Sentenza 23 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
00737/02 AULA "B" 464 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME EL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IU IANNIRUBERTO Presidente Dott. BE SPANO' Consigliere R.G.N.08888/99 Dott. IA VIGOLO Consigliere Dott. AN MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.2007 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. : SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.20.11.2001 da NO TO - NO CO - LI NO TO LE - AD GI - FA DO - RE IO - LI AM - PI RG - D'NO ZI - OL AN CH IO LA LA - IZ RC - IN SI - IO AL - AN NT ET CL AT IO NI LO - CO IO - 4487 UI BE - AI IU - VO NI BB CO IO D'MI IT GU LD IA RO BA CO OM LL 1 2 02 - EL UO IA - AL RO CE AR - TE BE ET GA ST ZI CE NT IR SE TR IN MO - HI RO DE IO AC NI NO - IN - TO IONI IO - BB BI IN CA RI IO - NI ZI RI - - RI LO IO LL GI EZ NN ET NG O- NI DI - MP RA - -LV AG CL - RO CA- LA RG -- BERLINIO LO - NZ AN RD AN - SE BI - CA TI - EO IO - CC LO - LI LI - TA DO - IR LA - ET VI ME DA - CH ZI AS FF - RS FI - GL RO - GN VI IG LO - EO AN CI CO - UO IA PI TO US BI - DI NZ OL - PI LO - EN BI NE LD - SA AM - GU NO - RL RG AN CO NC RO AC ON NI - ET BE - LU IO OC IA - IT IA RI NO AG NA EM RO d IL LU - RI BR - EN SI TO LV AR NT - AR IT - BARTALU AN - LL ZI - ELL'SS CO - AS RE RU 2 2 RA NO RO - RE CL LA NO NI IN CC BE IN NC CC NO - SC ZI ER IC - - IG RL - CRS AN - IC TA IO IU PO CO - HI IE - AN LO BO ER - IA AN RO - BI SI LE LU by NO AN - ER RO - CL NI - ST GO - EN NI RO, AN - NN RI rapp.ti e difesi dall'avv. Ermolao Molinelli, del Foro di Firenze, con il quale elett.te domiciliano in Roma, via Capistrano Flaminia, n. 11, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti
contro
FERROVIE ELL O STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., ing. LO Cimoli, e, per esso, del suo procuratore speciale avv. LO Alvino, in virtù di procura per notaio dott. LO Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dagli avv.ti AN Del Re, del Foro di Firenze, e Giulio Ippolito, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Sallustiana, n. 26, giusta procura speciale in calce al controricorso, 3 Д - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 00329/1998 del 28.10/04.11.1998, R.G. n. 00220/1998, notificata 1'08 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. AN Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Molinelli Ermolao per i ricorrenti. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. IU Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00687/97 del 20/28 maggio 1997 il Pretore di Firenze, riuniti i procedimenti promossi da NO TO, NO CO, LI NO, TO LE, AD GI, FA DO, RE IO, LI AM, PI RG, CH IO, D'NO ZI, OL AN, LA LA, IZ RC, IN SI, ET CL, IO AL, AN NT, NI LO, CO IO, AT IO, UI BE, VO NI, AI IU, D'MI IT, GU LD, BB CO IO, OM LL, AC RO, BA CO, CE AR, EL UO IA, AL RO, ST ZI, TE BE, ET 2 GA, CE NT, IR SE, TR IN, MO NO, AC NI, HI RO, DE IO IN, NI IO, TO IO, BB BI, IN CA, RI IO, NI ZI, RI IO, LL GI, RI LO, EZ NN, NI DI, MP RA, ET NG, IL LV, AG CL, RO CA, LA RG, RD AN, BERLINIO LO, NZ AN, SE BI, CA TI, EO IO, CC LO, LI LI, TA DO, IR LA, ET VI, ME DA, CH ZI, AS FF, RS FI, GL RO, EO AN, GN VI, IG LO, CI CO, UO IA, PI TO, US BI, DI NZ OL, PI LO, EN BI, NE LD, SA AM, GU NO, AN CO, NC RO, RL RG, AC ON NI, ET BE, LU IO, OC IA, IT IA, RI NO, AG NA, EM RO, IL LU, RI BR, EN SI, TO LV, AR NT, AR IT, BARTALU AN, LL ZI, ELL'SS CO, AS RE, RU RA, NO RO, RE CL, LA NO, NI IN, CC BE, IN NC, CC NO, SC ZI, ER IC, TA 5 IO, IG RL, CRS AN, IC IU, PO CO, HI IE, AN LO, BO ER, IA AN RO, BI SI, LE LU, NO AN, ER RO, CL NI, SI GO, EN AN, NN RI, NI RO, rigettava le opposizioni proposte dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso i decreti ingiuntivi a favore de ricorrenti appena indicati, ed altri, a titolo di differenza di premio di esercizio annuale per effetto del computo dell'EDR (elemento distintivo della retribuzione) che la società aveva omesso di conteggiare per l'anno 1996. Il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza appellata, dichiarava cessata la materia del contendere per alcuni degli originari ricorrenti per ingiunzione, revocava per altri i decreti ingiuntivi opposti, e condannava gli stessi alla restituzione delle somme percepite in ragione della sentenza pretorile;
spese di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: l'elemento in questione, di incerta definizione e determinazione ontologica unitaria in quanto suscettibile nel tempo di contingenti contrattazioni o previsioni legislative, aveva assunto le caratteristiche di componente stabile della retribuzione per la inclusione nella determinazione nel premio annuale di esercizio solo per 6 h " l'anno 1990, in quanto per effetto dell'assorbimento di cui alla contrattazione collettiva 1990/92 era stato definitivamente conglobato nello stipendio assumendo valenza solo ai fini pensionistici;
