Sentenza 2 dicembre 2015
Massime • 1
Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
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- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 3. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 4. Reato continuato recidiva reiterata pena aumento di un terzo equivalenza con attenuantiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2015, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2015 |
Testo completo
F2 7 3 1/ 1 6 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA : 2497/2015 - Presidente N. MARIO GENTILE Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 36655/2015 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA - Rel. Consigliere -Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente ་ SENTENZA : sul ricorso proposto da: : CONTI STEFANO N. IL 16/02/1968 avverso la sentenza n. 5077/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 31/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. vide che ha concluso per l'im i terà del now Udito, per la parte civile, l'Avv G. Fracelus the deferre wore jese è conclusie в'ес ервитьUdit i difensor Avv.
3. counts the wrisse fer l'ecopters olel couss F RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna del CO alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa in relazione ai reati di circonvenzione di incapace e di lesioni personali commessi in danno di NO MA.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione della disciplina della prescrizione. Si deduceva che tenuto conto del fatto che la contestata recidiva non era influente sul calcolo dei termini di : prescrizione, in considerazione del fatto che la circostanza era stata bilanciata in equivalenza con le attenuanti generiche, sicchè il reato contestato era estinto per decorso del termine di prescrizione;
2.2.vizio di motivazione.
2.2.1.La motivazione offerta dalla Corte territoriale non sarebbe coerente con le emergenze processuali nella parte in cui si affermava che la società Axel s.r.l. non era concretamente operativa. Al riguardo si ometteva di considerare, tra l'altro, che la Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto alla Axel s.r.l. un rimborso Iva non giustificabile in una società priva di movimentazioni economiche.
2.2.2. Inoltre si evidenziava la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui affermava che il NO IO era entrato nella Axel s.r.l. per impedire i raggiri del fratello e, ciononostante, dopo circa un mese aveva consentito l'ingresso nella società della AN, anch'essa raggirabile. Tale condotta non sarebbe compatibile con la interpretazione offerta dalla Corte territoriale che aveva ritenuto, invece, che il NO IO si fosse introdotto nella compagine societaria solo per prevenire danni ai familiari. laddove 2.2.3.Infine: si deduceva che l'interpretazione offerta dalla Corte, riteneva il CO abile ad infliggere le lesioni contestate, era in contrasto con la documentazione medica riversata nel processo, dalla quale si evinceva, invece, che dopo circa venti giorni dalla consumazione del reato l'imputato presentava delle lesioni alla spalla incompatibili con la condotta contestata.
3.Il ricorrente con motivi aggiunti ribadiva la incompatibilità tra la patologia del CO e la condotta aggressiva e produttiva di lesioni allo stesso attribuita richiamando le valutazione di un consulente di parte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il motivo di ricorso che deduce la illegittimità della omessa dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione -in relazione all'asserita non operatività della azione di prolungamento dei termini connessa al riconoscimento delle recidiva reiterata è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce la costante giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la recidiva deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Cass. sez. 1, n. 8038 del 18/01/2011, Rv. 249843) Dunque: anche l'efficacia della recidiva sul prolungamento dei termini di prescrizione dipende dal fatto che la stessa sia stata "ritenuta", seppure in concreto contenuta, nell'effetto di aggravamento della pena, dal bilanciamento in equivalenza con altre circostanze attenuanti. Nel caso di specie la recidiva veniva "ritenuta" e non "esclusa", tanto che veniva posta in bilanciamento con circostanze di segno opposto delle quali conteneva l'effetto di abbattimento. Pertanto, considerato l'effetto della recidiva, la prescrizione non risultava affatto decorsa prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
1.2. Anche i motivi di ricorso che censurano la legittimità della motivazione sono manifestamente infondati.
1.2.1. Circa la asserita contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inoperatività della società Axel s.r.l. con le emergenze processuali e, segnatamente, con la circostanza che la Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto alla Axel s.r.l. un rimborso Iva non giustificabile in una società priva di movimentazioni economiche: da un lato, si osserva che il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza in quanto no veniva allegato alcun documento che attestasse la circostanza affermata e che consentisse di verificare l'ipotizzata contraddizione;
dall'altro, il collegio ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
né l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630). 3 Nel caso di specie, la forza argomentativa che emerge dalla valutazione del compendio indiziario raccolto non risulta inciso dalla valorizzazione del dato proposto dalla difesa. Nella lettura del collegio di merito le prove raccolte risultano univocamente dirette ad indicare che «anche qualora si volesse ritenere non radicalmente escludibile che ex ante vi fosse uno spazio ipotetico di realizzazione delle finalità sociali [della Axel s.r.l.] si sarebbe trattato di possibilità per nulla prossima», sicchè «gli acquisti di quote di società di capitale con i connessi obblighi gravosissimi» da parte delle parti offese restano comunque ed indiscutibilmente atti pregiudizievoli nell'ottica dell'art. 643 cod. pen» (pag 16 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze processuali, non manifestamente illogica e priva di fratture logiche manifeste e decisive: dunque incensurabile in sede di legittimità.
1.2.2. Manifestamente infondata è anche la censura che valorizza la asserita contraddittorietà della partecipazione alla società del NO IO;
si tratta di circostanza che non incide sulla consistenza e solidità del quadro indiziario del delitto di circonvenzione e che viene, semmai, interpretata dal collegio territoriale come evenienza che confermava la responsabilità del CO. Si legge infatti a pag. 18 della sentenza impugnata che «i famigliari del MA finirono per essere coinvolti nella vicenda in forza della pressione che il CO strumentalizzando il NO MA esercitava con sempre maggior - intensità. Si tratta anche in questo caso di una motivazione priva di fratture logiche manifeste e decisive, coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni codicistiche in ordine alla valutazione delle prove indiziarie.
1.2.3. Infine: è inammissibile anche il dedotto vizio di motivazione nella parte in cui evidenzia l'incompatibilità dell'accertamento di responsabilità per il reato di lesioni con la patologia vantata dall'imputato nel periodo in cui si erano verificati i fatti oggetto del presente giudizio (vizio ribadito con i motivi aggiunti). Il ricorrente con il vizio dedotto propone alla Corte di cassazione una lettura alternativa delle prove, notoriamente inammissibile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative. Il ricorrente valorizza la patologia vantata dall'imputato ritenuta dai giudici di merito subvalente rispetto alla forza dimostrativa del compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni delle persona offesa e dal certificato medico in atti. La motivazione offerta, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità offriva una lettura non manifestamente illogica delle prove, ritenendo accertata la responsabilità in ordine al reato di lesioni. La censura proposta si presenta pertanto, anche sotto questo ultimo profilo, non ammissibile.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili NO MA e AN CA che liquida in complessivi euro 3000 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili 5 NO MA e AN oneri di legge. Così deciso in Roma, il giorno L'estensore SA IO CA che liquida in complessivi euro 3000 oltre 2 dicembre 2015 Il Presidente Mario Gentile Mario Gentily DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 GEN 2016 Cancelliere. Claudia Pianelli 60