Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, e non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti, poiché entrambe le circostanze costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento "post delictum", che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze. (In motivazione, la S.C. ha precisato che le due attenuanti possono trovare simultanea applicazione solo nell'ipotesi in cui il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso concorra con quello di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ NT - Presidente - del 14/10/2014
Dott. PAOLONI MO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1544
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 14361/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IA N. IL 25/09/1964;
DE LI MM N. IL 08/11/1984;
DELLE NOCI IC N. IL 15/01/1973;
EL IO N. IL 10/03/1977;
NI OR N. IL 22/12/1988;
FORZIATI SPIRIDIONE N. IL 06/12/1965;
IO VA N. IL 06/10/1978;
NE SC N. IL 28/07/1967;
AC AN N. IL 17/01/1979;
LA PP N. IL 28/10/1983;
MO LA N. IL 27/01/1979;
QU ON N. IL 27/06/1979;
UE TO N. IL 24/11/1977;
AG LA N. IL 21/10/1967;
AG ON N. IL 02/09/1958;
AG SC N. IL 01/09/1980;
AG VA N. IL 19/10/1986;
GA MO N. IL 20/03/1966;
TELEGRAFO CARMINE N. IL 21/08/1981;
LE OR N. IL 22/10/1968;
LE VI N. IL 30/10/1979;
NC VI N. IL 26/06/1979;
avverso la sentenza n. 2521/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 19/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IT D'AMBROSIO che ha concluso:
per l'annullamento con rinvio sulla pena per NT;
per il rigetto per DELLE NOCI, QU, AG LA, AG ON, AG SC, AG VA, GA, LE VI e NC;
per l'inammissibilità degli altri ricorsi.
Uditi i difensori Avv. FIORE MARIANO per NC;
Avv.ssa ANTONELLA CASSANO, in sostituzione dell'Avv. FIORMONTI MANFREDO, per DELLE NOCI, LE e AG LA e, in sostituzione dell'Avv. FIORMONTI ADRIANA, per NT;
Avv. BENVESTITO PP per UE TO e GA MO;
Avv. GAETANO CARRIERI per AG ON.
RITENUTO IN FATTO
1. NT MO, De LI TO, EL IN, DE NO CH, FA PA, IZ ZO, RZ DI, UD OV, BE SS, NE CO, LA PE, RC IC, IN NT, IN DO, GI EL, GI NT, GI CO, GI OV, IN IM, ER ZO, ER IT e CO IT ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari, in data 19-6-2013, in ordine ad una pluralità di imputazioni ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, L. n. 203 del 1991, art. 7, artt. 378 e 416 bis c.p.. 2. NT MO deduce violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, nel rideterminare la pena, ha calcolato, per il capo O) della rubrica, un aumento di mesi sei di reclusione, in misura superiore a quella stabilita, come aumento per la continuazione, nella sentenza di primo grado (mesi tre).
3. De LI TO e EL IN deducono motivazione inesistente in ordine all'entità della sanzione, non avendo la Corte d'appello dato contezza dell'iter logico-giuridico seguito al riguardo.
4. DE NO CH deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, essendosi limitato il giudice d'appello a rilevare la congruità della pena inflitta dal primo giudice, senza in alcun modo indicare le ragioni poste a fondamento della sua decisione, nonostante l'imputato, collaboratore di giustizia, abbia reso ampie e dettagliate dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, riconosciute intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili.
5. FA PA deduce sproporzione del quantum della pena rispetto all'effettivo disvalore giuridico dei fatti.
6. IZ ZO deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità, stante l'inidoneità della prova acquisita a fornire elementi di certezza, nonché in merito all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, stante il mancato raggiungimento della prova dell'essersi avvalso dell'appartenenza al "Clan "RI". In ogni caso, l'aumento per l'aggravante poteva ragionevolmente essere contenuto nel minimo, così come potevano essere concesse le attenuanti generiche prevalenti, anche in considerazione della scelta del rito abbreviato, che ha evitato un notevolissimo dispendio di energie.
