Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità.
Commentario • 1
- 1. Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 27417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27417 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 01/04/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 884
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 29730/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.T.R. , nato in (MI) ;
avverso la sentenza del 17/05/2013 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. STERBINI Michele sostituto processuale dell'avv. SANTANIELLO Fabio che ho concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 17 maggio 2013 - in parziale riforma della decisione resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup presso il Tribunale della stessa città - riqualificata l'imputazione di cui al capo 5 come minaccia grave, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, rideterminava la pena nei confronti di C.T.R. , per i reati di cui ai capi 1, 2 e 4, già riuniti sotto il vincolo della continuazione, in anni tre di reclusione e, per il reato di cui al capo 5, in Euro 60,00 di multa.
A C.T.R. erano contestati il delitto di cui all'art. 572 c.p., perché maltrattava la convivente M.M.
costringendola, dal (MI) , a tollerare la sua presenza nell'abitazione della persona offesa nonostante egli avesse una relazione con altra donna e la M. gli avesse detto chiaramente di voler interrompere la relazione con lui;
insultando pesantemente la M. con epiteti riportati nel capo di accusa;
minacciandola dicendole "ti ammazzo, ti lancio l'acido in faccia, ti rovino, ti riduco su una sedia a rotelle, ti mando un mio amico e ti faccio pungere con una siringa infetta, ti dò fuoco alla casa, ti sparo"; A percuotendola con calci sulle gambe e sulla schiena in data (MI) fino a provocarle lesioni personali e segnatamente contusioni multiple giudicate guaribili in gg. 7; controllandola ovunque fosse con telefonate e sms;
seguendola ed offendendola di fronte al posto di lavoro;
sottoponendola a violenza sessuale in data (MI) e, dopo l'allontanamento dall'abitazione di via (MI) a seguito dell'intervento dei Carabinieri, molestandola quotidianamente con centinaia di telefonate e di sms;
minacciandola di morte e alternando messaggi d'amore e di gelosia;
attendendo la M. sotto casa, presso il luogo di lavoro, andando a suonarle il citofono quando non rispondeva al telefono;
facendosi trovare di fronte alla scuola dei figli nonostante i diversi accordi presi con la M. ;
ingiuriando e minacciando la M. di morte davanti ai bambini, tempestando la M. di telefonate anche mentre la medesima si trovava in Procura per essere sentita a verbale, costringendo la persona offesa a vivere costantemente in un clima di angoscia e di terrore e i fatti commettendo in (MI) e fino all'(MI) (capo 1); il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., perché con violenza e minaccia costringeva M.M. a compiere o subire atti sessuali, segnatamente immobilizzandole le braccia e dicendole "se non stai ferma e non fai come ti dico ti ammazzo di botte" la penetrava per via vaginale fino alla eiaculazione ed il fatto commettendo in (MI) (capo 2); il delitto di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e art. 610 c.p. perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, con minaccia consistita nel dire alla M.M. che se avesse tentato di uscire l'avrebbe ammazzata, le impediva di uscire di casa ed il fatto commettendo in (MI) (capo 3, assorbito nel capo 2 con la sentenza di primo grado); il delitto di cui all'art. 605 c.p., per avere privato M.M. della libertà personale, impedendole di uscire di casa, staccando la linea telefonica e privando e privandola dei telefoni cellulari ed il fatto commettendo in XXXXXX sempre in data (MI) (capo 4); il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., (riqualificato in quello di cui all'art. 612 cpv. c.p.) perché
reiteratamente minacciava o molestava T.S. insultandola, offendendola e minacciandola telefonicamente, ed i fatti commettendo in (MI) dal (MI) (capo 5).
La Corte territoriale giungeva alla precedente conclusione condividendo pienamente l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto ampiamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, suffragate peraltro da plurimi elementi acquisiti e corredo processuale.
2. Per l'annullamento della sentenza ricorre personalmente per cassazione C.T.R. affidando il gravame ad un unico motivo con il quale denuncia ( ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che sono state erroneamente considerate coerenti, e prive di contraddizioni o discrasie nella sentenza impugnata, la quale si era acriticamente uniformata sugli approdi cui era giunto il primo giudice.
Dopo aver svolto una premessa di carattere generale, riassunto le risultanze probatorie come ricostruite dalla Corte di appello e quelle viceversa delineate dalla difesa dell'imputato, il ricorrente si diffonde in un'interpretazione alternativa dei fatti di causa, attribuendo rilievo all'intervento dei Carabinieri (in data (MI) ed a soli sei giorni di distanza dalla presunta violenza sessuale) i quali avevano attestato come la stessa persona offesa avesse loro riferito che il C. non aveva mai posto in essere atteggiamenti violenti ma solo molesti, ravvisando in ciò un difetto di motivazione su un punto decisivo del tema di prova in quanto quella dichiarazione valeva ad escludere che in precedenza il ricorrente avesse compiuto condotte violente nei confronti della M. . La quale, dopo l'asserita violenza sessuale subita, ebbe a riferire l'accaduto alla signora B. nonostante avesse effettuato una precedente telefonata alla sua collega di lavoro ed amica del cuore, Ca.An. , alla quale tuttavia non riferì affatto della violenza subita, ravvisandosi in ciò l'illogicità della motivazione con la quale la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante tale emergenza processuale e comunque tale da non inficiare la credibilità della dichiarante e censurandosi l'illogicità della motivazione anche sotto l'ulteriore profilo che, sempre con riferimento all'asserita violenza sessuale, la Corte avesse respinto le doglianze difensive relative alla mancanza di qualsivoglia prova delle lesioni personali che, secondo il racconto della vittima, sarebbero state prodotte. Allo stesso modo l'illogicità della motivazione sarebbe evidente con riferimento alle asserite lesioni personali che la vittima avrebbe subito ad opera dell'imputato e così pure con riferimento all'episodio del ritenuto sequestro di persona.
Sostiene in conclusione il ricorrente come la Corte del merito abbia ritenuto, in maniera illogica, di accreditare le dichiarazioni della M. , ignorando e motivando illogicamente e contraddittoriamente con riferimento ai seguenti e decisivi punti che avrebbero dovuto far dubitare dell'attendibilità della denunciante:
1) in data (MI) la parte offesa, parlando con i
Carabinieri accorsi dinanzi alla scuola dei figli a seguito di una sua telefonata, riferì che il C. mai aveva realizzato comportamenti violenti nei suoi confronti e ciò disse sei giorni dopo l'asserita violenza sessuale;
2) in data (MI) la M. produsse un certificato medico relativo ad asserite lesioni personali a sua detta causatole dal C. datato (MI) , nonostante in data (MI) avesse presentato delle denunce a carico dell'imputato senza far alcun accenno a tale episodio;
3) nelle s.i.t. del marzo 2012 la M. dichiarò di non essersi fatta refertare per eventuali lesioni personali la sera del (MI) in quanto "nessuno glielo aveva detto", laddove dall'annotazione di polizia giudiziaria del (MI) dei Carabinieri intervenuti presso l'abitazione della M. si evince del colloquio intercorso per possibili lesioni personali con la parte offesa sul proprio corpo e dell'invito a farsi refertare;
4) la M. la mattina del (MI) chiamò per prima Ca.An. , la sua migliore amica, non accennando della violenza sessuale, salvo a ricevere, dopo pochi minuti, la telefonata della propria datrice di lavoro, signora B. , che le chiese lumi sulla sua assenza dal lavoro e le riferì di essere stata violentata;
5) la M. si era contraddetta più volte sul fatto che l'imputato la sera dell'asserito sequestro di persona fosse stato sveglio tutta la notte a vegliare che non scappasse, ovvero che fosse andato a dormire alle 2 e si fosse svegliato alle 7 del mattino, lasciando la porta dell'alloggio aperta;
sui tentativi di fuga e sul comportamento concretamente posto in essere dal C. .
3. In data 7 marzo 2014, è pervenuta alla Corte documentazione trasmessa dalla stazione dei Carabinieri di Torino Pozzo Strada contenente dichiarazione manoscritta di M.M. di remissione delle querele proposte nei confronti di C.T.R. per i fatti (ingiurie, minacce e violenza sessuale) del (MI) sul presupposto di aver mentito in merito a quei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti.
2. Il ricorrente muove infatti censure non consentite in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. La giurisprudenza di questa Corte è senza oscillazioni nel ritenere che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944).
3. La Corte territoriale ha preso infatti posizione su tutti i rilievi prospettati dal ricorrente precisando come già il Tribunale avesse motivatamente ritenuto avvalorata la credibilità della persona offesa dalle certificazioni mediche dell'ospedale M. Vittoria cui si rivolse la M. il (MI) in esito alla percosse subite dall'imputato e dalle quali emersero le lesioni guaribili in sette giorni e riscontro di contusioni multiple ed ecchimosi.