in realtà tale voce era stata formulata in modo che di volta in volta la contrattazione collettiva ne determinasse l'esistenza e il suo ammontare, la disciplina concreta, il rapporto con le altre voci stipendiali, le modalità di erogazione e la concreta influenza sulle altre componenti retributive;
e dunque, era la contrattazione collettiva a caratterizzare l'elemento, il quale, ove costituente posta economica di pura lievitazione dello stipendio, integrava ai fini dell'art. 33 del ccnl il cd. EDR anche con destinazione prevista dal successivo art. 41 di componente del premio annuale;
la disciplina di tale elemento economico, da applicarsi dopo il 1990, identificava con valenza eminentementein esso una voce retributiva pensionistica e la cui stipendialità pura emergeva solo con la tredicesima mensilità; essa, infatti, era raccordata con оcompetenze aggiuntive come l'indennità di utilizzazione quella "quadri" che ne assorbiva l'immediata consistenza economica, sicché quest'ultima si manifestava solo in perdendo così la occasione della mensilità aggiuntiva, valenza di puro corrispettivo. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i dipendenti indicati in epigrafe con due motivi di censura. 7 a La Ferrovie dello Stato s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI ELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa l'eccezione della Ferrovie dello Stato s.p.a. di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura sul presupposto che l'autenticità delle forme dei ricorrenti risulta solo alla fine di esse sulla settima pagina del ricorso con l'espressione "viste le firme sopraestese, sono autentiche" segue la firma dell'avvocato. In realtà, l'autenticazione delle firme dei mandanti, già di per sé non essenziale a pena di nullità, non può neanche essere presa in considerazione senza la contemporanea contestazione dell'autografia delle firme non autenticate (Cass. nn. 1981-04440, 1971-02346, 1990-09108, 1998-10494). Con il primo motivo di ricorso i detti ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.C. in relazione agli artt. 33 e 41 del contratto collettivo 1990/92 dei ferrovieri, confermato nel contratto 18 novembre 1994, il tutto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: funzione dell'EDR era stata sempre quella di contenere voci retributive differenziate dal trattamento stipendiale tabellare comunque utili ai fini pensionistici e di buonuscita;
emolumenti della parte variabile del salario si trasformavano in EDR utile ai fini pensionistici, e 8 successivamente conglobati nello stipendio tabellare;
già con l'art. 4 della legge n. 426 del 1982 l'importo riconosciuto ai ferrovieri per anzianità di servizio di ruolo, e non, presso l'Azienda 0 presso lo Stato era elemento distinto della retribuzione con effetto sugli istituti legali, e con la legge n. 292 del 1984 detto importo era divenuto componente tabellare dello stipendio;
il contratto 1987/89 istituiva l'ennesimo EDR espressamente utile ai soli fini pensionistici, che con quello successivo 1990/92 cessava di esistere;
il contratto del 1994 aveva previsto la trasformazione dall'01 dicembre 1995 in EDR del 20% "del montante medio per profilo delle Competenze Accessorie in vigore dalla data di rinnovo del contratto (18.11.1994)", con per quote nella indennità disuccessivo assorbimento utilizzazione ovvero in quella quadri;
dunque, tale competenza non era mai rientrata negli "accessori", era stata sempre utile a pensione, era stata sempre corrisposta, ancorché in diverso modo determinata, e non aveva mai dismesso la propria natura retributiva;
l'assunta caratterizzazione come elemento esclusivamente utile a fini pensionistici aveva portato il Tribunale alla errata interpretazione della comune volontà delle parti e quindi alla violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto. 9 Con il secondo motivo di ricorso i detti ricorrenti insufficiente o comunque contraddittoria denunziano omessa, motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: era condivisibile la natura di norma parzialmente in bianco dell'art. 33 del ccnl del 1990/92; tanto tuttavia non era sufficiente a superare la profonda differenza tra EDR e premio di esercizio;
tale differenza strutturale era alla base della rivendicazione dei lavoratori, e il tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione in proposito;