7. RZ DI deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità e all'esclusione dell'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in quanto, ancorché si addebiti all'imputato di aver espletato il ruolo di spacciatore di stupefacente, per conto della presunta associazione, nessun reato-fine viene contestato al RZ. L'unico episodio al quale si fa riferimento è quello che ne ha determinato l'arresto, nel 2008, e per il quale il ricorrente, che si è limitato peraltro a consegnare al IN lo stupefacente, come da direttive impartitegli, ha espiato la pena infintagli. Per di più, tutti i collaboratori sono concordi nel riferire che il RZ era addetto soltanto alla vendita di bevande e che chiedeva di far parte dell'associazione, ma sempre senza esito.
8. UD OV e BE SS deducono violazione dell'art. 129 c.p.p., non avendo il giudice verificato se sussistessero le condizioni per una pronuncia di proscioglimento, e vizio di motivazione in merito alla ravvisabilità dell'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, del tutto insussistente.
9. NE CO deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità, poiché quest'ultima è stata affermata esclusivamente sulla base del contenuto di alcune captazioni telefoniche, dalle quali si desume, al più, un accordo volto ad un successivo incontro, senza alcuna precisazione in merito alla qualità, quantità e al prezzo dello stupefacente, asseritamente oggetto della compravendita. Non è stata dunque mai chiarita la condotta di cui il ricorrente si sarebbe reso responsabile ne' sono stati individuati i tempi e le modalità di commissione del reato, i quantitativi della sostanza detenuta ovvero ceduta e il corrispettivo della cessione.
10. LA PE deduce vizio di motivazione in merito alla riduzione di pena in misura inferiore a un terzo, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, l'assoluzione dal reato ex art. 416 bis c.p., il pentimento del LA e l'ammissione di responsabilità, da parte sua.
11. RC IC deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità, stante l'inidoneità della prova acquisita a fornire elementi di certezza, nonché in merito all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, stante il mancato raggiungimento della prova dell'essersi avvalso dell'appartenenza al "Clan "Strusciuglio". In ogni caso, l'aumento per l'aggravante poteva ragionevolmente essere contenuto nel minimo, così come potevano essere concesse le attenuanti generiche prevalenti, anche in considerazione della scelta del rito abbreviato che ha evitato un notevolissimo dispendio di energie.
12. IN NT lamenta che la Corte territoriale non abbia concesso il massimo della riduzione di pena previsto per l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, e abbia, viceversa, operato un aumento di pena eccessivo, ex art. 81 cpv c.p., per i reati-satellite di cui ai capi di imputazione A) e
B), incongruamente quantificato in 12 mesi di reclusione. 13. IN DO deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità poiché, nonostante la rinuncia ai motivi di gravame, il giudice d'appello avrebbe dovuto argomentare in ordine alla sussistenza del reato ed alla attribuibilità dello stesso all'imputato.
14. GI EL deduce vizio di motivazione in merito all'entità della pena poiché, nonostante l'ampia collaborazione prestata, la Corte d'appello si è limitata a dichiarare congrua la pena irrogata dal primo giudice, senza indicare minimamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
15. GI CO deduce vizio di motivazione in merito alla quantificazione della riduzione di pena derivante dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte territoriale tenuto conto della scarsa intensità del dolo, essendo GI CO l'elemento più giovane ed inesperto e quindi più facilmente suggestionabile;
del pentimento dell'imputato; delle ammissioni di responsabilità e della leale collaborazione, ai fini di una semplificazione dell'accertamento probatorio, da parte dell'imputato, che ha rinunciato a tutti i motivi di appello, così esonerando la Corte di merito dal dovere di analizzare tutta una serie di questioni. 16. Anche GI OV deduce vizio di motivazione in merito alla quantificazione della riduzione di pena derivante dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, in considerazione della rinuncia ai motivi d'impugnazione attinenti alla responsabilità; della condotta collaborativa;
dell'avvio di un processo di rimeditazione del percorso esistenziale anteatto;
della scarsa intensità del dolo e del pentimento dell'imputato.
17. ER ZO deduce vizio di motivazione in merito alla quantificazione della riduzione di pena derivante dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, in considerazione della rinuncia ai motivi d'impugnazione attinenti alla responsabilità ed al riconoscimento della continuazione con le precedenti condanne;
della condotta collaborativa;
della prolungata detenzione in regime di "carcere duro", presso istituti di pena lontani dai luoghi di operatività del sodalizio;
dell'avvio di un percorso di rimeditazione del vissuto anteatto;
della scarsa intensità del dolo e del pentimento dell'imputato.
