Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2017, n. 18981
CASS
Sentenza 22 febbraio 2017

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L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva.

In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie in cui è stato ritenuta l'intrinseca univocità degli atti - rispetto ad un tentativo di sequestro di persona - a proposito dell'appostamento degli imputati, che, in esecuzione di un piano elaborato a più riprese, attendevano, muniti di fascette e pistola a bordo di un'autovettura posteggiata presso l'abitazione della vittima, l'uscita della medesima per prelevarla, senza riuscirvi sol perché essa, anziché usare il solito motorino, che doveva essere bloccato con un finto incidente, aveva a sua volta usato un'autovettura, così cogliendo di sorpresa i componenti del "commando" operativo).

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nella condotta degli imputati che - progettato il rapimento di un ex-complice, reclutati gli uomini e predisposti i mezzi necessari - si erano appostati presso la sua abitazione, a bordo di un'autovettura, muniti di fascette e di una pistola, in attesa che se ne allontanasse, senza riuscire a prelevarlo perché la vittima, invece di usare il ciclomotore che sarebbe stato bloccato con un finto incidente, aveva usato un'autovettura, così cogliendo di sorpresa i componenti del "commando" operativo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2017, n. 18981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18981
Data del deposito : 22 febbraio 2017

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