Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
In tema di reati contro l'ordine pubblico, l'insussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non fa venir meno l'aggravante dell'agevolazione delle associazioni di tale tipo, ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, allorché sia provata la specifica finalità di favorire l'associazione da parte del soggetto pur non inserito in essa organicamente. (Fattispecie relativa all'accordo intercorrente tra gli imputati e un clan di stampo mafioso, favorito nella spartizione del mercato del gioco d'azzardo delle scommesse clandestine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 22/3/2000
Dott. Luigi Sansone - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 1426
Dott. Giovanni De Roberto - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Bruno Oliva - Consigliere N. 02992/00
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dai difensori avv.ti Monica Tranfo per CH LI, nato a [...] il [...]; EL DO ed NR CH per SO CA, nato a [...] il [...], e per IC PA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 17.12.1999 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori degli indagati, avv.ti Tranfo per CH, DO e CH per SO e IC, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip del Tribunale di Genova con ordinanza 19.11.1999 respingeva la richiesta del P.M. di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di SO CA e IC PA per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso Pluriaggravata facente capo alla famiglia AC, detta "dei siciliani", (capo a), e per quello previsto dall'art. 4 l.13.12.1998, n. 401 (capo b); e di CH LI per il reato di associazione per delinquere, detta "dei genovesi", (capo c). Avverso l'ordinanza proponeva appello il P.M. e il Tribunale di Genova, con ordinanza 17.12.1999, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere del SO e del IC per l'imputazione di cui al capo b), ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, e del CH per l'imputazione di cui al capo c).
Ritiene l'ordinanza del Tribunale di Genova, che se gli indizi di colpevolezza relativi al SO e al IC in ordine all'imputazione associativa sub a), non appaiono sufficienti, la richiesta di misura cautelare in ordine al reato relativo alle scommesse clandestine (capo b) ben si giustifica in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, applicabile in quanto l'azione degli indagati, attraverso la raccolta delle giocate clandestine, era realizzata al fine di favorire l'associazione delittuosa da altri posta in essere.
Per quanto concerne il CH, l'ordinanza fa riferimento ai precedenti specifici dell'indagato, ai suoi contatti con altri componenti l'associazione (Del Tufo) e con raccoglitori delle scommesse clandestine (Savoldelli, Dallari), nonché agli esiti delle intercettazioni telefoniche, alla frequentazione con il SO e il IC, ai risultati del sequestro.
Ricorre la difesa del CH per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione, infatti, si fonderebbe essenzialmente su di un precedente arresto per reato associativo (dal quale l'indagato venne assolto), mentre i contatti con il SO erano sporadici. La difesa del SO e del IC ricorre egualmente per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quando i risultati delle indagini si appalesavano nel senso eventualmente di contatti con personaggi (Cinello) legati all'associazione dei siciliani" e non a quella dei "genovesi".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata ordinanza dà atto della sussistenza dell'associazione Per delinquere denominata "dei genovesi" dedita alla commissione dei reati di gioco d'azzardo, lotto e totocalcio clandestini sulla base di precedenti giudiziari che ne hanno ricostruito le vicende e individuato i vertici e parte degli associati. E su questo punto non vi è contestazione.
Ciò che la difesa contesta è che, pur essendo l'attività associativa proseguita nel tempo, con diverse vicende, fino al momento attuale, in essa non possa considerarsi inserito CH LI.
Sul punto l'ordinanza appare adeguatamente motivata sulla base della considerazione che lo stesso svolge (il che appare fuori discussione anche a detta della difesa) attività di raccoglitore delle giocate clandestine - come pacificamente verificato attraverso il copioso materiale sequestrato nel corso di una perquisizione a suo carico. Tale elemento indiziante, se di per sè potrebbe qualificare l'azione dell'indagato come semplice soggetto attivo nell'ambito delle scommesse clandestine, assume - secondo l'ordinanza impugnata - una diversa valenza, vuoi per i pregressi rapporti intrattenuti dal CH con esponenti di spicco dell'organizzazione (tra cui il fratello AR, deceduto), vuoi per il coinvolgimento in analoghe vicende in tempi passati, vuoi per i rapporti con persone detenute (GO e SS) che si scambiano missive nelle quali si fa espresso riferimento al CH in relazione al versamento di somme di denaro provenienti dalle giocate e si profila la prospettiva di "toglierlo dal lotto".
D'altro lato, il fatto che il CH non gestisca in proprio le giocate clandestine, ma funga da raccoglitore delle giocate per conto di terzi, abbia legami stabili con altri "raccoglitori" e sia menzionato in molteplici intercettazioni di conversazioni fra terze persone inserite nell'ambiente (tra cui una particolarmente significativa, in cui SO e GO si complimentano per l'intelligenza dimostrata dal CH in un problema di spartizione delle giocate), dimostrano non soltanto una sua precisa conoscenza dell'ambiente, ma una diretta partecipazione alle attività illecite organizzate, pur fra non sempre facili rapporti reciproci. Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata non merita censura di carenza o illogicità di motivazione, essendo la posizione del CH ampiamente analizzata nell'ambito di una fitta rete di rapporti, nei quali la sua figura appare ricorrente e indicata con riferimento a specifici ruoli, di raccolta delle giocate, di versamento ad altri dei proventi, di spartizione delle giocate stesse, il tutto sulla base di una pluriennale esperienza nell'ambito del gioco clandestino. Per quanto concerne la posizione del SO e del IC, il fatto che l'ordinanza escluda l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo, non fa venir meno la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, certamente applicabile anche nei confronti di persone non inserite organicamente nell'associazione. Per la sussistenza della circostanza aggravante in esame, come ritenuta dall'ordinanza impugnata, è necessaria non la semplice consapevolezza di favorire l'associazione, bensì la specifica finalità di favorirla: il che nel caso concreto è di tutta evidenza posto che gli indagati non si sono limitati alla raccolta delle giocate, ma hanno stretto rapporti con il clan concorrente (detto "dei siciliani") per spartirsi il mercato: il che attesta in modo inequivoco la volontà di favorire il clan al quale si riferiscono per evitare pericolose contrapposizioni. Il riconoscimento dell'aggravante in esame comporta l'applicazione della misura cautelare, originariamente rifiutata dal gip sul presupposto della insussistenza dell'aggravante stessa. Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata appare sorretta da coerente e adeguata motivazione, così da doversi rigettare il ricorso proposto nell'interesse del SO e del IC. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2000