18. ER IT deduce violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, e vizio di motivazione, poiché la predetta attenuante non può essere esclusa per il solo fatto che sia stata concessa l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, poiché le due circostanze possono concorrere. Infondatamente pertanto il giudice d'appello ha dichiarato insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, senza peraltro indicare le ragioni di fatto di diritto alla base delle sue determinazioni.
19. CO IT deduce violazione dell'art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione, in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, senza alcuna motivazione, nonché in merito all'aumento di pena, pari ad anni uno e mesi otto di reclusione, a titolo di continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari dell'11 luglio 2011, senza alcuna indicazione dei criteri posti a fondamento di tale decisione, atteso che il predetto aumento di pena avrebbe potuto essere più contenuto.
20. GI NT deduce violazione degli artt. 191 e 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 649 c.p.p. e vizio di motivazione in merito alla responsabilità, poiché le dichiarazioni di NT MO e IN IC si riferiscono ad un arco temporale fuori contestazione, in quanto inerente all'anno 2006, e, per di più, coperto da giudicato assolutorio. In relazione all'anno 2008, il IN dichiara invece che GI NT lavorava per conto suo, prendendo stupefacente dai figli e cedendolo a tale TR OV. Peraltro, in ordine all'affidabilità soggettiva dei collaboratori, i giudici d'appello si limitano ad affermazioni stereotipate e del tutto incongruenti. D'altronde, nemmeno ER IT parla di forniture di stupefacente al "clan RI", ribadendo comunque che il GI lavorava autonomamente. Il ER, che nulla sapeva, ha formulato, su domande, peraltro suggestive, rivoltegli dal Gup, sue deduzioni, estranee alla contestazione e comunque prive di qualsiasi riscontro individualizzante, in merito al ruolo di fornitore asseritamente esplicato dal GI NT. Del resto,le dichiarazioni rese al Gup da ER IT sono inutilizzabili perché quest'ultimo aveva già reso dichiarazioni al Pubblico Ministero, in data 14 ottobre 2011. Il Pubblico Ministero ha omesso di depositare il verbale delle dichiarazioni assunte dal ER, sicché la difesa è stata privata della possibilità di conoscerle e di esercitare il diritto di difesa, attraverso le opportune verifiche e contestazioni. Per di più, la Corte d'appello, pur riconoscendo la ravvisabilità di profili di suggestività in alcune domande poste al ER, ha ignorato tutto ciò in sede decisoria. Manca poi ogni precisazione in merito alla sostanza detenuta, alla sua quantità, ai destinatari dell'attività di spaccio, all'epoca di ogni singola attività di detenzione o di spaccio, poiché nessuno dei collaboratori indica alcun fatto specifico, riconducibile alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e ascrivibile al GI. Erroneamente, infine, è stata applicata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, poiché, una volta esclusa la partecipazione del GI al sodalizio mafioso, l'aggravante non poteva che essere eliminata. D'altronde, non risulta che il preteso clan si sia avvalso, nell'attività di spaccio, del metodo mafioso ne' che GI, preteso fornitore o contabile, ne sia stato consapevole. Si censura infine il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'unica aggravante residua, quella del numero delle persone. Eccessivo anche l'aumento per la continuazione, quantificato in quasi un anno. Ciò ha infatti condotto a comminare immotivatamente una pena superiore sia a quella inflitta ai coimputati condannati solo per il capo B, ai quali è stata irrogata una pena inferiore di due anni;
sia a quella irrogata ai condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., come CI (8 anni) e IZ (anni sette e mesi sei).
