Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
In tema di intercettazioni, non dà luogo ad inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni sia diverso da quello per il quale poi si sia proceduto, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre il reato per cui si era proceduto era quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 28622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28622 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/07/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1100
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 23336/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NE OS, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 03/04/2013 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Afeltra Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 3 marzo 2013 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata a OS Di NE la misura cautelare della custodia in carcere in ordine a vari fatti di traffico di sostanze stupefacenti, distinti ai capi D, F, I, L, M, 0, commessi in vari luoghi fino all'ottobre 2009.
Osservava il Tribunale, rigettate alcune eccezioni riguardanti la utilizzabilità delle intercettazioni disposte su rogatoria dell'a.g. italiana da quella spagnola, che i gravi indizi di colpevolezza a base della misura erano stati correttamente desunti dal contenuto delle conversazioni intercettate, da cui era ricavabile che il Di NE, quale alter ego dello zio e coindagato EL Di NE, aveva più volte organizzato, prevalentemente nella qualità di finanziatore, acquisti di quantitativi - anche ingenti - di droga (cocaina e in un caso hashish) in Spagna, i quali erano stati poi trasportati in Italia e qui ceduti a terzi. Inoltre talvolta le forze di polizia, che avevano seguito il corso delle operazioni criminose, erano intervenute procedendo al sequestro delle sostanze e all'arresto in flagranza dei detentori di esse (capi F, L, M, 0).
2. Ricorre per cassazione il Di NE, con atto personalmente sottoscritto, denunciando il difetto di motivazione e la violazione di legge, in primo luogo in punto di utilizzabilità delle intercettazioni, effettuate per rogatoria dall'a.g. spagnola nell'ambito di altro procedimento, in quanto:
- esse erano state disposte per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 T.U. stup., mentre i reati per cui si procede a carico del Di NE riguardano la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
- non erano stati trasmessi i verbali e le bobine raccolte nell'ambito dell'altro procedimento;
- non sussistevano indizi di colpevolezza a carico del Di NE al momento delle effettuazione delle operazioni di intercettazione, terminate nel dicembre del 2008, essendo stato egli iscritto nel registro delle notizie di reato solo nel marzo del 2009. In secondo luogo il ricorrente contesta la sussistenza di un quadro indiziario a suo carico in ognuna delle ipotesi criminose contestate:
quanto al capo D, vi è incompatibilità temporale tra i fatti e le date dei colloqui;
quanto al capo M, i colloqui intercorsi riguardano fatti di famiglia del tutto leciti, e si interrompono molto prima dell'operazione di importazione della droga;
quanto al capo L, il contenuto delle conversazioni è stato interpretato congetturalmente;
quanto al capo O, si tratterebbe di contatti prodromici alla realizzazione del fatto di cui al capo P, che però non è stato contestato al Di NE;
in ogni caso i colloqui da lui avuti con TE IA attengono a un documentato rapporto lavorativo;
quanto al capo F, prima del sequestro della droga, avvenuto in data 10 febbraio 2009, non era intervenuta alcuna conversazione che coinvolgesse il ricorrente.
In terzo luogo si deduce il difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.
3. Ad avviso della Corte, il ricorso è infondato.
3.1. La utilizzazione delle intercettazioni disposte nell'ambito di un diverso procedimento è regolata dall'art. 270 cod. proc. pen., che la subordina alla condizione che essa sia indispensabile per l'accertamento per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, la quale pacificamente ricorre nel caso in esame;
essendo del tutto irrilevante, in ogni caso, che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione di tale mezzo di indagine fosse quello associativo di cui all'art. 74 T.U. stup., mentre gli indizi a carico del ricorrente (e degli altri coindagati) si sono concretizzati su vari fatti di cui all'art. 73 del cit. T.U., peraltro solo a seguito della valutazione operata dal G.i.p. sulla richiesta di misura formulata dal pubblico ministero.
3.2. Ai fini cautelari, il mancato deposito presso l'autorità competente per il diverso procedimento dei verbali e delle intercettazioni altrove disposte non determina la inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto tale sanzione processuale non è prevista dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. (v. per tutte Sez. 2, n. 30815 del 26/04/12, Parise, Rv. 253415). 3.3. È irrilevante che non sussistessero indizi a carico del di NE al momento dell'attivazione delle operazioni di intercettazioni, sia perché presupposto di esse non è la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di un determinato soggetto ma quella di gravi indizi di reato (art. 266 cod. proc. pen.) sia perché una eventuale posizione del Di NE
non poteva evidentemente venire in questione nell'ambito di un diverso procedimento che non lo vedeva coinvolto.
3.4. Le censure in punto di valutazione indiziaria sono inammissibili, in quanto per lo più generiche, e comunque tese a privilegiare una interpretazione favorevole delle risultanze indiziarie a fronte di quella, adeguatamente e logicamente espressa dal Tribunale, le cui considerazioni non risultano specificamente confutate, limitandosi il ricorrente ad affiancare ad esse sue personali considerazioni per nulla dirimenti in chiave di vizio di motivazione.
3.5. Sul piano cautelare, il Tribunale, pur dando atto del decorso del tempo dai fatti e della incensuratezza del Di NE, ha desunto il concreto pericolo di fuga e di reiterazione di analoghi reati dall'essere il Di NE coinvolto in attività imprenditoriali all'estero che gli hanno permesso di venire in contatto con trafficanti internazionali e di realizzare reiterata mente operazioni di importazione di notevoli quantitativi di droga;
da ciò ricavandone per nulla illogicamente una valutazione di attualità e di gravità cautelare suscettibile di essere neutralizzata solo con la misura carceraria.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 02 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013