Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
Il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione, sicché non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7416 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. NN Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS AN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati AN NAPOLITANO, VINCENZO TAFURI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MP IR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RAFFAELE PERNA con studio in 80147 NAPOLI BARRA CORSO BRUNO BUOZZI 304, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2260/97 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 19/02/97 e depositata il 04/03/97 (R.G. 3779/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 16.10.1983 OT CI intimava ad SP NN sfratto per morosità da un immobile sito in corso Protopisani 76 Napoli convenendolo dinanzi il Pretore di Barra onde sentire convalidare il predetto sfratto con condanna dell'intimato al pagamento dei canoni non versati, oltre interessi e spese. L'SP si opponeva alla convalida. Il Pretore con sentenza del 29.11.1994 dichiarava risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore condannandolo al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni o differenze per l'importo di lire 1.348.300 e per il periodo agosto 91 - ottobre 93. Compensava le spese. Avverso tale sentenza proponeva appello l'SP chiedendo la riforma della decisione del Pretore. L'OT contestava i motivi di gravame proponendo impugnazione incidentale sulle spese. Con sentenza del 4.3.1997 il Tribunale di Napoli, in parziale riforma, condannava l'SP al pagamento della somma di lire 1.297.544, oltre interessi confermando nel resto la sentenza di primo grado. Osservava, tra l'altro, il Tribunale che alla morte della locatrice ER IN erano subentrati nel contratto di locazione tutti gli eredi di guisa che doveva ritenersi legittimato ad agire anche un solo comproprietario per il principio della rappresentanza tacita e della concorrenza, in assenza di prova contraria, di pari poteri gestori di tutti i compartecipi alla comunione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'SP affidandolo a due motivi.
Ha resistito con controricorso l'OT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'SP, denunziata la violazione dell'art. 102 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che il giudice di appello abbia trascurato di considerare che vi era una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi della originaria locatrice, onde doveva ritenersi necessaria la partecipazione di tutti i predetti soggetti nel giudizio.
La doglianza non ha fondamento.
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità ( 2158/83) che il comproprietario possa agire in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Da ciò deriva la non necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti. Nella motivazione della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che anche un solo comproprietario (l'OT) è legittimato ad agire per la risoluzione del contratto ed il rilascio dell'immobile locato, nonché per il pagamento del canone di locazione con ciò operando corretta applicazione dei principi generali in tema di litisconsorzio ed, in particolare, della giurisprudenza di legittimità avente ad oggetto il contratto di locazione e tanto è sufficiente per sottrarre la denunzia sentenza alla censura del ricorrente.
Con il secondo motivo di impugnazione l'SP denunzia la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punto asserito decisivo laddove i giudici di appello hanno condannato esso conduttore al rilascio dell'immobile in favore del solo OT e non anche in favore degli altri coeredi (censura prospettata ex art. 360 n. 5 c.p.c.). La doglianza è priva di fondamento.
Le ragioni esposte a confutazione del primo motivo vanno richiamate per disattendere anche il secondo mezzo di annullamento, peraltro inammissibile stante la carenza di interesse del ricorrente sul punto.
Va, quindi, disatteso anche il secondo mezzo e con esso l'intero ricorso.
Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 77.000 = e degli onorari che liquida in lire 900.000.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999