20.1. Le censure formulate sono state ribadite e ulteriormente argomentate con memoria depositata il 26 settembre 2014, corredata dalle trascrizioni degli allegati atti processuali. 21. IN IM denuncia violazione di legge e vizio di motivazione poiché, a suo carico, vi sono solo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali non hanno detto assolutamente nulla sul ruolo che il ricorrente avrebbe esplicato all'interno della compagine criminosa, rendendo dichiarazioni estremamente generiche, non sovrapponibili, prive di riscontri individualizzanti e del tutto inidonee all'enucleazione di elementi da cui possa inferirsi l'appartenenza del ricorrente al clan RI. Tutt'al più, il NT racconta di una forte amicizia tra IN e RO ZO, agevolmente comprensibile, trattandosi di due soggetti quasi coetanei e da sempre collocati all'interno del quartiere Libertà; e di un avvicinamento al RO, soggetto neppure imputato nel presente procedimento e detenuto da quasi un decennio. Al più, le dichiarazioni dei collaboratori possono essere considerate idonee a fondare un'imputazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ma mai una responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. In tal senso possono essere valorizzate le dichiarazioni di TT IT, il quale ha attribuito allo IN il ruolo di venditore di cocaina e fumo per conto degli RI. Anche dalle intercettazioni ambientali si evince che il ricorrente nulla aveva a che vedere con le pretese attività criminali che vengono attribuite agli interlocutori. E il collaboratore di giustizia VA IC non è a conoscenza di una presunta attribuzione allo IN della piazza di Giovinazzo. Anche ER IT lo descrive come una persona che operava autonomamente, nel quadro di una più ampia e pregressa organizzazione, che gli aveva attribuito una carica molto elevata. Il ricorrente infatti non ha mai partecipato all'associazione oggetto del presente procedimento, avendo fatto parte della "vecchia leva", risalente al clan "Abbaticchio-Mercante", come risulta dalle sentenze irrevocabili depositate all'udienza del 18 gennaio 2012. I fatti attribuiti allo IN hanno dunque costituito oggetto di pregressa valutazione, onde è stato violato il principio del ne bis in idem. Per di più, la Corte d'appello non ha neanche riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti ascritti al ricorrente in questa sede e quelli giudicati con le sentenze irrevocabili acquisite agli atti. Sussiste infatti unicità del disegno criminoso poiché lo IN ha dedicato gran parte della sua vita all'ascesa criminale, onde è irrilevante anche il lasso temporale esistente tra i vari episodi delittuosi, tutti comunque di natura omogenea e commessi in un ristretto ambito territoriale, circoscritto ad un'unica città, quella di Bari, senza che la riconducibilità ad un unico programma criminoso possa considerarsi venuta meno per effetto delle restrizioni in vinculis del ricorrente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NT MO è fondato. Le Sezioni unite hanno infatti condivisibilmente stabilito che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda soltanto l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Ne deriva che al giudice d'appello non è consentito elevare la pena comminata in relazione ai singoli elementi di calcolo, pur risultando diminuita quella complessiva (Cass. Sez. Un. 27-9-2005, Morales, in Cass. pen. 2006,408).
Nel caso di specie, pertanto, l'aumento ex art. 81 cpv c.p., in relazione al reato di cui al capo O), non poteva eccedere quello quantificato dal giudice di primo grado nella misura di mesi tre. Erroneamente, pertanto, il giudice di secondo grado ha applicato un aumento superiore (mesi sei di reclusione). La sentenza gravata va perciò annullata, limitatamente alla pena inflitta. È però superfluo il rinvio al giudice di merito, potendo questa Corte procedere essa stessa, nell'ottica delineata dall'art. 620 c.p.p., lett. l), alla determinazione della pena, sulla base di un semplice calcolo aritmetico fondato sugli elementi enucleabili dalle sentenze di merito ed assolutamente predeterminati, con esclusione di ogni determinazione discrezionale, non spettante a questa Corte. Risulta infatti che la Corte d'appello ha applicato l'aumento ex art. 81 cpv c.p., per ognuno dei reati-satellite, nella misura stabilita dal giudice di primo grado: ragion per cui l'aumento per la continuazione, relativamente al reato di cui al capo O), va determinato nella misura di mesi tre. Ne deriva che la pena complessiva non è di anni 6 e mesi 6 ma di anni sei e mesi tre. Sulla detta pena va calcolata la diminuente del rito. La pena finale da irrogarsi all'imputato è dunque quella di anni 4 e mesi due di reclusione.
2. Il ricorso di GI NT è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 3, n. 37006 del 27-9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3 n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64; Sez. 5, n. 22771 del 15-4-2004, Antonelli, ivi, 2004 n. 26, 75).