del pari in sentenza non era stato adeguatamente valorizzato il contenuto del contratto del 1994, di cui l'accordo del 1995 era mera esecuzione, perché non era vero che l'EDR non era rappresentativo di costi, risultando invece esso al n. 3 dei costi di rinnovo contrattuale, era 1' EDR ad assorbire l'indennità di utilizzazione;
d'altronde, in sede di istituzione di EDR si era sempre provveduto a delimitarne l'influenza e i rapporti con le altre competenze, ed, invece, non era stata mai prevista la sua non computabilità nel premio di esercizio. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico-giuridico delle censure formulate, vanno rigettati perché infondati. Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice del merito possono essere prospettate solo sotto il 10 h profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale della insufficienza e la meracontraddittorietà della motivazione, mentre contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (ex plurimis, Cass. 10 marzo 1999, n.2096). Siffatti principi sono stati applicati dalla impugnata sentenza, nel cui iter procedimentale possono distinguersi due fasi, poiché alla prima, volta alla ricognizione della disciplina collettiva susseguitasi nel tempo e alla individuazione delle regole, è seguita una seconda, di interpretazione della normativa mediante una complessa operazione ermeneutica che ha tenuto conto di tutti i dati acquisiti in una prospettiva di valutazione globale e non frammentaria delle disposizioni. Nel primo profilo, il Tribunale, prima di procedere all'esame delle forme di EDR sorte nel 1992, per effetto del Protocollo Governo - Parti Sociali, e, nel 1995, secondo le previsioni del relativo CCNL e dell'accordo dell'8 novembre 1995, ha identificato il quadro normativo di fondo nel quale le nuove regole andavano ad inserirsi. In tali sensi ha perciò rilevato che: a norma dell'art.27 del CCNL 1987-1989 l'elemento retributivo, ammontante a lire 19.000, prima di essere conglobato nello stipendio ed in esso assorbito per 11 h effetto della contrattazione per gli anni 1990-1992 (accordo del 19 maggio 1990), era considerato solo ai fini pensionistici;
la non copertura di tale ultima caratteristica si era manifestata, momentaneamente, solo per l'anno 1990 col risultato che l'Azienda lo aveva computato nel premio di esercizio esclusivamente per tale annualità ed il successivo assorbimento nelle classi stipendiali per effetto di quanto previsto dall'art.37 del contratto di categoria non aveva potuto produrre, per il periodo seguente, la stessa conseguenza;
l'art. 33 dell'ultima fonte citata, con norma ripetuta nel contratto 1994-1995 aveva stabilito che 10 stipendio faceva parte della retribuzione base e, in esso, rientrava un eventuale EDR. Il giudice d'appello, avvalendosi soprattutto del canone ermeneutico primario costituito dalla chiara ed inequivoca lettera del detto art.33, ha quindi identificato nella disposizione un contenuto parzialmente in bianco essendo la sede dell'autonomia collettiva in funzione integrativa quella idonea a conformare in concreto l'elemento, con la conseguenza che, laddove fosse pattiziamente voluta la sua identificazione come posta economica in grado di fare accrescere puramente e semplicemente lo stipendio (nel profilo di corrispettivo), si sarebbe attualizzata la vigenza sia dell'art.33 (elemento base dello stipendio) che dell'art.41 (il premio annuale è composto anche dall'EDR). 12 L'interpretazione, sul piano della coerenza e logicità, avvalorata dall'argomento che, se alle parti negoziali è stata rimessa la possibilità di dare vita a un EDR, non si può negare ai contraenti la scelta dei modi di determinazione della specifica fisionomia e soprattutto la facoltà di modellarne la sua incidenza nel profilo concreto. L'impugnata sentenza è passata quindi ad esaminare le prospettive dell'istituto nella contrattazione collettiva dal 1992 in poi rilevando che, in quella del 1995, i soggetti che avevano siglato gli accordi avevano operato secondo una tecnica negoziale ove la funzione dell'elemento economico era servita per la qualificazione del contenuto, a sua volta delimitato da formali indicazioni circa le modalità di erogazione. L'EDR, calcolato sulla base delle competenze accessorie, era stato regolato, infatti, in stretta relazione con l'indennità di utilizzazione che ne aveva assorbito automaticamente, di mese in mese, la consistenza monetaria salvo che, nel caso tredicesima mensilità, in cui quello formale era della compete sulle espresso con la secca previsione di un EDR che " novembre mensilità contrattualmente previste" (accordo 1995), con una specificazione ricorrente anche a proposito dell'EDR sancita nel 1992, prima col Protocollo e poi per legge. In altri termini era stata in tale modo identificata dalle parti contraenti