Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 28622
CASS
Sentenza 2 luglio 2013

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In tema di intercettazioni, non dà luogo ad inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni sia diverso da quello per il quale poi si sia proceduto, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre il reato per cui si era proceduto era quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 28622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28622
    Data del deposito : 2 luglio 2013

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