2.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che, per quanto concerne il coinvolgimento nel sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, vi sono dichiarazioni dei collaboranti assai circostanziate e corroborate da riscontri estrinseci. Al riguardo, il giudice a quo analizza attentamente le dichiarazioni rese da NT MO, sottolineando come non risponda al vero che il NT si riferisce ad un periodo estraneo alla contestazione, poiché egli, almeno fino al 18 settembre 2008, data dell'omicidio di catacchio IN, aveva continuato ad avere buoni rapporti con l'articolazione del quartiere Libertà, sicché quanto da lui esposto, a proposito del ruolo di "contabile" di GI NT e dell'intraneità di quest'ultimo alla famiglia riconducibile ai RO - GI - Laera, è intrinsecamente attendibile e trova riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboratori. Le dichiarazioni del NT infatti - sottolinea la Corte territoriale - sono sostanzialmente confermative di quelle di IN IC, anch'esse analiticamente esaminate dal giudice di secondo grado, unitamente a quelle di ER IT. A proposito di queste ultime, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato come,su espressa richiesta della difesa, il giudice abbia invitato il PM a produrre il verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2011, in tempo utile per l'avvio della discussione,in rito abbreviato, proprio per consentire ai difensori di prenderne visione. Ma, anche a voler ritenere che le risultanze dell'interrogatorio del 14 ottobre 2011 siano inutilizzabili, in quanto tale atto è stato formato e prodotto dopo l'ammissione al giudizio abbreviato, il successivo interrogatorio del ER del 30 novembre 2011, da quest'ultimo espressamente richiesto e confermativo delle precedenti dichiarazioni, è idoneo a sanare ogni nullità.
2.2.In ordine alla censura concernente la violazione del divieto di bis in idem, la Corte d'appello, richiamando anche le argomentazioni formulate, al riguardo, dal giudice di primo grado, ha posto in rilievo che il tempus commissi delicti, relativamente alle pregresse imputazioni, non va oltre la data del 5 gennaio 2007, onde i fatti successivi a tale epoca non rientrano in alcun precedente giudicato.
2.3. Per quanto attiene alla censura concernente il tenore della contestazione formulata nei confronti del GI, occorre prendere le mosse dal rilievo che il requisito della determinatezza dell'imputazione è funzionale all'esplicazione del diritto di difesa poiché la genericità della contestazione incide negativamente sulla possibilità, per l'imputato, di effettuare una scelta meditata in ordine alla linea di difesa da assumere (Cass 9-1-92, Giorgetto, Arch. N. proc. Pen 1992, 618). Dunque, ai fini dell'integrazione degli estremi del requisito dell'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, di cui all'art. 429 c.p.p., è sufficiente che esso sia contestato in modo da consentire all'imputato di difendersi in ordine ad ogni elemento di accusa (Cass. 22-11, 1994, Ricci, Arch n. proc. pen.1995, 687). Per quanto attiene alle imputazioni inerenti a reati in materia di stupefacenti, è perciò sufficiente che le condotte ascritte all'indagato siano chiaramente scolpite nella formulazione degli addebiti, le cui coordinate, cronologiche, topografiche e modali devono risultare puntualizzate in maniera inequivoca. Non è però indispensabile l'indicazione del nominativo del cessionario, che può anche essere un soggetto non identificato, nè l'indicazione del tipo di sostanza e del quantum della stessa, ben potendo accadere che tali dati non risultino dalle acquisizioni probatorie, senza che ciò possa assumere rilievo preclusivo della formulazione di un'imputazione. È invece sempre necessario che,come nel caso sub iudice, sulla base della contestazione sia possibile individuare i tratti essenziali del fatto di reato attribuito, con un adeguato livello di specificità (Sez. 1, 19-11-99 n. 382/00, Rv n. 215140).
2.4. Nel caso in disamina, correttamente la Corte d'appello ha posto in rilievo che nell'imputazione si fa espressamente riferimento a cocaina, eroina ed hashish, sostanze che, a dire dei collaboratori citati, erano trattate dal GI NT, il quale le vendeva, ogni volta che gli veniva richiesto, ai componenti del clan RI, che confidavano appunto nell'approvvigionamento presso il ricorrente, il quale poteva contare su rilevanti quantitativi di droga. Pertanto la contestazione appare adeguatamente circostanziata con riferimento alla natura ed alla quantità della sostanza e ai destinatari della stessa, anche in assenza di una specifica indicazione dei singoli episodi di cessione.
2. Per quanto attiene all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la Corte d'appello ha evidenziato la sicura consapevolezza,
da parte del GI, delle caratteristiche operative del sodalizio dedito al narcotraffico, nel cui interesse egli agiva, ed, in particolare, dello svolgimento dell'attività di spaccio, da parte del clan, con metodo mafioso nonché dell'agevolazione, mediante tale condotta, del correlato sodalizio denominato "clan RI".
2.6. Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
3.Le doglianze formulate da IN IM sono infondate. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che, in ordine all'intraneità dello IN al clan RI,hanno riferito più collaboratori di giustizia (IN IC, NT MO, IN NT, VA IC, TT IT). Le dichiarazioni di questi ultimi sono state attentamente esaminate dal giudice a quo, il quale ne ha messo in rilievo la valenza probatoria, sottolineando come i collaboranti abbiano circostanziato con precisione quanto da loro riferito a carico dello IN, ricordandone l'attivo impegno anche nello smercio di sostanze stupefacenti, nell'interesse del sodalizio, e la partecipazione a riti di affiliazione. Le dichiarazioni accusatorie sono poi riscontrate dalle risultanze delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'autovettura in uso alla moglie del boss, GI EL, nella seconda metà dell'anno 2006. Trattasi di conversazioni che vedono coinvolti diversi esponenti del clan, i quali parlano di vicende illecite, facendo riferimento allo IN, a quell'epoca ritornato a piede libero. Nello stesso senso depongono altresì le frequentazioni, attestate dalla polizia giudiziaria, con esponenti dell'articolazione del quartiere S. Paolo del clan RI, come SE ER e ER IT. Nemmeno è ostativo al riconoscimento dello status di associato - precisa il giudice a quo - il fatto che, tranne una breve parentesi di libertà, lo IN sia stato detenuto quasi ininterrottamente dal 2003, essendo pacifico, per giurisprudenza consolidata, che la restrizione intramuraria non determina la dissociazione dal vincolo mafioso, giacché è notorio come, anche in costanza di detenzione, gli associati, con ordini scritti od orali o notizie inviate per il tramite dei colloqui con parenti o visitatori, continuino a partecipare alla vita associativa esterna e ad acquisire proseliti, con riti di affiliazione celebrati proprio intra moenia.
3.1.In ordine alla censura concernente la violazione del divieto di bis in idem,occorre osservare come la Corte d'appello abbia rilevato che le precedenti condanne inflitte all'imputato si riferiscono ad altri fatti, posti in essere nell'ambito di differenti consorterie malavitose e, per di più, in differenti contesti temporali, trattandosi di epoche antecedenti. La sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Bari, il 31/10/2003, per i reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e nonché per i delitti di porto e detenzione di armi, si riferisce a fatti commessi fino al 1990. La sentenza di condanna del 29 maggio 2006, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Bari, per il reato di cui al cit. D.P.R., art. 73, si riferisce a fatti commessi fino al 25 marzo 2002. La condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 29 giugno 2005, concerne fatti posti in essere dal 1999 all'8 giugno 2004. La condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 16 febbraio 2007, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7, si riferisce a fatti risalenti al 2002. Di qui la conclusione relativa all'inconfigurabilità della violazione dell'art. 649 c.p.p.. 3.2. In merito alla censura concernente il riconoscimento della continuazione di reato, va rilevato che il giudice a quo ha sottolineato l'assenza di elementi attestanti l'unicità del disegno criminoso tra tutti i fatti commessi dall'imputato, nell'arco di un ventennio, e quelli per i quali si procede, che, tra l'altro, si riferiscono ad una differente consorteria criminale. Al riguardo, correttamente la Corte territoriale ha rimarcato la differenza tra l'esistenza di un disegno criminoso unitario che ispiri ab origine la commissione di più reati, prefigurati, nelle loro linee essenziali, con sufficiente precisione, sin dall'inizio e l'adozione di un modus vivendi improntato alla violazione della legge penale.
3.3. Come si vede, l'apparato argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un impianto esplicativo razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idoneo ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censure.
4. Le doglianze formulate da NE CO esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.U.,13-12-1995, Clarke,Rv. 203428).
