Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
La recidiva ritenuta dal giudice di merito e applicata per escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della prescrizione anche nel caso in cui non si sia proceduto in sentenza al relativo aumento di pena.
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- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 5. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 35805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35805 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1629
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 015533/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Avvocato VILLANI Alberico, quale difensore di:
OM AN (n. il 29/01/1969);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, 4^ Sezione penale, in data 07/12/2012;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottor SALZANO Francesco, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito l'Avvocato GUAGLIANI - sostituto processuale dell'Avvocato VILLANI Alberico difensore dell'imputato - che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 05/03/2008, il Tribunale di Avellino dichiarò OM AN responsabile del reato continuato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente in concorso (Capo A:
artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4) e di tentata estorsione aggravata (Capo C: artt. 110, 56 e 629 c.p. e art. 61 c.p., n. 2) con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e lo condannò alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa per il capo A e alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il capo B.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 07/12/2012, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarò il non doversi procedere nei confronti del OM in ordine al reato di cui al capo A per essere lo stesso estinto per prescrizione;
confermò nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il difetto logico della motivazione con la quale è stata confermata la condanna per il capo C della rubrica. Evidenzia, in particolare, che i giudici di merito hanno attribuito la piena attendibilità della P.O. senza tener conto del suo stato di tossicodipendente. Inoltre, ritiene erronea la conferma della qualificazione giuridica del reato di tentata estorsione, perché al più doveva qualificarsi come tentativo di violenza privata. Rileva difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Eccepisce, infine, che il reato si è prescritto perché seppur contestata la recidiva i giudici di merito non ne hanno tenuto conto;
quindi tale aggravante non ha alcuna incidenza ai fini della prescrizione.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass. Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 591, lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene la responsabilità del ricorrente per il reato di cui sopra (le dichiarazioni della P.O.). La Corte di appello ha, poi, ben motivato sulla credibilità della Persona Offesa, conducendo un'attenta e accurata indagine sulla sua credibilità soggettiva ed oggettiva dopo aver rilevato l'assoluta genericità del motivo di appello sul punto (genericità che, d'altronde, si riscontra anche nel ricorso). Si deve sottolineare che, in proposito, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - secondo il quale la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta da un'adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti (Sez. 3^, Sentenza n. 22848 del 27/03/2003 Ud. - dep. 23/05/2003 - Rv. 225232;
Sez. 6^, Sentenza n. 27322 del 14/04/2008 Ud. - dep. 04/07/2008 - Rv. 240524). Persona offesa che è teste e non chiamante in correità;
pertanto non sono certo necessari, per le sue dichiarazioni, i riscontri esterni richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3; quindi è necessario solo accertare - come è avvenuto nell'impugnata sentenza - la credibilità della persona offesa (Si veda, fra le tante, Sez. 4^, Sentenza n. 30422 del 21/06/2005 Ud. - dep. 10/08/2005 - Rv. 232018). Infine, si deve rilevare che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 3^, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud. - dep. 25/02/2008 - Rv. 239342). La Corte di appello ben evidenzia anche perché è corretta la qualificazione giuridica del fatto e non si possa accogliere la generica richiesta di qualificarlo come tentata violenza privata. In proposito questa Suprema Corte ha più volte evidenziato che integrano il delitto di estorsione le violenze o minacce esercitate per ottenere il pagamento di una fornitura di sostanze stupefacenti già eseguita (Sez. 2^, Sentenza n. 40051 del 14/10/2011 Ud. - dep. 07/11/2011 - Rv. 251547). Inoltre, che per la sussistenza del delitto di estorsione, il profitto deve considerarsi ingiusto quando la pretesa perseguita non sia tutelata in modo diretto o indiretto dall'ordinamento, concentrandosi in un vantaggio che non