Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12 "sexies" D.L. n. 306 del 1992, sussiste a carico del titolare apparente dei beni (nella specie, il figlio e la madre dell'indagato) una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che tale soggetto non svolge un'attività tale da procurargli il bene acquisito per imporre, a suo carico, l'onere di dimostrarne la legittima provenienza e l'effettività della propria posizione di titolare.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2013, n. 39259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39259 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
3925 9/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/07/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NICOLA MILO - Presidente - SENTENZA N. - Consigliere - 1132 Dott. FRANCESCO SERPICO REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 19691/20 Dott. ANNA PETRUZZELLIS 13 - Consigliere - Dott. ERCOLE APRILE - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU AS N. IL 29/06/1993 AVERSA MARIA N. IL 28/08/1937 avverso l'ordinanza n. 151/2013 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 08/04/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALFREDO MONTAgra bira, chu he chiesto il rigetto delпідено del ricorso - Udit.ildifensore Avv.; MARCO MARRONARO, ah ha chiesto l'accoglimento del ricorso - lu RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 aprile 2013 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di PO PA e ER RI contro l'ordinanza di rigetto di un'istanza di dissequestro emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 12 febbraio 2013, relativamente ad una serie di beni mobili ed immobili (conti correnti, titoli in deposito, somme di denaro in contanti, due orologi ed immobili), costituenti oggetto di un più ampio decreto di sequestro preventivo emesso, ex art. 12-sexies della L. n. 356/1992, dal G.i.p. del Tribunale di Roma nei confronti di beni ritenuti riconducibili a PO LE (rispettivamente, padre e figlio dei predetti ricorrenti), a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 19 marzo 2012 per la detenzione a fine di spaccio di oltre cento chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo "hashish".
2. Avverso la predetta ordinanza del 10 aprile 2013 ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di PO PA e ER RI, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 321 c.p.p., 12 - sexies della L. n. 356/1992 e 42 Cost., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., poiché, in assenza della dimostrazione della cd. "interposizione fittizia”, la sproporzione tra il valore del bene e le capacità reddituali del terzo non può assumere alcuna rilevanza giuridica, non essendo egli il soggetto perseguito per il delitto che funge da presupposto per l'applicazione della misura, con la conseguenza che la garanzia costituzionale del diritto di proprietà e l'irrilevanza di condotte illecite diverse da quelle tipizzate dalla norma non consentono alcuna legittima aggressione del suo patrimonio. La presunzione di "illecita accumulazione", infatti, vale unicamente per il soggetto destinatario della particolare misura e non anche per i terzi comunque coinvolti, rispetto ai quali spetta al P.M. fornire la prova della fittizia titolarità dei beni e dell'inconsistenza del loro patrimonio rispetto al valore del bene oggetto di sequestro. Inoltre, occorre delimitare il lasso temporale entro cui ritenere operativa la suddetta presunzione, tenuto conto delle caratteristiche della fattispecie contestata al PO LE (ossia, la codetenzione di circa 100 kg di hashish), e dunque circoscrivere l'arco temporale entro cui giustificare la confisca ex art. 12-sexies, che non può coincidere con il termine decennale preso in considerazione dal P.M., ma dovrebbe essere ben più limitato, al massimo sino a due anni prima del commesso reato. 1 Al riguardo, infine, si deduce il dato storico per cui gran parte dei beni oggetto dell'istanza di dissequestro (e più specificamente le posizioni bancarie riconducibili all'ER ed accese, tutte, all'indomani del 2 novembre 2006, ossia dopo la vendita di un immobile ereditato dal marito, nonché padre del PO LE, per il prezzo convenzionalmente indicato nella misura di euro 699.999,06) risultano acquisiti in epoca di gran lunga antecedente rispetto ai fatti di reato a quest'ultimo contestati.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 20 giugno 2013 la difesa ha svolto una serie di considerazioni sui limiti di applicabilità del sequestro ex art. 12-sexies della L. n. 356/1992, ribadendo le su esposte deduzioni riguardo alle posizioni della madre e del figlio dell'indagato, e dolendosi, in particolare, del mancato assolvimento dell'onere probatorio del P.M. circa la dimostrazione dell'interposizione fittizia rispetto ai beni oggetto di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto sulla base di motivi manifestamente infondati.
