Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma quarto, cod. strada, la condotta dell'imputato che non consegni all'autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidatogli in custodia, in quanto proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1341
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 26495/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
nei confronti di:
LI DR N. IL 22/08/1979;
avverso la sentenza n. 130/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GIARRE, del 19/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza assolutoria emessa dal giudice monocratico della Sezione distaccata di Giarre, nei confronti di LI LE, in ordine al delitto di cui all'art. 334 c.p., commi 1 e 2 perché, nella qualità di proprietario e custode di un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo e successivamente confiscato, disperdeva il detto veicolo, che non veniva consegnato all'autorità procedente.
2. Il PM ricorrente deduce, con unico motivo, violazione dell'art.334 c.p. poiché l'effettiva verificazione del fatto storico contestato all'imputato è stata considerata incontrovertibile dal giudice, che però è pervenuto alla pronuncia assolutoria, ritenendo che esso integri l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S..
Ma quest'ultima norma è inapplicabile alla fattispecie concreta in disamina, inerente non alla circolazione abusiva a bordo del veicolo in sequestro, secondo il dictum di Sez. Un. 21-1-11 n. 1963, ma alla distrazione di quest'ultimo, che non è stato più trovato nella disponibilità dell'imputato, proprietario e custode del mezzo:
ipotesi nella quale trova applicazione il disposto dell'art. 334 c.p.. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. La pronuncia assolutoria si basa sull'asserto secondo il quale, nella fattispecie concreta in disamina, è ravvisabile non il reato di cui all'art. 334 c.p. ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S.. Tale asserto si fonda, secondo il giudice, sul dictum di Sez. Un. 21- 1-2011 n. 1963, Di Lorenzo. È però del tutto fuori luogo il richiamo a tale pronuncia, che riguarda la condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Ipotesi completamente diversa da quella oggetto della regiudicanda in disamina, nella quale è contestata - e, secondo la motivazione della sentenza impugnata, risulta accertata - la mancata consegna all'autorità procedente del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in custodia all'imputato, che ne era proprietario, e non l'abusiva circolazione con il predetto mezzo. Erroneamente pertanto il giudice ha ravvisato nel caso in disamina l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S. e non il delitto di cui all'art. 334 c.p.. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 18 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014