Sentenza 3 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2006, n. 14527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14527 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/02/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 122
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014598/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA TO, N. IL 26/07/1964;
2) BO ON, N. IL 04/03/1970;
3) NE ZO, N. IL 26/01/1960;
avverso SENTENZA del 10/11/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONI Tindari;
che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Uditi i difensori Avv. SENATORE R. per OL e avv. Aveni G. per LL, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2001 il G.I.P. del Tribunale di Messina dichiarava ON OL, ER AT, AN BB, EN LL responsabili dei delitti di tentato omicidio aggravato in danno di AT LE, SE LE, BE LE (capo a: artt. 119, 56, 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3,), di detenzione e porto in luogo pubblico di due pistole, rispettivamente cal. 38 e cal. 7,65, commessi in Messina il 31 agosto 1992 (capo b: art. 110 c.p., L. n. 297 del 1974, artt. 10, 12, 14) ed, inoltre, EN LL e
AN BB colpevoli dei delitti di furto pluriaggravato della moto targata Me 86141, di proprietà di CH AT (capo c:
artt. 110, 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, art. 61 c.p., n. 2), consumato in Rometta il 26 agosto 1992). Infine dichiarava il solo LL responsabile anche dei delitto di furto pluriaggravato in concorso di armi, denaro contante e oggetti d'oro, realizzato in danno di EN MA il 16 agosto 1992 (capo d: artt. 110, 624, 625 c.p., nn. 1 e 2) e di detenzione e porto delle due pistole sottratte a EN MA (capo e: art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14).
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio il g.i.p., previa concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti a ciascuno degli imputati, irrogava agli imputati, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, le seguenti pene:
a OL anni tre di reclusione;
a BB anni tre e mesi quattro di reclusione;
a LL anni tre e mesi sei di reclusione.
2. Con sentenza del 10 novembre 2004 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, appellata dagli imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OL in ordine al reato di detenzione e porto delle due pistole (capo b), nei confronti di BB (oltre che di AT) in relazione ai reati di cui ai capi b) e c), nei riguardi di LL con riferimento ai reati di cui ai capi b), c), d), e), per essere i reati estinti per prescrizione.
3. Entrambe le sentenze di merito evidenziavano che l'agguato ai LE si inquadrava in un contesto di criminalità organizzata e la causale era riconducibile alle minacce reiteratamente rivolte dalle vittime a LL in conseguenza della ritenuta invasione, da parte degli affiliati al clan OL, del territorio considerato dai LE di loro competenza. L'azione veniva autorizzata dal capo dell'organizzazione, OL, e preparata da tempo, tant'è che, in vista della sua consumazione, era stata rubata una moto, tenuta nascosta in attesa del momento propizio per intervenire.
4. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per ON BB (personalmente) e OL e LL, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Essi lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche, basate su presupposti autonomi e distinti rispetto a quelli posti a fondamento dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto agli elementi oggettivi e soggettivi indicati dall'art. 133 c.p.. OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
La finalità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) è quella di consentire al giudice di graduare la pena,
adeguandola non solo al fatto, ma anche alla personalità di colui che lo ha commesso, stante l'impossibilità di ricomprendere in una formula di portata generale e astratta l'immensa varietà della situazioni.
Pertanto, con riferimento ai criteri indicati dall'art. 133 c.p., ha attribuito al giudice la facoltà di cogliere, nei motivi che hanno determinato il reato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, nel danno effettivo che ha cagionato, nella condotta anche successiva serbata dal reo quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale prevista per ciascuna fattispecie criminosa.
Ne consegue che, ai fini della valutazione demandatagli, di carattere ampiamente discrezionale, il giudice di merito ben può riconoscere alla natura e alla gravita del fatto l'attitudine ad integrare elementi di disvalore di tale rilevanza da giustificare il diniego della attenuanti generiche (Sez. 6^, 3 marzo 1990, ric. Fattori;
Sez. 1^, 5 novembre 1998, ric. Favaloro, rv. 212531), anche con giudizio di prevalenza su indici positivi desumibili, ad esempio, dal sincero pentimento e dalla leale collaborazione con la giustizia. In particolare le attenuanti che, come quella prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, sono fondate sul proficuo contributo fornito alle indagini o consistito nell'evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa non escludono, ma neppure implicano necessariamente, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, data la differenza dei rispettivi presupposti. Le prime, infatti, sono fondate sull'utilità obiettiva del risultato, le seconde Su una globale valutazione della gravita del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (Sez. 6^, 28 dicembre 1995, ric. Ivardoni). Nessuna violazione di legge e nessun elemento di illogicità è, perciò, ravvisarle nella decisione impugnata, che non ha affermato l'incompatibilità tra l'attenuante di cui all'art. 8, D.L. citato e le circostanze attenuanti generiche e non ha ritenuto che la gravita del fatto sia in sè ostativa all'applicazione di tali ultime circostanze, ma ha, invece, correttamente operato, in conformità con i principi in precedenza illustrati, una complessiva valutazione degli elementi influenti sul giudizio, riconoscendo la prevalenza di quelli negativi e fornendo sul punto specifica e congrua motivazione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2006