una voce retributiva con valenza eminentemente pensionistica e la cui "stipendialità" pura, 13 intesa come corrispettivo mensilmente erogato in costanza di rapporto, era emersa solo in occasione del pagamento della tredicesima mensilità, stante lo stretto raccordo con una competenza indubbiamente aggiuntiva come l'indennità di quella quadri) che aveva assorbitoutilizzazione (0 come economica dell'EDR lasciandone l'immediata consistenza l'aspetto retributivo per poi sopravvivere “latentemente" manifestarlo solo nel caso di non operatività, in occasione della mensilità aggiuntiva. Il Tribunale ha cioè accertato che, non potendo andare a comporre un siffatto effetto EDR la base di calcolo di un premio parametrato sugli elementi base dello stipendio intesi come congerie di voci costantemente - nella piena integrità del loro attribuite al lavoratore singolo valore economico le varie regole dell'assorbimento - cui doveva sottostare l'EDR ne avevano eliminato la valenza di puro corrispettivo. La delimitazione alle mensilità contrattualmente previste, con la non significante aggiunta dell'inutilità dell'EDR per la determinazione dello stipendio in occasione dei passaggi di profilo (terzo punto dell'accordo 8 novembre 1995), doveva essere perciò intesa come numero massimo di attribuzioni in cui la voce economica poteva manifestarsi in favore del lavoratore. In conclusione le parti, nel definire l'elemento economico per l'epoca 1994- 1995 si erano avvalse di un criterio quantificatorio che proprio per la funzione di fondo assegnata alla voce, aveva а 14 escluso la regola enunciata dall'art. 41, circa la composizione del premio di esercizio. Tale regola era, invece, in grado di operare efficacemente, nel senso della inclusione, solo nel caso di specifica previsione di un EDR avente una valenza autonoma come corrispettivo realmente accrescitivo dello stipendio, senza assorbimenti di sorta. In tali sensi era del resto significativa l'indicazione per cui 1'EDR non competeva o doveva essere ridotto in tutti i casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile (ultimo capoverso dell'accordo del novembre 1995). Esclusa la possibilità di un riferimento meramente ancorato alle regole sulla corrispettività, l'unico spettanzasignificato plausibile era quello della non dell'elemento qualora si fosse trattato di voci non concorrenti a formare la retribuzione pensionabile con la conseguenza della non spettanza, nel caso in esame, del premio aggiuntivo in oggetto. In definitiva l'impugnata sentenza ha ritenuto fondata la tesi dell'Azienda secondo cui l'EDR, di cui alla normativa del 1995, non aveva affatto costituito un autonomo emolumento con cadenza mensile ma la voce retributiva era valsa solo sul piano pensionistico in quanto era fortemente delimitata dal principio negozialmente rivolto all'assorbimento, con la sola eccezione della tredicesima mensilità. La finalità delle pattuizioni collettive era invero quella di dare luogo ad una 15 2 delimitazione dell'influenza economica dell'EDR attuata col controllo, dato dalla regola dell'assorbimento più volte sancita dal testo dell'accordo del novembre 1995, senza che lo scopo di contenimento salariale si fosse potuto dire incompatibile con gli ambiti di efficacia delle varie fonti contrattuali. Così come uguali ragioni avevano militato con riguardo all'EDR risultante dal Protocollo del 1992. Trattasi di convincimento fondato sulla interpretazione complessiva e sistematica - invece che distinta e della disciplina collettiva susseguitasi nel frammentaria - tempo il quale si è soprattutto avvalso, nel profilo ermeneutico, del canone primario rappresentato dalla chiara ed inequivoca lettera delle espressioni negoziali usate, oltre che del comportamento complessivo delle parti nell'attuazione delle pattuizioni collettive. Tale giudizio, congruamente motivato ed esente da errori sul piano logico e giuridico, è incensurabile in sede di legittimità e, d'altro canto, a fronte della interpretazione affermata dal Tribunale circa la mancanza di una regola unitaria valevole a collocare stabili della retribuzione, i1' EDR tra le componenti ricorrenti si sono limitati a denunciare genericamente, e non specificamente, la violazione delle regole di cui agli contrapporre una artt.1362 e segg. c.c., finendo così con il inammissibile interpretazione delle risultanze diversa ed a esaminate. 16 Il ricorso deve perciò essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
la C o r t rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001. Il Consigliere est. AN Mazzarella Il Presidente AN Massarella Giusepp Iannirub Stillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2 3 GEN. 2002 IL CANCELLE 17