collocata l'azione (dalle quali si fa discendere, nella prospettazione del ricorrente, l'insussistenza di una situazione di pericolo per la persona offesa e l'inidoneità degli atti), esse sono confutate dalla ricostruzione del fatto operata dalle conformi sentenze di merito: sia pure con le variazioni derivate dalla sostituzione di uno dei componenti del "commando" operativo e con lo slittamento dell'orario dell'operazione conseguente alla necessità di OR di ottemperare all'obbligo di firma, l'agguato era stato programmato nei termini sopra indicati e solo l'imprevedibile cambio del veicolo utilizzato da LL ne impedì l'esecuzione; per altro verso, la consistente articolazione numerica del "commando" operativo, la predisposizione di un piano e dei mezzi necessari all'operazione di "impossessamento" fisico della vittima, l'organizzazione logistica della fase della sua successiva segregazione rendono congruamente ragione, nel percorso argomentativo del giudici di merito, dell'adeguatezza causale degli atti e della loro attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto per la persona offesa. Le ulteriori censure (ad esempio, in ordine al preciso punto della strada in cui sarebbe stato bloccato LL) omettono il compiuto confronto con la ricostruzione del fatto operata dalle sentenze di merito e, in particolare, con l'analitica disamina degli accadimenti operata dalla sentenza di primo grado, grazie alle intercettazioni che hanno consentito una loro rievocazione, per così dire, "in diretta".
4. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse di OR e il secondo motivo ricorso nell'interesse di IN, che possono essere esaminati del 10 congiuntamente attenendo entrambi all'invocata desistenza, non meritano accoglimento. Mentre, come si è visto, l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, o per la non realizzabilità fisico- materiale della consumazione stessa oppure, sul piano soggettivo, anche soltanto per una non realizzabilità erroneamente ritenuta dal soggetto agente, ricorre, sussistendone i requisiti, l'ipotesi del delitto tentato (Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014 - dep. 23/10/2014, Guglielmino, Rv. 260855; Sez. 1, n. 9015 del 04/02/2009 - dep. 27/02/2009, Petralito, Rv. 242877). Benché la volontarietà della desistenza non possa essere intesa come spontaneità, la decisione di interrompere l'azione criminosa non deve risultare necessitata (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012 - dep. 28/03/2012, Di Lauro e altri, Rv. 252230): infatti, la scelta di non proseguire nell'azione criminosa, ha precisato la giurisprudenza di questa Corte, deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014 - dep. 13/02/2014, Canadé, Rv. 258791; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 18385 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Pesce, Rv. 255919). La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, rilevando, sulla base delle conversazioni intercettate (in particolare, quella in cui IN, immediatamente dopo la mancata cattura di LL, riferisce a OR che, mentre i componenti del gruppo erano tutti "posizionati", la vittima designata si era allontanata non con un motorino, ma con un'auto, sicché - - non era stato inseguito «perché era con la macchina»), che non fu un moto decisionale autonomo a far fallire la cattura di LL, «ma l'imprevedibile circostanza esterna rappresentata dal cambio di automezzo da parte della vittima≫ circostanza, questa, alla quale la sentenza impugnata ha attribuito, nella concreta dinamica dell'iter criminis programmato dagli agenti, valenza di fattore esterno idoneo a menomarne la libertà di determinazione, compromettendo la possibilità di portare a termine l'azione secondo il piano programmato, che, come si è visto, faceva leva sullo stratagemma del finto incidente. Le doglianze proposte dai ricorrenti non sono idonee a compromettere la tenuta logico-argomentativa delle conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata. I rilievi proposti da entrambi i ricorsi evocano, in primo luogo, l'inverosimiglianza della tesi sostenuta dal giudice di appello (in quanto bloccare 11 un'auto non è più difficile che bloccare un motorino) e la ragionevolezza della possibilità di bloccare il passaggio dell'auto invece che quella del motorino: i rilievi articolano, in buona sostanza, inammissibili questioni di merito e, comunque, risultano del tutto disancorati non solo dai dati probatori richiamati dai giudici di merito (dati che offrono, come si è visto, una rappresentazione "in diretta" della dinamica degli accadimenti e dei fattori che ne condizionarono lo svolgimento), ma anche dall'imprescindibile riferimento al piano d'azione programmato e all'imprevista circostanza che si frappose alle sua esecuzione. Proprio l'imprevedibilità di tale circostanza rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza proposta dal ricorso nell'interesse di OR con riguardo alla parte dell'intercettazione in cui IN, riferendosi a un complice, riferiva al coimputato che «lui non lo ha voluto fare»; la Corte di assise di appello ha puntualmente richiamato i dati probatori, laddove la doglianza fa leva su una lettura del tutto parziale della conversazione intercettata, che, immediatamente dopo la frase richiamata dal ricorrente, continua con la compiuta spiegazione dell'accaduto («lui non ha fatto in tempo (...) a buttarsi avanti»), in termini del tutto coerenti con la valutazione del giudice di appello secondo cui il cambiamento inaspettato del mezzo di trasporto di LL aveva rappresentato un'«imprevedibile circostanza esterna» tale da far fallire il piano per la cattura della vittima. Le ulteriori censure articolate con riguardo ai riferimenti della sentenza impugnata alla possibilità di reiterare il tentativo non colgono nel segno. Invero, nel percorso argomentativo della Corte distrettuale, tali riferimenti sono svolti ad abundatiam, essendo finalizzati a confermare la valutazione - in cui si concentra la ratio decidendi sul punto circa la riconducibilità dell'interruzione della condotta ad imprevisti fattori esterni: il che già priva le censure in esame di idoneità a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare о da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata sottolinea, correttamente, che l'unico fatto oggetto di giudizio è il tentativo della serata del 29 agosto e che nessun fatto successivo è oggetto di contestazione;
a tale rilievo, di per sé assorbente, si aggiunge, nel percorso motivazionale del giudice di appello, la considerazione che dalle intercettazioni è emersa la volontà degli imputati di realizzare un nuovo agguato e che tale proposito fu abbandonato per la constatata impossibilità di condurlo a termine dopo fallimento del primo tentativo: tali rilievi confermano che detto fallimento, ossia la mancata cattura della vittima, non intervenne in costanza della possibilità di consumazione del delitto e fu il frutto non di una 12 libera determinazione degli imputati, ma di circostanze esterne e imprevedibili, ossia di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione degli agenti. I rilievi dei ricorrenti circa l'estraneità del progetto di nuovo agguato al fatto oggetto di processo non inficiano la motivazione della sentenza impugnata, che tale estraneità ha espressamente riconosciuto, né minano la coerenza del ragionamento del giudice di appello, peraltro non oggetto di puntuali censure.
5. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di OR e il quarto motivo del ricorso nell'interesse di IN, che possono essere esaminati congiuntamente riguardando il capo della sentenza relativo all'imputazione di porto illegale di una pistola (capo che, come si è visto, contribuisce alla complessiva ricostruzione del tentato sequestro di persona, sicché il relativo scrutinio deve precedere quello involgente l'applicabilità della circostanza della lieve entità del fatto), sono inammissibili. Come è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715). Le sentenze di merito hanno richiamato le due conversazioni convergenti nella valenza ad esse riconosciuta - nelle quali IN riferiva della necessità di andare al Testaccio per «pigliare il ferro» e, nella fase immediatamente precedente l'azione, manifestava il timore di essere controllato dalla polizia tenendo «questo (...) nella sacca», interpretandole come riferite alla disponibilità di una pistola. Al riguardo la Corte distrettuale ha valorizzato, oltre al collegamento tra le due conversazioni intercettate, plurimi argomenti: il rilievo che nel gergo della malavita la parola "ferro" individua, sulla base di una constatazione di comune esperienza, un'arma da fuoco;
l'inverosimiglianza delle prospettazioni alternative della difesa tese ad identificare il "ferro" con un arnese da scasso o con una mazza da baseball, in quanto, come rilevato dalla sentenza di primo grado, se avessero voluto semplicemente usare un corpo contundente, gli agenti avrebbero potuto utilizzare il crick dell'auto, mentre, con riguardo alla mazza da baseball, il riferimento confligge con il significato letterale del "ferro"; la caratura criminale dei partecipi;
il valore molto elevato della "posta in gioco", che richiedeva un utilizzo di uomini e mezzi logicamente comprensivo almeno di un'arma da fuoco. Le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata risultano coerenti con i dati probatori richiamati e immuni da cadute di conseguenzialità logica, laddove i 13 rilievi dei ricorrenti, oltre a far leva su elementi dedotti in termini del tutto aspecifici (l'esclusione dell'aggravante dell'arma per uno dei coimputati giudicati in altro procedimento, prospettata con riguardo ad una pronuncia neppure indicata nei suoi estremi identificativi), richiamano (il ricorso nell'interesse di OR) il motivo di appello incentrato sulle conversazioni dalle quali emergeva, per un verso, l'intenzione degli agenti di condurre LL in un luogo sicuro e picchiarlo per costringerlo ad indicare il luogo in cui custodiva il denaro e, per altro verso, che la vittima sarebbe stata bloccata con un cappuccio e picchiata;
le doglianze, tuttavia, risultano manifestamente infondate: le modalità con le quali trattenere LL subito dopo il suo prelievo "fisico" e nel successivo protrarsi del sequestro si collocano, all'evidenza, su un piano diverso da quello della predisposizione dei mezzi (tra i quali, l'arma) necessari a garantire il buon andamento dell'operazione nel suo complesso;
inoltre, le intercettazioni prese in considerazione dall'appellante in nessun modo inficiano l'interpretazione del linguaggio delle conversazioni valorizzate dalle concordi sentenze di merito. Da ciò consegue che non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia, Rv. 256314; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012 - dep. 12/12/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo alle ulteriori censure proposte dal ricorso nell'interesse di IN: quanto alla mancata presenza nel quartiere Testaccio risultante dal gps dell'auto del gruppo (ricorso nell'interesse di IN), la Corte di assise di appello, con argomentazioni incensurabili in quanto immuni da vizi logici, ha ritenuto irrilevante la circostanza, in considerazione, da un lato, del rilievo che un complice ben avrebbe potuto procurarsi l'arma e, dall'altro, del dato offerto dalla conversazione intercettata in ordine al nervosismo dell'imputato per il paventato controllo della Polizia, che avrebbe potuto rinvenire quanto nascondeva;
il che priva di consistenza gli altri rilievi fondati su meri frammenti delle conversazioni intercettate, del tutto inidonei ad inficiare le argomentate valutazioni delle concordi sentenze di merito.
6. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di IN non è fondato. Con la sentenza n. 68 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»: la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale delineata sulla base della fattispecie circostanziale di 14 cui all'art. 311 cod. pen. - muove dal rilievo del parallelismo tra la disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione e quella del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cod. pen.), fattispecie, quest'ultima, alla quale è applicabile la circostanza attenuante della lieve entità del fatto. La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente irrazionale la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di un circostanza per i fatti di lieve entità, richiamando, tra l'altro, i possibili connotati del fatto criminoso ex art. 630 cod. pen. ben diversi da quelli delle - manifestazioni criminose che il legislatore degli anni dal 1974 al 1980 intendeva contrastare per «la più o meno marcata "occasionalità" dell'iniziativa delittuosa (la quale spesso prescinde da una significativa organizzazione di uomini e di mezzi)»>, per «l'entità dell'offesa recata alla vittima, quanto a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale» e, infine, per «l'ammontare delle somme pretese quale prezzo della liberazione». Nella giurisprudenza di questa Corte, il parametro di valutazione ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante ex art. 311 cod. pen. è costituito dalla effettiva gravità del fatto-reato con riguardo alle caratteristiche oggettive dell'azione criminosa (Sez. 1, n. 14724 del 20/10/1986 - dep. 23/12/1986, De Dionigi, Rv. 174743), presupponendo detta applicazione che il fatto, nel suo complesso, risulti di lieve entità, sicché essa è esclusa quando manchi tale requisito o in rapporto all'evento o anche solo per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze della condotta ovvero in rapporto all'entità del danno o del pericolo (Sez. 1, n. 4938 del 29/11/1985 - dep. 05/06/1986, Lionello, Rv. 172982). Sulla scorta delle indicazioni offerte dalla sentenza n. 68 del 2012, al parametro dell'effettiva gravità del fatto-reato individuato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla circostanza di cui all'art. 311 cod. pen., possono essere associati, quali indici rivelatori della lieve entità del fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il carattere estemporaneo del fatto, l'entità dell'offesa recata alla vittima e l'entità delle somme oggetto della finalità estorsiva. Pertanto, deve affermarsi che, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale, presuppone che il fatto, nel suo complesso, risulti di lieve entità, sicché essa deve essere esclusa quando manchi tale requisito in rapporto all'evento ovvero anche solo per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze della condotta (avuto riguardo anche alla predisposizione di una significativa organizzazione di uomini e di mezzi per la realizzazione del delitto) oppure in rapporto all'entità del danno o del pericolo (avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale, nonché all'entità delle somme oggetto della finalità estorsiva). 15 Alla luce delle considerazioni svolte, la motivazione resa dalla sentenza impugnata sul punto in esame è esente dai vizi denunciati. Al fine di escludere la configurabilità della fattispecie della lieve entità, il giudice di appello ha richiamato plurimi elementi del fatto, quali la predisposizione di uomini e mezzi (tra i quali una pistola, per la fase della cattura), le modalità estremamente violente programmate per vincere la resistenza di LL, l'elevatissima posta in gioco (pari a centinaia di migliaia, se non milioni, di euro). Si tratta di rilievi in linea con il parametro e con gli indici rivelatori sopra richiamati e non scalfiti, sul piano della tenuta logico-argomentativa, dalle deduzioni del ricorrente: il riferimento all'improvvisazione del gruppo investe la fase anteriore al fatto, ma non elide il dato della predisposizione di un significativo apparato organizzativo costituito da una pluralità di uomini, adeguatamente dotati di mezzi (le fascette e la pistola) e con la disponibilità (non già di un ricovero di fortuna, bensì) di un alloggio nel quale trattenere, per il tempo necessario, LL un volta catturato ed estorcergli le informazioni necessarie al recupero dell'ingente somma di denaro, il che esclude la scarsità di mezzi evocata dal ricorso, laddove i tempi di durata del programmato sequestro e delle violenze cui era destinata la vittima sarebbero dipese, nella incensurabile valutazione dei giudici di merito, dalla resistenza della stessa.
6. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in solido in complessivi euro 2.500, oltre accessori come per legge. Così deciso il 22/02/2017. I Consigliere estensore 0 Vo شيو Il Presidente D O TATA IN CANCE addl 20 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela anzuse aywest 16