Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie in cui il reo è stato ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa per avere manifestato e concretamente prestato costante disponibilità a fornire notizie sugli interventi di polizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2013, n. 33243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33243 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/05/2013
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 606
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 31204/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI US N. IL 18/05/1972;
TA AS N. IL 01/08/1977;
avverso la sentenza n. 4360/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 13/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. In data 15.12.2011 la Corte di appello di Napoli, per quanto qui interessa, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli che, all'esito del giudizio abbreviato, condannava PP OR, con le circostanze attenuati generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di anni quattro di reclusione per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata clan TA, operante nel territorio di Torre Annunziata e zone limitrofe;
in particolare, per aver informato i vertici dell'organizzazione, tra i quali TA PA, degli interventi repressivi e della dislocazione sul territorio delle forze dell'ordine al fine di frustrarne l'esito, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Confermava, altresì, la condanna di PA TA, ritenuta la continuazione, alla pena di anni tre e mesi sei ed Euro 600,00 di multa per le violazioni in materia di armi, aggravate ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7(capo d), accertate il 24.11.2006.
La Corte di appellai fine di inquadrare compiutamente il contesto criminale nel quale si inseriscono le vicende in esame, premetteva la indicazione di plurimi elementi acquisiti attraverso il materiale probatorio raccolto in altri procedimenti relativi al clan TA ed al ruolo svolto da TA PA, attuale reggente del sodalizio;
evidenziava, quindi, che dalle intercettazioni delle utenze in uso a TA PA ed a RA LV, risultava che il primo si recava a trovare il padre NO presso il carcere di Biella scortato da alcuni fedeli sodali armati. Il servizio di controllo predisposto al casello autostradale, tuttavia, veniva sventato a seguito di una fuga di notizie;
infatti, OR PP aveva informato il TA della presenza delle forze dell'ordine e questi, a sua volta, aveva avvertito della presenza di carabinieri il RA che, seguendo le indicazioni del TA, aveva chiamato il NI PE per farlo andare presso l'area di servizio di Caserta per consegnare qualcosa. Che si trattasse di armi, ad avviso della Corte territoriale, emergeva univocamente dal tenore delle conversazioni, dalla necessità di liberarsene a seguito dell'avvertimento ricevuto dal OR, dal fatto che i sodali che accompagnavano il TA presso il carcere per il colloquio avevano senza alcun dubbio la funzione di scorta dell'attuale reggente del clan in un periodo in cui vi era un acceso conflitto tra due sodalizi che si contendevano il territorio di Torre Annunziata per la spartizione delle piazze di spaccio, che già aveva visto numerose vittime. Evidenziava, altresì, che gli imputati sul punto non avevano fornito alcuna spiegazione alternativa plausibile dei dialoghi captati.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati con distinti atti.
2.1. TA PA, a mezzo del difensore di fiducia, denuncia il vizio di motivazione rilevando che la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere le valutazioni del giudice di primo grado omettendo di esaminare le deduzioni difensive in ordine alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate sul quale esclusivamente è stata fondata la decisione in mancanza di altri elementi di prova ed, in specie, in mancanza del sequestro delle armi nonostante fosse stato predisposto un servizio di appostamento a tale fine.
Rileva che detti elementi di prova sono stati interpretati e valutati alla luce della sentenza, non ancora irrevocabile, con la quale il TA è stato condannato per duplice omicidio e dalla quale sono stati tratti argomenti per descrivere la caratura criminale del ricorrente e le vicende del sodalizio. La Corte, quindi, non ha operato un'autonoma valutazione della prova acquisita nel processo ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.. Lamenta, quindi, che la Corte di appello non ha offerto una logica spiegazione, ancorata ai fatti acquisiti, del mancato rinvenimento delle armi di cui alla contestazione. In ordine alla pretesa fuga di notizie, non ha dato conto del fatto che il procedimento penale a carico del militare ritenuto responsabile della fuga di notizie si è concluso con l'assoluzione del predetto.
