Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
La recidiva contestata all'imputato nel giudizio di cognizione, e non esclusa dal giudice, è idonea a produrre i suoi molteplici effetti penali, per quanto non abbia avuto effetti sulla determinazione della pena.
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- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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Leggi di più… - 4. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 5. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2009, n. 26786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26786 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2063
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 006818/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA NT N. IL 05/01/1950;
avverso ORDINANZA del 25/11/2008 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Russo Rosario G. che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
con ordinanza del 25.11.08, il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata dal difensore di FA NI, intesa ad ottenere la correzione, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ex art. 40, dell'errore da lui ravvisato nel suo certificato del casellario giudiziale, laddove era stata indicata la recidiva, con riferimento ai reati giudicati dal Tribunale di Palermo con sentenza del 10.3.1976, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 21.12.1978, irrevocabile il 30.6.1981.
Il Tribunale ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Palermo del 10.3.1976, poteva desumersi che la recidiva era stata ritenuta sussistente nei confronti del ricorrente, pur avendo la medesima sentenza ritenuto di non dover applicare, per detta recidiva, alcun aumento di pena a carico del ricorrente.
Avverso detto provvedimento dei Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione FA NI per il tramite del proprio difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
- violazione art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione all'art. 99 c.p., comma 4:
erroneamente l'impugnata ordinanza aveva ritenuto che la recidiva generica reiterata nel quinquennio era stata ritualmente a lui contestata dal Tribunale di Palermo con la sentenza del 10.3.76. Detta sentenza non ne aveva fatto alcun cenno ne' nella parte motiva, nè nel dispositivo e, con riferimento ad essa, non aveva proceduto ad alcuna aumento di pena.
La recidiva era da ritenere infatti una circostanza aggravante, si che quando essa non aveva manifestato alcuno degli effetti suoi propri ai fini della pena, l'aggravante avrebbe dovuto essere ritenuta come non sussistente. L'impugnata ordinanza doveva pertanto essere annullata.
Il ricorso proposto da FA NI va respinto siccome infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata nel senso che la recidiva, pur non potendosi ritenere un mero status soggettivo, desumibile dal certificato penale, ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di un soggetto, è da ritenere sussistente ed idonea a produrre i suoi molteplici effetti penali purché sia stata ritenuta dal giudice della cognizione, dopo essere stato regolarmente contestata in tale sede.
Per la sua sussistenza come dato di fatto od entità ontologica, è quindi sufficiente che essa sia stata validamente contestata in un giudizio di cognizione e che non sia stata esclusa dal giudice, essendo poi irrilevante che essa non abbia avuto concreta efficacia nella determinazione della pena, in esito ad un giudizio di bilanciamento delle circostanze, ovvero per non essere stato applicato lo specifico aumento di pena (cfr. Cass. 1A,
2.1.1987 n. 6, rv. 175084; Cass. 5A 26.6.08 n. 37550, rv. 241945). Condivisibile appare quindi l'ordinanza impugnata, che ha respinto l'istanza proposta dal ricorrente, intesa ad ottenere la correzione del certificato del casellario giudiziale, nel quale emergeva, con riferimento ad una sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo, resistenza della recidiva generica reiterata nel quinquennio.
infatti dall'esame di tale ultima sentenza emerge che la recidiva, ritualmente contestata all'odierno ricorrente, non è stata esclusa, potendosi anzi ritenere che, di essa, il Tribunale di Palermo abbia tenuto conto nell'irrogazione della pena al ricorrente. Il ricorso proposto da FA NI va pertanto respinto. Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009