Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 27417
CASS
Sentenza 1 aprile 2014

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Massime1

Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità.

Commentario1

  • 1Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 27417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27417
Data del deposito : 1 aprile 2014

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