Sentenza 18 aprile 2017
Massime • 1
Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la configurazione del delitto di tentata estorsione aggravata da parte della Corte territoriale nella condotta dell'imputato che aveva prospettato ai familiari del defunto la mancata restituzione della salma trafugata dal cimitero, qualora non fosse stato pagato un riscatto, nonostante non avesse in realtà la disponibilità della bara).
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Massima Integra il delitto di estorsione, e non di truffa aggravata, la condotta dell'agente che, anche mediante artifici, prospetti alla vittima un male – reale o immaginario – come dipendente dalla propria volontà, determinandola a un atto dispositivo per effetto di coercizione e non di errore. La distinzione tra estorsione e truffa vessatoria risiede nel fatto che, nella prima, il male è percepito come inevitabile e riconducibile all'agente, mentre nella seconda deriva da un errore indotto su un pericolo esterno. Articolo La sentenza n. 11154/2026 della Corte di Cassazione affronta uno dei temi più delicati e ricorrenti nella pratica giudiziaria contemporanea: la distinzione tra …
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di estorsione previsto e punito dall'art. 629 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in …
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Tribunale Nola, 27/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/07/2021), n.929 Giudice: Arnaldo Merola Reato: 56,629 c.p. Esito: Condanna (anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300.00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice, dott. Arnaldo Merola, alla pubblica udienza del 28 aprile 2021 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a Cercola il (...). residente in Birkirkara (Malta), (...) (domicilio eletto per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p. come da verbale del 30 gennaio 2019, in atti) libero - già presente difeso di …
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Tale sentenza in commento deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini una dichiarazione resa dalla parte offesa possa assumere una effettiva valenza probatoria a carico dell'imputato. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale, dunque, non può che essere positivo. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume Il fatto La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2017, n. 21974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21974 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2017 |
Testo completo
2 19 74-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 18/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1154 ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - REGISTRO GENERALE GIOVANNA VERGA N.48700/2016 ANNA MARIA DE SANTIS Rel. Consigliere - LUCIA AIELLI - VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI LE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI Udito il Procuratore Generale in persona del DELIA CARDIA che ha conclusoper e rijetto All ricorso, Udit ifdifensor/Avv. Renato Ragozzino che hoha chiesto l'accogli ente all ricorso;
2 Premesso in fatto AN AL ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 3/6/2016 conferrnativa della sentenza del Tribunale di Milano del 29/11/2012 che lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di tentata estorsione aggravata, posta in essere in concorso ed in unione con ER IG ( non impugnante). Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), avendo la Corte d'appello ritenuto integrata la fattispecie estorsiva seppure nella forma tentata, anziché il delitto di truffa (tentata) con prospettazione di un pericolo immaginario, nonostante l' impossibilità, per l'agente, di porre in essere la condotta minacciata. La vicenda è riferita all'episodio di "sciacallaggio telefonico" inerente ai contatti intercorsi tra l'imputato ed i familiari del noto presentatore televisivo MI ON, ai quali veniva prospettata la mancata restituzione della salma, trafugata dal cimitero di Dagnente, qualora non fosse stato pagato un riscatto. Sostiene il ricorrente che dal tenore delle telefonate intercettate, era agevole ricavare come l'agente non potesse porre in essere la condotta contestata e cioè non restituire la salma, non avendone mai avuto la disponibilità, inoltre, a parere della difesa, poiché il male minacciato era inesistente ab origine, si sarebbe dovuto verificare, ai fini della integrazione del delitto di tentata estorsione, quale fosse lo stato d'animo della vittima che nel caso di specie non appariva affatto coartata posto che l'agente non fornì ai familiari del presentatore, indicazioni circa l'effettivo possesso della salma;
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), avendo la Corte d'Appello ritenuto che la condotta del AN integrasse gli estremi del tentativo di estorsione quando in realtà i colloqui telefonici dei due imputati con LÒ ON, non furono mai idonei a provocare l'evento dannoso poiché la famiglia ON, già vittima di altri episodi di sciacallaggio telefonico, non considerava serie e credibili quelle trattative. La Corte non avrebbe dato risposta a tali specifiche censure se non con formule di stile incorrendo così, pur in presenza di una " doppia conforme", nel vizio di omessa motivazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Le doglianze riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha St dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto. Con riferimento al primo motivo di ricorso, riguardante la qualificazione giuridica del fatto, va ribadito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Sez. 2, 7662/2015 rv. 262574; Sez. 2 n. 11453 del 17/2/2016 rv. 267124; Sez. 2 46084/2015 rv. 265362). La coazione della volontà si distingue infatti dalla manipolazione agita attraverso l'induzione in errore, in quanto solo nel primo caso la azione illecita si presenta irresistibile. L'induzione in errore è, infatti, azione diversa dalla costrizione sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta "diretta" e "manipolata", ma non irresistibilmente "piegata". La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima. Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risult: irrealizzabile, infatti deve ravvisarsi estorsione in tutti i casi in cui sussista la minaccia di un male, a prescindere dal fatto che questo sia reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa sia la rappresentazione che se ne faccia la vittima ( Sez. 6 27996/2014, rv. 261479) Nella specie quindi correttamente è stata ritenuta irrilevante circostanza che l'imputato non avesse in realtà il possesso della bara e rappresentasse perciò, un pericolo immaginario ( quello della perdita, in caso di rifiuto da parte delle 2 vittime), poiché egli si poneva e rappresentava una realtà diversa di disponibilità del bene che così veniva presentata alle persone offese e così veniva percepita dalle medesime che non escludevano affatto, aprioristicamente, la serietà e fondatezza della minaccia . Quanto alla configurabilità del tentativo, va ribadito il principio di diritto, secondo cui "l'idoneità degli atti", richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (da ultimo, tra le tante, Sez. 1, n. 27918/2010 Rv. 248305; Sez. 2 44148 del 7/7/2014 rv. ' 269855). Nel caso esaminato i giudici di merito, con motivazione diffusa ed esaustiva, si sono espressi sulla reale adeguatezza causale del comportamento tenuto dall'indagato, considerate le circostanze esistenti al momento della condotta e il contesto in cui la stessa venne a realizzarsi. Mentre il ricorrente ha valorizzato essenzialmente la circostanza postuma che la famiglia ON chiese rassicurazioni circa il possesso della bara, la Corte di merito ha infatti evidenziato che essi non potevano escludere che la richiesta fosse seria e che cedendo al ricatti degli estorsori, potessero effettivamente tornare in possesso della salama trafugata, tanto da voler garanzie e prestandosi perciò stesso all'eventualità di una trattativa. Alla luce di tali considerazioni deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso cui consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro milecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 18/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipinoな Lucia Aielli DEPOSITATO IN CANCELLERIA Sucis filli SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAG. 2017 IL DICASSAS CANCELLIERE Claudia Pianu E T A N S Z E O I R O C