Versione
1 luglio 1931
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Versione
5 agosto 1982
5 agosto 1982
Art. 205.
(Provvedimento del giudice)
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; ((93))
3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
------------ AGGIORNAMENTO (93)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del numero 2), secondo comma del presente articolo, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.
(Provvedimento del giudice)
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; ((93))
3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
------------ AGGIORNAMENTO (93)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del numero 2), secondo comma del presente articolo, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.
Commentari • 29
- 1. Art. 229 - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilatahttps://www.filodiritto.com/ · 154.49179
[…] rispettivamente concernenti il reato "impossibile" e la istigazione a commettere un delitto, non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso) richiede l'accertamento della responsabilità del prevenuto in ordine al fatto contestato e la sua pericolosità sociale ed il relativo procedimento deve concludersi con l'emanazione di una sentenza (art. 205 cod. pen.), emessa a seguito di contraddittorio fra le parti ed assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione; in tal caso, pertanto, […]
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Giurisprudenza • 218
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2025, n. 16115Provvedimento: […] Cristini, Rv. 253626 - 01), con la sola particolarità di un dispositivo frazionato in due provvedimenti fisicamente diversi, ma unitariamente ricostruibile nei punti della decisione previsti dall'art. 205 cod. pen., nonché dall'art. 86 d.P.R. 309/90, norma quest'ultima che prevede, in caso di condanna dello straniero per il reato in disamina e previo accertamento in concreto della pericolosità sociale, […]Leggi di più...
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- art. 86 d.P.R. 309/90·
- art. 205 cod. pen.·
- sentenza e ordinanza