Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
Concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2016, n. 47598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47598 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
47 5 9 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/10/2016 285782637 SENTENZA N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Presidente - DOMENICO GALLO Consigliere - MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE Consigliere - UGO DE CRESCIENZO N.31347/2016 8863 Rel. Consigliere - IGNAZIO PARDO SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IE AL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/12/2011 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del MASSIMO GALLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito il difensore avv.to Giuseppe Antonio Gianzi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 26 novembre 2015 la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia del G.U.P. presso il medesimo Tribunale dell'1-12-2011 che aveva condannato EL DO alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed € 600,00 di multa ritenuto colpevole all'esito del rito abbreviato del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata.
1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso in violazione dei principi di legge avendo il ricorrente presenziato ad un solo incontro tra la vittima ed il coimputato nel corso del quale era rimasto silente senza attuare alcun contributo alla realizzazione dell'illecito come poteva desumersi 1 dalle stesse dichiarazioni dello AN;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 per omessa motivazione sul punto avendo la Corte omesso di indicare i precisi elementi sulla base dei quali ritenere l'aggravante di mafia;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite avuto riguardo all'assenza di qualsiasi effetto intimidatorio nella condotta del ricorrente percepita dalla parte offesa come meramente passiva;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla negazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Anche il secondo difensore del EL proponeva ricorso proponendo motivi del tutto analoghi quanto alla dedotta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'assenza degli elementi per ritenere configurabile il concorso di persone nel reato commesso da altri, al difetto di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il secondo difensore proponeva autonomo motivo di ricorso quanto alla dedotta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere respinti.
2.1 Deve in primo luogo essere ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né tantomeno il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di 2 merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per la presenza di un dato probatorio inequivocabile costituito dalla presenza dello stesso, unitamente al correo Soriano, in occasione delle palesi richieste estorsive formulate ai danni dello AN TR, dipendente della Drusal Calcestruzzi s.r.l.. Tali specifiche considerazioni escludono fondatezza al primo (comune) motivo di ricorso poiché i giudici di merito hanno operato conformemente l'adeguata valutazione del materiale probatorio senza alcuna illogicità o contraddittorietà o tantomeno incorrere nel denunciato vizio di violazione di legge;
la Corte di appello poi ha sottolineato alcuni elementi davvero significativi desunti dal servizio di videosorveglianza all'interno del cantiere e dalle dichiarazioni della persona offesa, costituiti dalla programmazione dell'incontro con lo AN e dalla costante presenza, in tutti i momenti temporali del fatto, antecedenti, immanenti e successivi la richiesta intimidatoria, del ricorrente unitamente al correo Soriano. Correttamente pertanto tale presenza veniva qualificata a titolo di concorso di persone nel grave delitto di tentata estorsione aggravata dovendo sottolinearsi come la presenza di un soggetto nel caso di estorsione mafiosa esplicitata attraverso inequivocabili e ripetute richieste, come nel caso di specie avveniva ad opera del correo Soriano, è inequivocabile indice di concorso nel fatto delittuoso sotto il profilo del contributo materiale (essendosi recati i correi insieme sui luoghi e poi allontanati dagli stessi a bordo di un'unica auto), e morale, in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della richiesta ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato che opera attraverso gli incaricati di operare la richiesta. Ben lungi dal potersi qualificare come richiesto dalla difesa, la condotta del EL ha svolto un preciso contributo causale al fatto avendo egli pienamente coadiuvato il Soriano in tutta la fase esecutiva e non potendo certo richiedersi per la punibilità del fatto che la richiesta intimidatoria provenga da un "coro" di voci essendo ben sufficiente per affermare la piena rilevanza penale l'assistenza ed il contributo prestato ad altri incaricato di interloquire con la vittima;
assistenza e contributo che in concreto nel caso di specie sono manifesti sia nella fase preliminare, attraverso l'arrivo dei correi attuato insieme, sia nella fase propriamente esecutiva che in quella dell'allontanamento dai luoghi. E rispetto a tali emergenze non assume certo valore decisivo la circostanza che il correo Soriano avesse già mosso in altre occasioni richieste estorsive nei confronti dello AN senza che EL fosse presente, posto che, l'accertato contributo fornito in occasione di quell'incontro del 24 maggio, è idoneo a configurare il concorso di persone nel contestato delitto di tentata estorsione secondo le precedenti considerazioni. L'estorsione portata a termine da esponenti di gruppi associativi mafiosi, come nel caso in esame inequivocabilmente emerso e reclamato dallo stesso correo Soriano che faceva esplicito riferimento ai precedenti danneggiamenti subiti dalla ditta, non prevede per sua stessa natura la presenza di soggetti estranei al gruppo criminale nella fase esecutiva perché espressione del potere intimidatorio che attraverso il controllo del territorio viene in concreto esercitato dal consesso criminale che opera la propria manifestazione di volontà 3 attraverso quei soggetti chiamati ad intercettare ed interloquire con la parte offesa nell'ambito di un ben preciso piano che prevede l'accurata distribuzione dei compiti. Deve pertanto decisamente essere escluso che chi accompagni altri incaricato di portare a conoscenza della vittima la richiesta di versamento di somme imposte a titolo di "pizzo", assista poi alle richieste esplicitamente formulate, si allontani dai luoghi unitamente all'autore della suddetta richiesta, possa ritenersi avere operato nell'ambito della connivenza non punibile, dovendo ribadirsi che la condotta profila invece una ipotesi di contributo materiale e morale alla realizzazione dell'illecito. Il primo motivo di ricorso comune ad entrambi i difensori appare pertanto infondato.
2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso proposto dall'avv. Gianzi, lo stesso appare infondato sia alla luce delle precedenti considerazioni, che escludono proprio la minima partecipazione al fatto da parte del ricorrente, che in ragione delle specifiche argomentazioni svolte dalla stessa Corte di appello di Catanzaro alle pagine 5-6 della gravata sentenza nelle quali si da atto che la condotta posta in essere è stata determinante nell'effetto di coazione psicologica ai danni della vittima;
circostanza questa che giustifica l'analoga reiezione del terzo motivo proposto nel ricorso avv. Staiano in cui si richiama un indirizzo giurisprudenziale che non appare consono al caso di specie posto che l'effetto intimidatorio risulta proprio aggravato dalla simultanea presenza dei due correi dinanzi la vittima sicchè sussiste indubbiamente la sussistenza anche della contestata aggravante in relazione all'art. 629 cod.pen.. 2.3 Inammissibili perché palesemente infondati sono i motivi con i quali si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 DL 152/91; anche al proposito la motivazione del giudice di appello è esente dalle lamentate illogicità ed appare frutto dell'adeguata valutazione delle inequivocabili emergenze probatorie. A pagina 8 della sentenza di appello viene dato atto come le minacce ed i metodi utilizzati erano univocamente evocativi della presenza di un gruppo organizzato e risultavano certamente idonei ad esercitare un forte potere intimidatorio e tale conclusione appare certamente condivisibile alla luce della stessa imputazione e del contenuto delle intimidazioni rivolte che facevano riferimento ai precedenti danneggiamenti e rappresentavano la necessità di versare somme di denaro per potere liberamente operare le attività di impresa. Sussiste quindi l'evidente sfruttamento della metodologia mafiosa che fa leva sul controllo criminale del territorio e sulla violenta imposizione del pagamento del "pizzo" alle imprese aggiudicatarie di lavori. E tale metodo risulta attuato in comune dai soggetti che hanno effettuato l'attività estorsiva, pur se le frasi venivano rivolte dal solo Soriano, avendo EL costantemente contribuito all'evento delittuoso e manifestando la propria comune appartenenza a quel gruppo criminale a nome del quale insieme agivano.
2.4 Quanto ai motivi in tema di attenuanti generiche e determinazione della pena gli stessi paiono ugualmente inammissibili posto che la negazione dei benefici è stata adeguatamente motivata con specifico riferimento alla oggettiva allarmante gravità del fatto commesso ai danni di attività di libera impresa sicchè deve escludersi la sussistenza dei lamentati vizi. Alla luce delle predette considerazioni i ricorsi devono essere respinti ed il ricorrente;
4 condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento Roma, 19 ottobre 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo ate 5 delle spese processuali. IL PRESIDENTE Dott. Gallo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 NOV. 2016 IL "CANUZELLERE EMA DI AU NG O N S *