Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 30562
CASS
Sentenza 19 marzo 2014

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In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti.(Fattispecie in cui, in relazione ai reati di sfruttamento della prostituzione e di detenzione e spaccio di stupefacenti all'interno di night-club, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non concedibilità del beneficio che, non considerando i rilievi difensivi circa la recente buona condotta mantenuta dagli imputati e l'avvenuta chiusura del locale, aveva valorizzato come elemento incompatibile l'immediata ripresa dell'attività criminosa da parte degli imputati, dopo una precedente sentenza di condanna per gli stessi fatti).

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    Rubare la frutta dagli alberi a raccolto ancora da iniziare è furto aggravato; la fattispecie speciale di furto, punibile a querela dell'offeso, consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti residui di raccolto, suscettibili di apprensione mediante ulteriore raccolta. Quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute, neppure parzialmente e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato, non può rientrare nella ipotesi speciale dello pigolamento abusivo. Lo spigolamento abusivo tra la sua ration nei segnali concreti della non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 30562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30562
Data del deposito : 19 marzo 2014

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