4.1 Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come il tenore delle conversazioni captate ponga in luce le numerose cessioni di cocaina ed eroina effettuate in favore di EL IN. Le captazioni rinviano infatti esplicitamente alle somme impegnate dall'acquirente (Euro 50, 150,2 100,2 150,295 500,6 100,7 50); ad allusivi richiami, da parte del EL, a forniture similari già avvenute, oltre a porre in rilievo la disponibilità dell'interlocutore - alienante agli incontri preordinati alle cessioni. La Corte d'appello sottolinea il riconoscimento, anche vocale, dell'imputato da parte della polizia giudiziaria operante. L'attività di smercio di sostanze stupefacenti parallelamente attuata, in ambito associativo, dal EL - argomenta poi il giudice a quo - non lascia poi dubbi in ordine all'effettiva natura della merce trattata nelle conversazioni intercettate, così come i riferimenti alle somme impegnate per l'acquisto denotano l'apprezzabile consistenza dei quantitativi di stupefacente oggetto delle trattative. Correttamente poi la Corte d'appello richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il delitto di vendita di sostanza stupefacente si consuma in forza, ed al momento, del mero accordo tra le parti, finalizzato alla cessione, sempre che non si abbia motivo di ritenere che l'oggetto della compravendita sia, in realtà, inesistente (ex plurimis, Cass. Sez. 4, n. 5954/98; Sez. 4 n. 1354/96; Sez. 4, 5301/96; Sez. 4, 7949/95; Sez. 4, 3083/94 Sez. 4,
9388/94). Dunque, per aversi consumazione del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non occorre che la droga venga materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso fra le parti (Sez. 6, 4-6- 1996 n. 5301,Rv. 205646).
5. Dal tessuto motivazionale della sentenza d'appello è dunque enuclearle, in parte qua, una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle risultanze probatorie acquisite, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). Per converso, occorre osservare come tutte le censure formulate dal ricorrente si collochino al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Nè questa Corte ha motivo di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p. ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, è
consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 39729 del 18-6-2009, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25-9-2007, Rv. 238215). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché vengano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U. 24-11- 1999, Spina, Cass. pen. 2000, 862). Nè può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Sez. U.,30-4-1997, Dessimone, Rv. 207941). Il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione implica infatti che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano della razionalità e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice, come nel caso in disamina, abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di razionalità (Sez. U. 27.9.1995, Mannino, Rv. 202903). Dedurre vizio di motivazione della sentenza significa pertanto dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già, come ha fatto il ricorrente nel caso in disamina, opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione fattuale (Sez. U. 19-6- 1996, Di CO, Rv. 205621). In questa prospettiva, in particolare, ribadito come l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottragga al sindacato di legittimità ove, come nel caso sub iudice, le relative valutazioni siano motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Cass., Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Serino, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
6. Per quanto attiene alla posizione processuale di RZ DI, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che l'imputato, presente all'udienza di fronte alla Corte d'appello ed assistito dal difensore di fiducia, ha dichiarato di rinunciare ai motivi attinenti alla responsabilità, all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e all'applicazione della continuazione con altre condanne, insistendo soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche, con riduzione della pena. Le censure proposte, inerenti alla responsabilità e alla sussistenza della predetta aggravante, non possono pertanto trovare ingresso in questa sede.
7. Per quanto attiene alla posizione processuale di IZ ZO e di RC IC, occorre osservare come le censure inerenti alla responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 siano caratterizzate da assoluta genericità. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. Le censure relative al trattamento sanzionatorio saranno analizzate fra breve.
8. Per quanto attiene alla posizione processuale di ER IT, va rilevato che la Corte territoriale ha posto in rilievo che all'imputato è stata riconosciuta dal giudice di primo grado l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, con conseguente inoperatività dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Essendo stata riconosciuta la predetta attenuante e rispondendo l'imputato solo del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, correttamente non è stata riconosciuta anche la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, ciò che avrebbe costituito una duplicazione di attenuanti. Quest'orientamento è del tutto corretto, sotto il profilo giuridico, poiché sia l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 che quella ex cit. D.P.R., art. 74, comma 7
costituiscono estrinsecazione di una logica di premialità, in quanto sono dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento post delictum, che i reati associativi, ai quali rispettivamente ineriscono, vengano portati ad ulteriori conseguenze. Esse hanno tuttavia diversi ambiti di operatività, poiché la L. n. 203 del 1991, art. 8 si applica solo al reato di cui all'art. 416 bis c.p. e ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (Cass. Sez. 5, n. 26637 del 14-6-2004, Cicciù; Sez. 1, n. 17702 del 10-5-2010; Sez. 6, n. 29626 del 27-7- 2010). Ne deriva che, ove sia contestata, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, trova applicazione esclusivamente la L. n. 203 del 1991, art. 8, che esaurisce l'ambito della premialità
inerente alla collaborazione, senza che residui spazio alcuno per l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Ove invece la declaratoria di responsabilità inerisca al reato di cui al cit. D.P.R., art. 74, non aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7, si applica, alle condizioni di legge, il disposto del cit.
