Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata - circostanza che comporta il divieto di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen. - non è necessario che essa abbia determinato un aggravamento del trattamento punitivo, essendo sufficiente che essa abbia paralizzato gli effetti della concessione d'attenuanti, impedendo la diminuzione di pena ad esse correlata.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 43019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43019 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
43019/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/10/2008
SENTENZA
N. 266808 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO CONSIGLIERE
N. 010444/2008 2.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA "I
3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO "
4.Dott. VECCHIO MASSIMO "
te ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di FIRENZE
nei confronti di:
1) CC AT N. IL 09/12/1965 avverso ORDINANZA del 19/02/2008
TRIBUNALE di FIRENZE
sentita la relazione fatta dal Consigliere
VECCHIO MASSIMO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr
میل
Udienza del 14 ottobre 2008 Ricorso n. 10.444/2008 R.G.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Francesco
Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repub- blica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Rileva
1.- Con ordinanza, deliberata il 19 febbraio 2008 e depositata in pari data, il Tribunale di Firenze, in composizione monocra- tica e in funzione di giudice della esecuzione, accogliendo l'incidente proposto da CI AT, condannato, giusta sentenza di quel Tribunale, 29 settembre 2007 (irrevocabile dal
16 ottobre 2007), alla pena della reclusione in anni uno (e del- la multa in euro duecento), pel delitto di furto aggravato nel concorso di circostanza attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva reiterata, ha revocato l'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero il 30 novembre 2007 e ha disposto la liberazione del condannato.
Il Tribunale ha motivato: nei confronti di CC agli arresti domiciliari al momento della carcerazione, si applica la so- spensione della esecuzione, in quanto la pena detentiva è infe- riore a tre anni;
né, in relazione alla recidiva reiterata, ritenuta nella sentenza di condanna, ricorre il divieto della sospensio- ne, previsto dall'articolo 656, comma 9, C.P.P.; tale divieto pre- suppone che la recidiva sia stata "applicata"; e, perché la reci- diva possa considerarsi "applicata", è necessario che la stessa abbia comportato un aumento della pena;
in tal senso la giuri- sprudenza di legittimità ha affermato, giusta sentenze del 26 giugno 2007, n. 29.989, e del 16 novembre 2006, n. 42.403, la necessità che la recidiva abbia "prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata"; nella specie, invece, per effetto del giudizio di equivalenza, la recidiva non ha comportato nessun aumento della pena e, peraltro, “ha contribuito al bilanciamento" (con le attenuanti generiche) non "da sola", bensì in concorso con le altre aggravanti ritenute.
2 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 14 ottobre 2008 Ricorso n. 10.444/2008 R.G. 3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 5 giugno 2008, previa analisi della distin- zione tra la dichiarazione e la applicazione della recidiva alla stregua della novella 5 dicembre 2005 n. 251, confuta la tesi del giudice a quo, circa la negazione della applicazione della recidiva, e argomenta: la recidiva “in tanto può ritenersi applicata, in quanto abbia prodotto un effetto giuridico;
è arbi- trario limitare l'effetto giuridico solo all'aggravamento di pena”, ben potendo lo stesso consistere "nella mancata diminuzione della pena, nel caso di equivalenza delle circostanze", in quanto anche in tal caso “la recidiva incide sulla entità della pena"; soccorre, inoltre, il criterio ermeneutico sistematico offerto dall'articolo 69, comma 4, del Codice Penale che accomuna nella previsione di permesso, le comparazioni di prevalenza o di equivalenza della recidiva reiterata, e, invece, discrimina, nella opposta previsione di divieto, la comparazione di "su- bvalenza" della recidiva de qua (ovverosia di prevalenza delle attenuanti); sussiste, infine, l'interesse del Pubblico Ministero alla impugnazione.
4. Il ricorso è fondato.
Con specifico riferimento alla materia del condono, concesso ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 334, e alla clausola di e- sclusione del beneficio prevista dall'articolo 3, comma 1, lette- ra b), numero 1 del provvedimento, in relazione alla applica- zione delle aggravanti di cui all'articolo 74 della legge 22 di- cembre 1975, n. 685, questa Corte, a Sezioni Unite, ha fissato il principio di più generale portata, opportunamente ricordato dal Procuratore generale concludente, secondo il quale "una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che ricono- sciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di ag- gravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, ai sensi dell'art. 69 Codice Penale, un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare u- n'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzio- ne di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato;
in- vece non è da ritenere applicata l'aggravante solo allor- quando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraf- fà, in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggra- vante risulta tamquam non esset" (18 giugno 1991, n. 17, Grassi, massima n. 187856).
ما 3 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 14 ottobre 2008 Ricorso n. 10.444/2008 R.G.
Ora, poiché nella specie, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, la recidiva reiterata è stata ritenuta e alla
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luce del citato principio – è stata pure applicata, avendo con- corso con le altre aggravanti a bilanciare, in termini di equiva- lenza, le attenuanti generiche e a impedire, pertanto, la dimi- nuzione della pena (altrimenti conseguente per effetto del rico- noscimento di queste ultime), opera il divieto della sospensione della esecuzione stabilito dall'articolo 656, comma 9.
سول Lage impugnata è, pertanto, viziata dalla erronea appli- cazione della legge penale.
Conseguono l'annullamento senza rinvio della ordinanza im- pugnata e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso di competenza.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e dispone la tra- smissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.
Così deciso, in Roma, addì 14 ottobre 2008.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Massimo Vecchio) (Edoardo Fazzjoli) Astations Vecchio i
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, mediante atto recante la data del 28 febbraio 2008, col quale, implicitamente denunziando, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), C.P.P., inosser- vanza o erronea applicazione della legge penale, obietta che "il giudizio di equivalenza non ha escluso l'operatività della recidi- va che, viceversa, ha prodotto concreti effetti, impedendo alla at- tenuante di svolgere la sua funzione di alleviamento della pe- na".
1 8 NOV. 2008
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