2.2. OR PP, per il tramite del difensore di fiducia, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Assume che la Corte di appello ha travisato la prova, atteso che non è emerso alcun elemento di fatto dal quale si possa inferire la partecipazione del ricorrente al sodalizio camorrista facente capo al TA, risultando esclusivamente provata la condotta del OR che aveva segnalato, il 24.11.2006, a PA TA la presenza delle forze dell'ordine. Non sono emersi altri incontri o contatti tra i due, pertanto, le affermazioni della Corte territoriale sono del tutto disancorate dalle prove acquisite. Rileva che, in ogni caso, non può configurarsi il reato contestato quanto, piuttosto, quello di favoreggiamento personale, atteso che:
le condotte del ricorrente sono del tutto occasionali;
il OR avrebbe riscosso volta per volta il compenso delle prestazioni, circostanza che contraddice la partecipazione al sodalizio;
non vi sono contatti periodici e frequenti con il TA;
la soffiata del ricorrente favorisce personalmente il TA e non il sodalizio;
non vi è prova alcuna, ne' motivazione, in ordine alla consapevolezza della partecipazione all'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da TA PA è inammissibile. Invero, il predetto formula i rilievi palesemente generici che, quindi, non consentono la necessaria individuazione di punti e capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure e sono finalizzati ad una rivalutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della prova della responsabilità del ricorrente, preclusa al giudice di legittimità a fronte della valutazione compiuta e corretta, immune da vizi di illogicità e da interne contraddizioni, ancorata agli elementi di prova acquisiti come sintetizzati in premessa. Peraltro, la doglianza secondo la quale la Corte territoriale non ha tenuto conto nella valutazione della pretesa fuga di notizie del fatto che il procedimento penale a carico del militare ritenuto responsabile si è concluso con l'assoluzione del predetto pecca sotto il profilo della autosufficienza del ricorso. 2. È inammissibile, altresì, ad avviso del Collegio, il ricorso proposto dal OR.
Manifestamente infondato è il dedotto vizio di travisamento della prova che deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso cosiddetto di doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, rv. 237207). Nulla di ciò è stato indicato dal ricorrente che deduce genericamente il travisamento della prova senza indicare, ne' allegare gli atti dai quali si traggono circostanze diverse. Muove, quindi, censure fondate su una diversa valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione - quali il numero dei contatti e degli incontri tra il OR ed il TA, o le modalità della riscossione del compenso che secondo il ricorrente avveniva volta per volta laddove, invece, la Corte afferma che il predetto riceveva 4o stipendio a fine mese - che, all'evidenza, si sostanziano in rilievi di fatto la cui valutazione è preclusa in questa sede.
Invero, quanto alla partecipazione al sodalizio del OR, la Corte di merito - richiamata la motivazione della sentenza di primo grado - ha rilevato come il predetto avesse plurimi e costanti rapporti non solo con TA PA, ma anche con l'Amarante, indagato per partecipazione al sodalizio e come fornisse ripetute e fondate informazioni sui controlli delle forze dell'ordine sia presso il palazzo EN (roccaforte del clan) che all'esterno, idonee a rafforzare l'associazione e sintomatiche della perfetta conoscenza del OR degli spostamenti del TA. Ha dato atto, altresì, dei numerosi contatti con il TA, anche presso la abitazione di questi, accertati tra novembre 2006 e gennaio 2007 (conversazioni 10.11.2006 oltre 24.11.2006, 8.12.2006, 11.12.2006, 13.12.2006, 14.12.2006, 18.1.2007, 24.1.2007, 25.1.2007); dei frequenti cambiamenti di utenza da parte dell'imputato che utilizzava intestazioni fittizie;
dell'incontro con il TA per la riscossione della remunerazione promessa per la fine del mese, ulteriore indice della non occasionalità dell'opera prestata in favore del sodalizio.
Alla luce degli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione della prova, deve ribadirsi che - come è stato rilevato dallo stesso ricorrente - il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008 - dep. 31/10/2008, Pillari, rv. 241701).
Nella fattispecie, quindi, i giudici di merito (anche nella decisione di primo grado p. 56-58) hanno dato conto che l'imputato si dichiara ampiamente disponibile ad aggiornare il TA sui futuri controlli, così mettendosi a disposizione del predetto, rilevando, quindi, come dalle circostanze di fatto acquisite emerga non una condotta limitata, come sostiene il ricorrente, a mettere al riparo il singolo partecipe - che, peraltro, nella specie è il capo del sodalizio - dalle investigazioni, bensì, la disponibilità manifestata e concretamente prestata dal ricorrente a fornire notizie sugli interventi di polizia tali da preservare uomini e mezzi del sodalizio.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue per legge, ai sensi dell'art. 616 cod. prpc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento della somma di Euro mille/00 (1.000/00) ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013