Sentenza 18 gennaio 2011
Massime • 1
Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini dell'operatività del divieto di sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi (art. 656, comma nono cod. proc. pen., come modificato dall'art. 9 della legge n. 251 del 2005), in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2011, n. 8038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8038 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/01/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 179
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 19686/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI FOGGIA;
nei confronti di:
1) SA HE TO N. IL 14/04/1964 C/;
avverso l'ordinanza n. 8/2010 TRIB.SEZ.DIST. di MANFREDONIA, del 23/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI S. che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 febbraio 2010 il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, dichiarava la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione, emesso il 7 gennaio 2010 dal Procuratore della Repubblica di Foggia nei confronti di ON EL SA, osservando che l'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), subordina il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena non alla "qualità" di recidivo, ma alla circostanza che la recidiva reiterata sia stata applicata. Nel caso di specie la recidiva non risultava concretamente applicata, in quanto ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Foggia, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), in relazione all'art. 99 c.p., comma 4, in quanto anche il giudizio di equivalenza della recidiva con circostanze attenuanti comporta l'applicazione della recidiva stessa.
3. Con memoria difensiva del 22 novembre 2010 la difesa di SA EL ON rappresentava, con specifici riferimenti alla posizione processuale del suo assistito, che lo stesso aveva interamente scontato la propria condanna e non doveva essere sottoposto ad alcuna misura restrittiva o alternativa. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Foggia è fondato.
1. Ai fini dell'esatta interpretazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), così come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 9, con particolare riguardo al concetto di "applicazione" della recidiva, occorre evidenziare che una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, come applicata non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
Al contrario, l'aggravante non è da ritenere applicata allorquando, verificata la configurabilità delle circostanze fattuali dalla medesima descritte, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, a causa della prevalenza attribuita all'attenuante, che non si limita a paralizzarla, ma prevale su di essa, in modo che, sul piano dell'effettività sanzionatoria, l'aggravante risulta tamquam non esset (Sez. Un. 18 giugno 1991, n. 17; Sez. 1, 21 maggio 1992, n. 2303, n. 2303; Sez. 1, 14 ottobre 2008, n. 43019, nonché Sez. 1, 26 giugno 1993, n. 1294, tutte relative a fattispecie concernenti l'applicabilità dell'indulto).
2. Alla luce di questi principi il provvedimento impugnato si fonda su un'erronea interpretazione della legge penale, laddove ha ritenuto che il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche non abbia determinato un'applicazione della recidiva stessa e che, quindi, non sussistessero le condizioni in astratto stabilite dall'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c). S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente comunicazione al Procuratore della Repubblica di Foggia per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011