possa ritenersi giuridicamente dovuto all'agente (nel nostro caso addirittura illecito); mentre il danno deve consistere in una diminuzione patrimoniale subita dall'offeso (Sez. 5^, Sentenza n. 1733 del 21/10/1987 Ud. - dep. 11/02/1988 - Rv. 177559; Sez. 5^, Sentenza n. 32011 del 19/04/2006 Ud. - dep. 28/09/2006 - Rv. 235195; Sez. 2^, Sentenza n. 16658 del 31/03/2008 Ud. - dep. 22/04/2008 - Rv. 239780). Manifestamente infondata è anche la generica doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche. Invero entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto congrua la pena irrogata, tenendo conto della gravità del fatto. Si deve, allora, ricordare quale è la funzione delle attenuanti generiche. In proposito questa Corte di Cassazione ha stabilito il principio - condiviso dal Collegio - che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificatali connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, si da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1^, Sentenza n. 11361 del 19/10/1992 Ud. - dep. 25/11/1992 - Rv. 192381; Sez. 2^, Sentenza n. 2769 del 02/12/2008 Ud. - dep. 21/01/2009 - Rv. 242709). Inoltre, l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 2^, Sentenza n. 38383 del 10/07/2009 Ud. - dep. 01/10/2009 - Rv. 245241). Infine, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3^, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. - dep. 24/05/2012 - Rv. 252900).
Tanto premesso si deve rilevare che la Corte territoriale valuta, comunque, correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p., per la concessione delle attenuanti generiche. Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti,
essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie - per quanto sopra osservato - l'assenza di elementi utili ai fini del riconoscimento di tali attenuanti e la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale;
si veda sul punto ad esempio: Sez. 2^, Sentenza n. 12394 del 10/08/2000 Ud. - dep. 30/11/2000 - Rv. 217918; Sez. 2^, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 6^, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. - dep. 23/09/2010 - Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti penali (Si veda Sez. 1^, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; Sez. 1^, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. - dep. 21/02/1997 - Rv. 206936; Sez. 2^, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. - dep. 07/01/2010 - Rv. 246045). Infine, per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2^, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249163).
Per quanto riguarda la recidiva, si deve rilevare che in realtà entrambi i Giudici di merito l'applicano tenendone conto per escludere la concessione delle attenuanti generiche (si veda in proposito quanto espressamente affermato, in proposito, dalla Corte di appello nell'ultima pagina della sua sentenza). Nè si può ritenere non applicata la recidiva solo perché il Tribunale pur avendone tenuto conto, tanto da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche proprio per la recidiva, abbia erroneamente non aumentato la pena per la stessa recidiva. Si deve, poi, rilevare che questa Suprema Corte ha si affermato che in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 Ud. - dep. 15/02/2012 - Rv. 251690), ma si deve rilevare che nessuna doglianza, sul punto, è stata sollevata con i motivi di appello;
e neppure nel ricorso si censura la mancanza o carenza di motivazione affermando solo che di fatto i Giudici di merito non l'hanno applicata non essendo, appunto, stata aumentata la pena. Inoltre si deve rilevare che questa Suprema Corte ha - successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite di cui sopra - affermato il principio che il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, desumendola - come è anche nel caso di cui oggi ci si occupa - dalla disamina della personalità dell'imputato, emergente dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute, dalla gravità dei fatti;
Sez. 2^, Sentenza n. 40218 del 19/06/2012 Ud. - dep. 12/10/2012 - Rv. 254341). Quindi, poiché la recidiva contestata è stata anche applicata, la stessa rileva ai fini della prescrizione perché costituisce un'aggravante ad effetto speciale che aumenta la pena del reato e di cui si doveva tener conto - ai fine della determinazione del tempo necessario a prescrivere - anche prima della riforma della prescrizione del 2005. Quindi il reato ad oggi non è ancora prescritto (si prescrive - tenuto conto anche di anni 1 e mesi 9 di sospensione - il 20.06.2013). È appena il caso di rilevare che è, comunque, giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p., - nella specie la prescrizione del reato - eventualmente maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. 4^, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228349).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013