D.P.R., art. 74, comma 7. Da ciò consegue che, qualora la condanna afferisca sia al reato di cui all'art. 416 bis c.p. che al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, senza l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, possono essere concesse, ove ne ricorrano i presupposti, entrambe le attenuanti. Dunque l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, possono concorrere (Cass.,Sez. 5 n.
9180 del 2-3-2007, Aloisio) ma non in relazione allo stesso reato bensì in relazione ai reati diversi a cui rispettivamente ineriscono e, segnatamente, in relazione ai delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, possono concorrere,tutelando beni giuridici diversi (il primo l'ordine pubblico, il secondo la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga). Ragion per cui è sufficiente che l'associazione di tipo mafioso si dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti perché risultino configurabili entrambi i reati (Sez. U., n. 1149 del 13-1-2009; Sez. 2 n. 36692 del 24-9-2012; Sez. 6, n. 4294 del 9-5- 1997) e quindi, eventualmente, entrambe le attenuanti.
9.Per quanto attiene alle doglianze formulate da GI NT, DE NO CH, RC IC, IZ ZO, ER ZO, GI OV, GI CO, GI EL, IN NT, LA PE, NE CO in ordine al trattamento sanzionatorio, occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena siano insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, fatto riferimento,per quanto attiene a GI NT alla gravità e alla specificità delle precedenti condanne;
per quanto attiene a ER ZO, al ruolo di estremo rilievo esplicato dall'imputato per la nascita dell'alleanza con NT MO, all'intensità del dolo e all'esistenza di numerosi precedenti penali anche di carattere specifico;
per quanto attiene a GI OV, al ruolo di rilievo esplicato nell'economia del sodalizio, ai precedenti penali e alla caratura criminale dell'imputato;per quanto attiene a GI CO, all'inserimento organico in un sodalizio dedito al narcotraffico e agli stretti rapporti con personaggi di notevole spessore criminale;
per quanto attiene a GI EL, all'impegno profuso dalla stessa nell'ambito del sodalizio criminale e del gruppo che faceva capo al marito;
per quanto attiene a LA PE, agli stabili rapporti di frequentazione con esponenti dell'articolazione del quartiere S. Paolo del clan RI;
per quanto attiene a DE NO CH, ai precedenti penali dell'imputato; per quanto attiene a RC IC ai numerosi precedenti penali e alla notevole caratura criminale dell'imputato;
per quanto attiene a IZ ZO, al quale sono state comunque concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quella ex L. n. 203 del 1991, art. 7, all'intraneità dell'imputato sia al sodalizio di stampo mafioso che all'associazione dedita al narcotraffico;
per quanto attiene a IN OV, al ruolo di coordinamento dell'attività di smercio di sostanze stupefacenti e di custodia delle armi e della droga di pertinenza dell'organizzazione diretta da NT MO, del quale egli era un alter ego, nonché all'attivismo dell'imputato nel settore delle estorsioni effettuate dal predetto sodalizio nei confronti dei titolari di cantieri edili operanti nel quartiere S. Paolo.
10.1 ricorsi di CO IT, IN DO, UD OV, BE SS, FA PA, De LI TO e EL IN sono generici. L'art. 581 c.p.p., lett. c) richiede viceversa l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, onde i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per assoluta genericità dei motivi addotti. Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Cass. 18-10-1995, Arra, Rv n. 203513). È dunque necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass. 9-5-1990, Rizzi, Cass. pen. 1991, 2^, 959; Cass. 14-5-1992, Genovese, Riv. pen. 1993, 440; Cass. 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). Viceversa, i ricorrenti si limitano ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno della propria tesi ne' criticare, se non sulla base di affermazioni apodittiche, le argomentazioni poste a fondamento della decisione
11. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata nei confronti di NT MO limitatamente alla pena inflitta, che va rideterminata in anni quattro e mesi due di reclusione. I ricorsi di GI NT e IN IM vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tutti gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NT MO limitatamente alla pena inflitta che ridetermina in anni quattro e mesi due di reclusione;
rigetta i ricorsi di GI NT e IN IM che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella udienza, il 14 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015