Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
La fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri per quantitativi fino a 10 chilogrammi, di cui all'art. 291-bis, comma 2, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e quella di evasione dell'IVA all'importazione, prevista dal disposto dell'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli art. 291-bis e seguenti del citato d.P.R. n. 43 del 1973, rientrano nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, essendo sanzionate con la sola pena della multa e non risultando ricomprese fra le fattispecie escluse dalla stessa come indicate nell'elenco allegato al citato decreto legislativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2017, n. 15436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15436 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
messhmerio 15436-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE л е Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 24/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez. ALDO FIALE 3133/2017 LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GASTONE ANDREAZZA N.30325/2017 STEFANO CORBETTA EMANUELA GAI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL IR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso per l'inammissibilita'; Udito il difensore Avv.G. Mungiello, che si è riportato ai motivi;
RITENUTO IN FATTO 1. LA IR e FE GI hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 18/11/2015 di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 28/04/2009 di condanna di LA IR, ritenuta per lui la recidiva contestata di cui all'art. 296 del d.P.R. n. 43 del 1973, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa e di FE GI alla pena di euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 (capo a), e di cui agli artt. 1, 67 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (capo b) perché, in concorso tra loro, detenevano per la vendita 2.590 grammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sottraendoli anche al pagamento dell'Iva.
2. Con un unico motivo lamentano la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in ordine alla commisurazione della pena irrogata attesa la scarsa rilevanza sociale del fatto - reato che avrebbe dovuto anche condurre a concedere nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato i precedenti penali di entrambi gli imputati (specifici in particolare quelli inerenti a LA) onde giustificare la dosimetria della pena adottata nonché la impossibilità di ravvisare i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ciò essendosi conformata al costante principio enunciato da questa Corte secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (da ultimo, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). E vale aggiungere come nessuna censura alla specifica argomentazione della sentenza impugnata sia stata sollevata dal ricorso.
2. Ciò posto, deve però prendersi atto, in conformità all'indirizzo, preferibile ad altro in senso opposto, secondo cui l'inammissibilità del ricorso non impedisce di rilevare, ex art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza di sopravvenuta abolitio criminis (tra le altre, Sez. 5, n. 48005 del 19/10/2016, dep. 14/11/2016, Mortarello e altro, Rv. 268167; Sez. 5, n. 1787 del 22/09/2016, dep. 16/01/2017, Tobolobo, Rv. 268753; Sez. 5, n. 40282 del 14/04/2016, dep. 28/09/2016, Montemunno, Rv. 268204; Sez. 4, n. 32131 del 06/05/2011, dep. 17/08/2011, Nolfo, Rv. 251096, e Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, dep. 22/12/2011, Moglo, Rv. 251588), che l'art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, sopravvenuto alla sentenza impugnata, ha previsto che non costituiscano reato e siano soggette a sola sanzione amministrativa le violazioni per le quali sia prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Di talché questa Corte ha già affermato che sia la fattispecie di cui all'art. 291 bis comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973, riguardante quantitativi di tabacchi lavorati esteri fino a dieci chilogrammi convenzionali, sia la fattispecie di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante la relativa sottrazione dell'Iva all'importazione, in quanto punite con pena pecuniaria (la seconda in particolare per effetto del richiamo operato dall'art. 70, quanto alle sanzioni, alle "disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine") rientrano nella intervenuta depenalizzazione (Sez. 3, n. 35888 del 14/06/2017, dep. 20/07/2017, Tamer Hassan, non massimata).
3. Ne consegue che i fatti contestati a FE GI, relativi a detenzione per la vendita di gr.
2.590 di tabacchi lavorati esteri, non sono più previsti dalla legge come reato.
4. A diversa soluzione deve invece giungersi per LA IR, cui è stata contestata e nei confronti del quale è stata ritenuta la recidiva specifica e reiterata in contrabbando di cui all'art. 296, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 con conseguente applicabilità non più della sola pena pecuniaria ma della pena detentiva della reclusione fino ad un anno. Infatti, pur integrando tale peculiare previsione di recidiva una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 291 bis comma 2 del d.P.R. cit. e non un reato autonomo (a conferma, Sez. 3, n. 5466 del 09/12/2004, dep. 14/02/2005, Liguori, Rv. 230847; Sez. 3, n. 2087 del 24/01/1997, dep. 05/03/1997, Falanga, Rv. 207644), va considerato che, a norma dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 8 del 2016, le ipotesi aggravate punite con pena detentiva corrispondenti a fattispecie base punite con la sola pena pecuniaria, devono "ritenersi fattispecie autonome di reato", con conseguente esclusione delle stesse dall'area di depenalizzazione;
questa Corte ha del resto già affermato che la corretta esegesi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. n. 8 del 2016 esclude appunto la applicabilità della abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione essendo la abrogatio applicabile solo alle violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (comma 1) mentre il secondo comma costituisce delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina del primo comma prevedendo che, se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta, la stessa deve intendersi quale figura autonoma di reato e pertanto, come tale, va esclusa dalla platea delle fattispecie per cui opera il provvedimento abrogativo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, dep. 15/09/2017, Diop, Rv. 270882). Va aggiunto che tale disposizione comporta la permanente illiceità penale altresì della fattispecie di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 atteso che la sanzione cui guardare, per effetto del già ricordato richiamo ivi contenuto alle leggi doganali relative ai diritti di confine, diviene, in tal caso, per le ragioni appena sopra esplicitate, quella detentiva.
5. Inammissibile dunque il ricorso di LA IR, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende, la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo a FE GI perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato con trasmissione degli atti all'Agenzia Dogane e Monopoli della Campania per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FE GI perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia degli atti all'Agenzia Dogane e Monopoli della Campania per l'irrogazione della sanzione amministrativa. Dichiara inammissibile il ricorso di LA IR che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Gastone Andreazza Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERMA - 6 APR 2018 IL CANCELLIERE