I Giudici del merito hanno ricordato le dichiarazioni del nipote della persona offesa, A. , che era stato ospite della zia e che aveva assistito ai pesanti insulti ed alle prepotenze subite dalla M. , ricevendo dalla zia la confidenza circa il fatto che l'imputato l'aveva violentata.
Nello stesso senso, la testimonianza della B. , datrice di lavoro della M. , che il (MI) ricevette telefonata dalla M. la quale la avvertì che il compagno l'aveva violentata e che le aveva preso le chiavi, di fatto chiudendola in casa, e che attivò l'intervento della forza pubblica in soccorso della M. . L'intervento dei Carabinieri consentì di riscontrare nell'occasione i graffi sul collo della vittima ed il C. fu trovato in possesso delle chiavi della M. .
La quale fu oggetto di un'evidente attività persecutoria desumibile sia dai vari sms ingiuriosi e minacciosi che dall'annotazione di polizia giudiziaria del (MI) , emergendo dalla stessa che i Carabinieri erano intervenuti presso la scuola elementare frequentata dai figli della M. poiché l'imputato si era presentato avanti alla scuola contendendo i figli minori e minacciando di morte la persona offesa.
Fornita logica e adeguata motivazione circa i tempi e le modalità con le quali la donna trovò il coraggio di denunciare anni di sopruso, essendo giunta all'estremo della sopportazione soprattutto dopo l'episodio della violenza sessuale, con la conseguenza che la denuncia dovesse ritenersi sincera e niente affatto strumentale, la Corte territoriale ha evidenziato come il fatto che la donna, dopo la subita violenza, decise di non farsi visitare fosse il frutto di una sua libera scelta del tutto inidonea ad inficiare nel caso concreto la sua credibilità e che, in ogni caso, i Carabinieri intervenuti a liberare la donna videro segni di violenza sul collo;
ne' la donna riferì modalità del rapporto che potessero necessariamente far pensare a segni rilevabili nelle parti intime.
Del resto, a piegare la resistenza della donna furono, a giudizio della Corte di appello, le gravi minacce ricevute, avendo la persona offesa riferito che si era trovata bloccata ed ormai rassegnata, sicché aveva preferito non opporsi per non prendersi "di nuovo le botte" .
Quanto poi al fatto che la M. non riferì, nella prima telefonata che fece ad Ca.An. , della violenza sessuale subita, la circostanza è stata ritenuta dalla Corte territoriale non tale da inficiare la credibilità di quanto denunciato, trattandosi di circostanza che onestamente la stessa M. aveva riferito e non essendo affatto incredibile che la sua prima preoccupazione fosse stata quella di riferire che non era andata a lavorare perché chiusa in casa dal C. .
Tantomeno illogico poteva ritenersi che il coraggio di riferire della subita violenza fosse venuta alla donna nel lasso di tempo tra la prima telefonata fatta alla Ca. e la seconda telefonata fatta alla datrice di lavoro, B. : tanto che alla Ca. la persona offesa disse esplicitamente di non chiamare i Carabinieri ed invece il tono della telefonata disperata fatta alla B. , raccontando la violenza ed il sequestro in casa, convinse quest'ultima ad allertare la forza pubblica che intervenne accorgendosi che la donna, anche al cospetto dei militi, aveva paura del C. ed iniziò a denunciare l'accaduto solo quando gli operanti, intuito che "la donna non poteva esprimersi liberamente", la condussero in una stanza diversa da quella ove stava il C. .
4. A fronte di una ricostruzione logica e congruamente motivata del materiale processuale, il motivo di ricorso prospetta letture alternative risolvendosi le critiche nell'enunciazione di censure fattuali e quindi inammissibili nel giudizio di cassazione perché non tengono conto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali non può mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi diretti ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito come, anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione rimanga circoscritto nell'ambito di un controllo di sola legittimità, con la conseguenza che la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6^, 18/12/2006, n. 752 , dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732). È superfluo ricordare che, a sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato e che dedurre questo vizio in sede di legittimità vuoi dire dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non opporre alla logica valutazione degli atti del giudice di merito una diversa, magari altrettanto logica, -a valutazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621).
5. Posto che i reati, ai danni di M.M. e per i quali il ricorrente ha riportato condanna, sono tutti procedibili d'ufficio sicché non ha alcun rilievo la rimessione della querela pervenuta alla Corte, va precisato che, nel giudizio di legittimità, non è consentita l'acquisizione di documenti attinenti al merito sul rilievo che la Corte di cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità, eccezion fatta dei documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello nius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 5^, n. 10382 del 09/06/1999, Calascibetta G., Rv. 214298).
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186 , e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2014