Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 1395
CASS
Sentenza 14 ottobre 2014

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La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, e non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti, poiché entrambe le circostanze costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento "post delictum", che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze. (In motivazione, la S.C. ha precisato che le due attenuanti possono trovare simultanea applicazione solo nell'ipotesi in cui il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso concorra con quello di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 1395
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1395
    Data del deposito : 14 ottobre 2014

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