5. Nel caso di specie, invero, i ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, tendono in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza indiziaria agli elementi che sorreggono il giudizio di sproporzione formulato e posto alla base del provvedimento cautelare reale nei loro confronti adottato. L'impugnata ordinanza, di contro, è sorretta da un apparato argomentativo del tutto congruo e logicamente correlato al complesso delle emergenze indiziarie, le quali sono state compiutamente apprezzate e valutate tenendo conto dei rilievi difensivi nel caso di specie motivatamente disattesi e nel pieno rispetto di un quadro di principii - esattamente interpretati ed applicati. V'è, infatti, da considerare, alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale in questa Sede ormai da tempo elaborato, che, in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12 "sexies" del D.L. n. 306/1992, conv. nella L. n. 356/1992, sussiste a carico del titolare apparente di beni una presunzione di 2 du illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che egli non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, dep. 01/07/2011, Rv. 250922; Sez. 6, n. 3889 del 24/10/2000, dep. 22/11/2000, Rv. 217488). Costituisce, del pari, jus receptum il principio secondo cui la necessaria valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale degli interessati deve essere condotta avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate non al momento della applicazione della misura e rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, bensì a quello dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti. Alla stregua di tale quadro di principii, l'impugnata ordinanza ha tenuto conto dei dati emergenti dall'utilizzo dei proventi della vendita, avvenuta in data 2 novembre 2006, di un immobile ereditato dal padre dell'indagato, nonchè degli ulteriori elementi dalla difesa addotti sulla base della documentazione allegata, ponendone accuratamente a raffronto le risultanze, da un lato, con gli esigui redditi da pensione dell'ER e quelli, inesistenti se non negativi per perdite societarie, del PO PA, e, dall'altro lato, con i dati emergenti sia dalle rilevanti spese sostenute nell'arco temporale degli ultimi sei anni per l'elevato tenore di vita del PO e dei suoi - familiari sia dal carattere esorbitante del complessivo importo delle somme dall'ER prelevate per una serie di investimenti, operazioni bancarie ed acquisti di beni e titoli posti in essere successivamente al deposito bancario delle somme rivenienti dalla predetta vendita immobiliare. Ulteriori passaggi argomentativi dell'impugnata ordinanza hanno posto altresì in risalto l'assenza di idonea documentazione giustificativa circa la liceità della provenienza delle somme in contanti e degli orologi rinvenuti nella cassaforte ubicata in casa dell'ER, così come delle somme impiegate per l'acquisto di un appartamento intestato al PO PA, per poi concludere, sulla base di una particolareggiata ricostruzione dei dati contabili e delle emergenze indiziarie attinenti alle diverse operazioni ivi esaminate, nel senso che nessuno dei beni in sequestro risulta essere di legittima provenienza, anche in ragione della confusione tra le disponibilità del PO e quelle dei suoi familiari, ciò che ha indotto motivatamente il Tribunale ad escludere la riferibilità dei beni oggetto del provvedimento cautelare alla formazione di una base reddituale legittimamente acquisita. Ле Ne discende, allo stato, l'accertamento di una situazione economica palesemente sperequata rispetto ai dati offerti dalla considerazione dei proventi ricavati dalla su citata vendita immobiliare, con conseguente operatività della regola fondata sulla presunzione, non vinta, della illecita accumulazione patrimoniale 6. Alla declaratoria d'inammissibilità, conclusivamente, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quello di una somma, che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 4 luglio 2013. Presidente Il Consigliere estensore dr. Nicola Milo dr. Gaetano De Amicis M Huverبھیج DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET 2013, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito