Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, sicché non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti, poiché entrambe le circostanze costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento "post delictum", che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 237 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 237 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ZAZA CARLO SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Abbrescia Alessandro, nato a Bari il 27/05/1978 2. Abbrescia Paolo, nato a Bari il 23/12/1975 3. Abbrescia Paolo, nato a Bari il 07/09/1983 4. Campanale Michele, nato a Bari il 24/06/1986 5. Morea Giuseppe, nato a Bari il 1'08/07/1976 6. Venerino Giuseppe, nato a Bari il 15/04/1982 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 19/04/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2010, n. 29626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29626 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI IO - Presidente - del 11/03/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA FR A. - Consigliere - N. 561
Dott. FAZIO NA Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 16454/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CA FR, nato l'[...] a [...];
2. NN GI, nato il [...];
3. NN IO, nato il [...] a [...];
4. UO MI, nato il [...] a [...];
5. CO CE nato il [...] a [...];
6. UO GR, nata il [...] a [...];
7. ON IC, nata il [...] a [...];
8. NE NE, nata il [...] a [...];
9. DE TI NA, nata il [...] a [...];
10. OC FR, nato il [...] a [...];
11. FI NT, nato il [...] a [...];
12. DE AL IO, nato il [...] a [...];
13. ER FR, nato il [...] a [...];
14. PE DI, nato il [...] a [...];
15. CH AN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 10 luglio 2008 n. 1300;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. RIELLO GI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del RI;
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del IA;
l'inammissibilità degli altri ricorsi (di quello della NE per rinuncia);
Sentita l'arringa dei difensori, avv. ARICÒ Giovanni per MA GI e, come sost. proc. dell'avv. Massimo Chiusolo, per NT RE;
avv. Giancarlo CHIARIELLO per RI FR;
avv. Andrea MELPIGNANO per MA IO, IC TI e G. De LO, e quale sost. proc. dell'avv. Giuseppe Benvestito, per DI PE e HI FR;
avv. Giuseppe Stefano PERRONE per MI UO e LO GR;
avv. Maria Pia VIGILANTE per CE IA e, quale sost. proc. dell'avv. Luciano Garofalo per NA De NT, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21 maggio 2007 n. 511 il G.u.p. del Tribunale di Bari dichiarava FR RI, MA GI, MA IO, MI UO, IA CE, GR UO, IC TI, NE NE, De NT NA, FR CC, NT RE, De LO IO colpevoli del reato a) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 per esserci associati fra loro, in numero superiore a dieci, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 e, in particolare per avere, a seconda dei ruoli rivestiti e di seguito delineati, acquistato, trasportato, procurato ad altri, consegnato o, comunque, illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, hashish che veniva illecitamente rivenduta dagli associati a diversi acquirenti, alcuni di questi a loro volta spacciatori, che la piazzavano sui mercati di Bari e Modugno e precisamente: FR RI dirigeva e promuoveva e organizzava l'associazione curando la gestione delle piazze di Bari e Modugno;
MA IO, MA GI, De LO IO, si occupavano dell'organizzazione e della gestione dello spaccio delle sostanze stupefacenti provvedendo agli acquisti ed al trasporto di grossi quantitativi di sostanza stupefacente;
NE NE, TI IC e LO GR partecipavano all'associazione coadiuvando abitualmente gli organizzatori nelle operazioni di acquisto, trasporto e occultamento dello stupefacente nonché nella cessione dello stesso a occasionali acquirenti;
RE NT, IA CE, De NT NA partecipavano all'associazione provvedendo allo spaccio dello stupefacente in Modugno;
CC FR partecipava all'associazione provvedendo allo spaccio nel territorio di Noicattaro: IA CE e LO MI, già referenti dell'associazione in qualità di delegati alla gestione del traffico in Modugno, nel corso della detenzione presso la Casa Circondariale di Foggia, avvalendosi della cooperazione di UO GR e De NT NA, ricevevano lo stupefacente e provvedevano alla cessione a terzi dello stesso all'interno della predetta struttura carceraria;
reato commesso in Bari, Modugno e Foggia dal luglio 2003 al maggio del 2004.
Più specificatamente:
RI FR colpevole del reato a lui ascritto al capo a) dell'imputazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, di cui escludeva la natura reiterata, e applicata la diminuente di rito, lo condannava alla pena complessiva di 14 reclusione;
MA IO colpevole anche dei reati a lui ascritti capi v), z) e A6) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione fra gli stessi, considerato più grave quello associativo di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti contestate in relazione a quest'ultimo reato, ed applicata la diminuente di rito, lo condannava alla complessiva pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione, di cui dichiarava estinti per indulto un anno e quattro mesi interamente riferibili ai reati- fine suddetti;
MA GI colpevole anche dei reati a lui ascritti sub d), e), g), h), i), o), p), q), s), u), v), z) ed A5) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione fra gli stessi, considerato più grave in concreto quello associativo di cui al capo a), nonché concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti contestate in relazione a quest'ultimo reato, e applicata la diminuente di rito, lo condannava alla pena complessiva di sedici anni e due mesi di reclusione, di cui dichiarava estinti per indulto anni tre, interamente riferibili ai reati-fine suddetti;
UO MI colpevole del reato a lui ascritto al capo a) dell'imputazione e, valutate le aggravanti contestate e applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di tredici anni otto mesi e tredici giorni di reclusione;
IA CE colpevole del reato a lui ascritto al capo a) dell'imputazione e, concessegli le attenuanti generiche e l'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 valutate come equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate nonché applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione;
De LO IO colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), s), u) e A5) dell'imputazione e ritenuta la continuazione fra gli stessi, considerato di essi più grave il reato associativo di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate in relazione a quest'ultimo reato e applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena complessiva di sedici anni di reclusione, di cui dichiarava estinti per indulto anni 2, interamente riferibili ai reati-fine suddetti;
UO GR colpevole dei reati a lei ascritti sub capi a), f), i), n), o), q), s), t), Al) A3), A2) A4) ed A5) dell'imputazione e ritenuta la continuazione tra gli stessi, considerato di essi più grave in concreto quello associativo di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate in relazione a quest'ultimo reato e applicata la diminuente del rito, la condannava alla pena complessiva di sedici anni di reclusione, di cui dichiarava estinti per indulto due anni e otto mesi, interamente riferibili ai reati-fine suddetti;
TI IC colpevole dei reati a lei ascritti sub capi a), d), f), g), i) e o) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, considerato di essi più grave quello associativo sub capo a), concesse le attenuaci generiche equivalenti alle aggravanti contestate in relazione a quest'ultimo reato e applicata la diminuente di rito, la condannava alla pena complessiva di nove anni e quattro mesi di reclusione, di cui dichiarava estinti per indulto anni due, interamente riferibili ai reati-fine suddetti;
NE NE colpevole dei reati a lei ascritti ai capi a), s) e A5) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione fra gli stessi, considerato di essi più grave il reato associativo di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate in relazione a quest'ultimo reato e applicata la diminuente del rito, la condannava alla pena complessiva di cinque anni e quattro mesi, di cui dichiarava estinti per indulto dieci mesi e venti giorni, interamente riferibili ai reati-fine suddetti;
De NT NA colpevole dei reati a lei ascritti ai capi a), n) e A2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, considerato di essi più grave quello associativo sub capo a), concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 7, prevalenti sulle aggravanti contestate in relazione a quest'ultimo delitto e applicata la diminuente del rito, la condannava alla pena complessiva di tre anni e quattro mesi di reclusione di cui dichiarava estinti per indulto cinque mesi e ventitrè giorni di reclusione, interamente riferibili ai reati-fine suddetti;
CC FR colpevole del reato a lui ascritto al capo z) dell'imputazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, di cui dichiarava estinti per indulto anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
RE NT colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a) e A4) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, considerato di essi più grave quello di cui al capo a), concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate in relazione a quest'ultimo reato e applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena complessiva di sette anni e quattro mesi di reclusione, di cui dichiarava estinti per indulto mesi otto, interamente riferibili al reato-fine suddetto;
HI FR colpevole del reato a lui ascritto al capo n) dell'imputazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
PE DI colpevole del reato a lui ascritto al capo n) dell'imputazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, di cui dichiarava estinti per indulto tre anni di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
CH AN colpevole del reato a lui ascritto al capo e) dell'imputazione e, qualificato il fatto come rientrante nell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 nel testo previgente, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di dieci mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, interamente estinti per indulto;
Disponeva nei confronti di tutti i condannati le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per due anni;
nei confronti di RI FR, MA IO, MA GI, UO MI, IA CE, De LO IO, UO GR, TI IC, NE NE e RE NT le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata delle pene detentive loro rispettivamente inflitte e, nei confronti di De NT NA, CC FR, HI FR e PE DI la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; nonché applicava, a pene principali espiate, la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello il RI, MA GI, IO MA, UO MI, CE IA, il De LO, GR UO, la
TI, la NE, la De NT, l'ES, il
CC, RI IA, il RE, la LA, il RE, CO RI UO, la UR, il
HI, il PE e il CH.
Con sentenza del 10 luglio 2008 n. 1300 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la pena inflitta a FR RI ad anni quattordici di reclusione;
a MI UO ad anni dieci e mesi otto di reclusione;
a IO De LO ad anni quindici di reclusione, dichiarando detta pena condonata nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione;
a GR UO ad anni nove e mesi quattro di reclusione;
a IC TI ad anni otto di reclusione, dichiarando detta pena condonata nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ex L. n. 241 del 2006; a NE NE ad anni 5 di reclusione, dichiarando detta pena condonata nella misura di mesi sei e giorni venti di reclusione ex L. n. 241 del 2006; a NA De NT, previa concessione dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, ad anni due e mesi sei di reclusione, dichiarando detta pena condonata nella misura di mesi due di reclusione L. n. 241 del 2006; a CE IA, previo riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche nonché dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 4, comma 7, ad anni due e mesi otto di reclusione;
a CC
FR, riconosciuta quanto al capo z) l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenuta unitamente alle già
riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ad anni uno e mesi quattro di reclusione e Euro 4.000,00 di multa;
dichiarando detta pena interamente condonata ex L. n. 241 del 2006; a DI PE ritenute prevalenti le già riconosciute attenuanti generiche, ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa;
dichiarando condonata interamente la pena detentiva e quella pecuniaria nella misura di Euro 10.000,00 di multa ex L. n. 241 del 2006; a CH AN, riconosciuta quanto al capo e) l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a mesi otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa;
dichiarando detta pena interamente condonata ex L. n. 241 del 2006. Confermava la sentenza impugnata nei confronti di MA IO, GI MA, NT RE, e HI FR.
Revocava le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida nei confronti di IA CE, della De NT, IA RI, del CC, UO CO RI e del PE.
Confermava in tutte le restanti statuizioni la sentenza impugnata. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il RI, GI MA, MA IO, LO MI, il IA, GR LO, la TI, la
NE, la De NT, il CC, il RE, il De
LO, il HI, il PE e il CH, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
il RI.
1. violazione degli artt. 191 e 438 c.p.p., art. 441 c.p.p., commi 1 e 4, artt. 421, 422, 64, 495, 503, 208 c.p.p. e sgg., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179, 190, 190 bis, 493 e 494 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c) perché la, sentenza della Corte di merito è
incorsa nel vitium in procedendo di ritenere utilizzabili ai fini della decisione i risultati degli interrogatori dei coimputati IA e De NT, richiesti e disposti irritualmente dal G.u.p. dopo l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato;
allorché qualsiasi integrazione probatoria, in difetto della richiesta dell'imputato e della prova contraria del P.M., doveva ritenersi interdetta;
2. violazione dell'art. 417 c.p.p., lett. b), artt. 423, 441 bis e 521 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c) e dell'art. 192 c.p.p., comma 3, artt. 195 e 267 c.p.p., e sgg. (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)
perché il Giudice di merito ha violato e travalicato i limiti temporali dell'imputazione di cui al capo a), pretendendo di individuare e recuperare elementi di prova a carico del ricorrente in fatti o comportamenti che si collocano al di fuori del periodo incriminato, secondo la contestazione dal mese di luglio 2003 al mese di maggio 2004, e che quindi sono del tutto irrilevanti e insignificanti ai fini della ricostruzione del fatto e della qualificazione della condotta in quanto vi sono comprese circostanze e comportamenti inediti, sopraggiunti solo nel quadro dell'interrogatorio inutilizzabile dei due coimputati, i quali hanno effettuato chiamate di correo fondate su attestazioni de relato, non confermate, senza un giudizio motivato di attendibilità e senza riscontri individualizzanti;
circostanze e condotte anteriori al mese di luglio del 2003 e mai contestate in precedenza al ricorrente, in violazione dei diritti della difesa;
mancano di conseguenza elementi dimostrativi dell'affiliazione del RI, peraltro negata dal collaboratore IA, il quale non aveva inserito il ricorrente nell'elenco da lui fornito al P.M. durante l'interrogatorio dell'11 luglio 2006, e comunque non autonomamente deducibile dal rapporto di parentela col padre, NT RI;
3. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e), art. 267 c.p.p. e sgg., e art. 192 c.p.p., comma 1 (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) nonché dell'art. 546 c.p.p., lett. e) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art.416 bis c.p. (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) perché il Giudice di merito ha arbitrariamente sovrapposto e fatto coincidere gli indici rivelatori e i criteri di accertamento di un sodalizio di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) con quelli della diversa organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art.74), pretendendo, nonostante l'autonomia delle due figure di reato associativo, di trarre elementi indiziari, idonei a collocare il ricorrente all'interno della seconda associazione, da alcune forme di comportamento o di intervento proprie, tipiche ed esclusive della fenomenologia di stampo e di estrazione mafiosa (inquadramento gerarchico, diritto alla spartizione (c.d. spartenza) dei proventi dell'attività associativa) estranei all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, nella quale sono ricollegabili a rapporti diversi, di amicizia e di solidarietà;
4. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) nonché degli artt. 62 bis, 133 e 69 c.p. e difetto assoluto di motivazione (art.606 c.p.p., lett. c) ed e) per omessa valutazione, ai fini del trattamento sanzionatorio e del suo adeguamento ai principi costituzionali di rieducazione della pena, di più indici fra quelli indicati nelle norme citate, nonché della posizione marginale del ricorrente, ritenuto dirigente del sodalizio solo sulla base delle sue visite di vicario del padre, senza riferimento ai compiti concretamente svolti e funzionali alla vita e al conseguimento dei fini del sodalizio catalogabili nel paradigma della prima parte del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, tra i quali non rientra il legame monopolistico con il gruppo relativo all'approvvigionamento della droga, in quanto la compagine si riforniva da più fonti diverse;
MA GI.
1. contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (art. 606 c.p.p., lett. e), essendo evidente che la Corte di merito ha sovrapposto all'ipotesi di concorso nel reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 quella del reato associativo ex art. 74 cit., in quanto il quadro indiziario ha dimostrato solo l'esistenza di episodi di spaccio di stupefacenti, posti in essere a volte autonomamente, altre volte in concorso e altre volte ancora in cooperazione con altri soggetti estranei alla presunta associazione;
tanto si deduce 1) dall'analisi delle intercettazioni relative ad ogni singolo episodio di traffico, laddove gli imputati discutono della c.d. spartenza, ogni volta in modo diverso e secondo criteri di partecipazione e di proporzione sempre diversi;
2) dai rapporti conflittuali fra IO MA e MA GI per via della predetta spartenza - in quanto il primo vorrebbe dividere il guadagno dello spaccio di hashish con ZZ MA, lasciando fuori il fratello, che si sarebbe dovuto accontentare dei proventi dello spaccio di cocaina ed eroina - a dimostrazione dell'assenza dell'affectio societatis;
3) dall'impossibilità di desumere dal rapporto di parentela e dalle condotte conseguenti, ispirate dai vincoli familiari, la prova della stabilità dei rapporti propria dell'associazione criminale;
2. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine all'individuazione del ruolo di organizzatore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti in capo al ricorrente con riferimento al compito di tenere i rapporti con altri gruppi criminali, e, in particolare, con quello della zona Madonnella attraverso i contatti a) con tal OL BE, in difetto di prova dell'appartenenza di quest'ultimo a quest'ultimo gruppo e, comunque, in presenza di intercettazioni di conversazioni fra il BE Pa. e altri indagati come AN NA e monti nunzio, che valgono a escludere l'esclusività dei rapporti col MA;
b) ai contatti fra quest'ultimo e tale RR FR, la cui identificazione è stata affidata a un improvvisato riconoscimento vocale, in difetto di prova dell'appartenenza di quest'ultimo ad altro gruppo criminale;
senza considerare l'intercambiabilità dei ruoli, riconosciuta dalla stessa Corte, tra GI MA e la TI;
3. manifesta mancanza di motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, esclusa in base al ruolo organizzativo del ricorrente, elemento già considerato nella determinazione della pena e non ulteriormente valutabile nel giudizio di comparazione delle circostanze;
MA IO.
1. contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (art. 606 c.p.p., lett. e) essendo evidente che la Corte di merito ha sovrapposto all'ipotesi di concorso nel reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 quella del reato associativo ex art. 74 cit., in quanto il quadro indiziario ha dimostrato solo l'esistenza di episodi di spaccio di stupefacenti, posti in essere a volte autonomamente, altre volte in concorso e altre volte ancora in cooperazione con altri soggetti estranei alla presunta associazione;
tanto si deduce 1) dall'analisi delle intercettazioni relative ad ogni singolo episodio di traffico, laddove gli imputati discutono della c.d. spartenza, ogni volta in modo diverso e secondo criteri di partecipazione e di proporzione sempre diversi;
2) dai rapporti conflittuali fra MA IO e MA GI per via della predetta spartenza - in quanto il primo vorrebbe dividere il guadagno dello spaccio di hashish con ZZ MA, lasciando fuori il fratello, che si sarebbe dovuto accontentare dei proventi dello spaccio di cocaina ed eroina - a dimostrazione dell'assenza dell'affectio societatis;
3) dall'impossibilità di desumere dal rapporto di parentela e dalle condotte conseguenti, ispirate dai vincoli familiari, la prova della stabilità dei rapporti propria dell'associazione criminale;
2. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine all'individuazione del ruolo di organizzatore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti in capo al ricorrente, senza tenere conto 1) della sua indisponibilità della cupa (il nascondiglio della droga), che il fratello MA GI cambiava senza dirglielo;
2) della circostanza che UO MI e CE IA, indicati insieme con lui nella conversazione intercettata fra GR UO e De NT NArita come i perni dell'associazione, erano stati condannati come semplici partecipi;
3)della carcerazione pressoché costante del ricorrente nel periodo in contestazione e della condanna per un unico episodio specifico, nell'impossibilità di esercitare il ruolo attraverso l'operatività della moglie e del fratello, attesa l'esistenza dei contrasti con quest'ultimo e di iniziative autonome assunte da altri affiliati;
3. manifesta mancanza di motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, esclusa in base al ruolo organizzativo del ricorrente, elemento già considerato nella determinazione della pena e non ulteriormente valutabile nel giudizio di comparazione delle circostanze;
UO MI e UO GR.
1. illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione delle norme procedurali perché la Corte d'appello ha ritenuto il ricorrente coinvolto nell'attività associativa benché lo stesso nel periodo in contestazione fosse detenuto, considerando provato per mezzo delle conversazioni intercettate sull'utenza di GR UO il meccanismo del traffico di droga dall'esterno all'interno del carcere realizzato tramite i colloqui con i familiari anche se le perquisizioni ripetute avevano dato esito negativo e le conferme dei collaboratori di giustizia CE IA e De NT NA erano state smentite dall'attestazione del direttore del carcere in ordine all'impossibilità che la UO deponesse in un cestino nei bagni delle donne una panetta di hashish, che il detenuto addetto alla pulizia provvedeva a ritirare e a consegnare al ricorrente, perché il bagno era unico, il detenuto addetto alle pulizie sorvegliato a vista e la data e l'orario delle perquisizioni, non conosciuto in anticipo;
il IA.
1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4 (art.606 c.p.p., lett. e) perché il Giudice di secondo grado, pur prendendo atto che il ricorrente è rimasto detenuto per tutto il periodo in contestazione, ha tuttavia escluso che con la privazione della libertà personale si sia rescisso il legame associativo dell'imputato, risalente a periodi precedenti alla detenzione, benché le conversazioni intercettate non abbiano offerto alcun elemento in tal senso e che non vi sia alcuna prova del suo coinvolgimento nel traffico all'interno del carcere, laddove si dice che del IA che voleva solo fumare;
inoltre, la sentenza non fornisce alcuna motivazione della sussistenza delle aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 3 e 4, considerando che la detenzione del ricorrente preclude qualsiasi possibilità di utilizzazione di armi da parte sua;
2. violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 (art. 606 c.p.p., lett. e) perché la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto di non concedere al ricorrente la diminuente speciale del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 benché la formale contestazione dell'aggravante del
D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non sia ostativa all'applicazione di essa, attesa l'effettiva dissociazione dall'associazione, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nell'attività illecita del traffico di stupefacenti;
3. violazione degli artt. 29 e 32 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) perché la sentenza impugnata ha confermato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, pur avendo ridotto la pena detentiva inflitta in primo grado al di sotto del limite per cui è prevista la revoca de iure;
4. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 (art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto di motivazione in ordine alla conferma delle pene accessorie del divieto di espatrio per due anni e della sospensione della patente di guida per due anni, senza riferimento alla personalità dell'imputato, al fatto da lui commesso e al nesso strumentale dei provvedimenti con i delitti commessi;
5. violazione degli artt. 228 e 229 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto di motivazione in ordine alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, in contrasto con la decisione del IA di collaborare con la giustizia;
la TI.
1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art.606 c.p.p., lett. e) in ordine alla sussistenza del reato di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quanto il quadro indiziario ha dimostrato solo l'esistenza di episodi di spaccio di stupefacenti, posti in essere a volte autonomamente, altre volte in concorso e altre volte ancora in cooperazione con altri soggetti estranei alla presunta associazione;
tanto si deduce dall'esclusione dell'affectio societatis attestata 1) dall'analisi delle intercettazioni relative ad ogni singolo episodio di traffico, 2) dai rapporti conflittuali fra IO MA e MA GI 3)
dall'impossibilità di desumere dal rapporto di parentela e dalle condotte conseguenti, ispirate dai vincoli familiari, la prova della stabilità dei rapporti propria dell'associazione criminale;
2. manifesta mancanza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, esclusa in base all'unico precedente definitivo, elemento già considerato nella determinazione della pena e non ulteriormente valutabile nel giudizio di comparazione delle circostanze, peraltro in difetto della contestazione della recidiva reiterata;
la NE.
1. errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 e conseguente difetto di motivazione in ordine all'aggravante del quarto comma del predetto articolo, applicata nel computo della pena, unitamente alla mancata concessione dell'indulto, sul mero presupposto della disponibilità da parte di solo alcuni degli associati di armi comuni da sparo, senza alcun riscontro di carattere soggettivo nei confronti della ricorrente;
la De NT.
1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2, 3 e 4 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché il Giudice d'appello ha individuato gli elementi necessari per la configurazione del reato associativo a) nella mera conoscenza del lessico gergale dell'associazione; b) nei contenuti, nonché nella lunghezza dei colloqui della De NT con la UO, ritenuti di indubbio interesse associativo;
c) nei riferimenti alla De NT che la UO avrebbe sovente fatto parlando con altri, senza considerare, peraltro, che i rapporti con quest'ultima si erano sviluppati nel segno dell'amicizia; che i rapporti con RE NT, dal quale secondo le intercettazioni riceveva Euro 50,00 la settimana, si basavano sul fatto che questi era figlioccio del IA, suo convivente, per cui non sussistevano gli elementi essenziali del reato associativo, ne' delle aggravanti contestate, escluse dalla sua non consapevolezza del numero degli associati e della disponibilità di armi comuni da sparo;
2. violazione degli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché la colpevolezza della ricorrente in ordine al reato-fine contestato al capo n) dell'imputazione in base a) del viaggio da lei fatto in compagnia della UO per andare alla Casa circondariale di Foggia;
b) nella lunga conversazione intercorsa fra le due, durante la quale la De NT avrebbe fatto trapelare il suo concorso nel reato;
c) nel termine noi usato dalla UO conversando con la moglie di altro detenuto, ritenuto un'allusione al coinvolgimento della De NT, benché la collaboratrice abbia spiegato che a seguito di questa esperienza non aveva più portato droga al carcere al IA;
3. violazione dell'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché la colpevolezza della ricorrente in ordine al reato contestato al capo a2) dell'imputazione si fonda sostanzialmente sulla ricostruzione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, benché da queste emerga l'atteggiamento dissociativo della De NT, che si era rifiutata alla richiesta del RE di recapitare della droga alla UO;
4. violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto di non concedere alla ricorrente la diminuente speciale del D.L. n.152 del 1991, art. 8 benché la formale contestazione dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non sia ostativa all'applicazione di essa, attesa l'effettiva dissociazione dall'associazione, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nell'attività illecita del traffico di stupefacenti;
il CC.
1. inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (art. 606 c.p.p., lett. b) perché al ricorrente, imputato d'aver ricevuto gr. 5 di cocaina, doveva essere contestato dell'art. 73 cit. il comma 1 bis;
2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla quantificazione della pena, in quanto
- riconosciuta l'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in considerazione dell'unicità dell'episodio accertato e del modesto quantitativo di stupefacente - non trova giustificazione la pena applicata di tre anni a fronte del minimo di due anni di reclusione;
il RE.
1. violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., nonché art. 125 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c), d) ed e) con riferimento al reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato al capo a), del quale il RE è stato ritenuto colpevole in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IA CE e NA De NT, i quali lo hanno indicato come colui che gestiva la piazza di Modugno in assenza del IA, senza considerare che i fatti riferiti dai collaboratori sono stati da loro appresi dallo stesso RE, senza riscontri e in assenza di una verifica di attendibilità della De NT, che ha appreso i fatti riferiti dal marito IA, col quale aveva ripreso la convivenza prima di deporre in tribunale;
2. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, (art. 606 c.p.p., lett. c), d) ed e) perché illegittimamente i Giudici
d'appello hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante della dotazione di armi, risultate da singoli episodi isolati, della quale non si è comunque dimostrato che il RE avesse la consapevolezza;
3. violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. nonché art. 125 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c), d) ed e) con riferimento al reato contestato al capo a4), perché la colpevolezza del RE per il reato contestato al capo a4) è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni contraddittorie di GR UO, che nelle intercettazioni telefoniche ha indicato il padre, e non il ricorrente, come colui che ha portato la panetta di hashish nelle carceri di Foggia;
4. violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. in rapporto all'art. 125 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c), d) ed e) per omessa motivazione del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche concesse, in considerazione dell'incensuratezza del RE e le modalità e il ruolo da lui svolto nella commissione del delitto a lui addebitato;
il De LO.
1. violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art.606 c.p.p., lett. e) e art. 546 c.p.p., lett. e) in relazione alla condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 perché, anche se fosse provato il concorso nelle tre forniture che hanno dato luogo alla contestazione dei reati-fine di cui ai capi s), u) e a5), non si potrebbe ritenere l'esistenza di un vincolo associativo permanente con i presunti spacciatori, ne', quindi, un ruolo del concorrente nei predetti reati di organizzatore e di finanziatore dell'associazione;
2. motivazione illogica e incongrua in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, motivata solo sulla base di precedenti e carichi pendenti, che avrebbero giustificato il diniego delle generiche, ma non il giudizio di equivalenza;
il HI e il PE.
1. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) anche in relazione a specifici atti del processo, perché la Corte di merito non ha preso in considerazione le censure mosse con l'atto d'appello, limitandosi a riportare alcuni passaggi delle risultanze probatorie già sconfessate nell'atto difensivo;
inoltre, in alcuni passaggi è evidente un travisamento del fatto, dal quale poi scaturisce un difetto di motivazione in ordine alla presunta attività di spaccio posta in essere dal HI e all'esatta individuazione dei due ricorrenti;
il CH.
1. erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione perché il secondo Giudice ha rigettato il motivo d'appello relativo alla mancanza di motivazione riguardo sia alla prova dell'identificazione del CH, sia alla non ricorrenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per considerare integrato il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 anche nelle forme dell'offerta e della messa in vendita, sostituendosi al Giudice di primo grado nel motivare tecnicamente la condanna, in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum;
2. erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione perché, mentre il primo Giudice ha ignorato la questione della sussistenza degli elementi necessari per la configurazione del reato contestato sotto il profilo dell'offerta e della messa in vendita - quantità, qualità e prezzo della sostanza come oggetto di uno specifico accordo fra le parti, in presenza del quale soltanto può mancare la traditio, altrimenti richiesta - il Giudice d'appello ha ritenuto di integrare la motivazione mancante, individuando i predetti elementi tuttavia con motivazione carente ed erronea. Col primo motivo di ricorso il RI ripropone un'eccezione già motivatamente disattesa dal Giudice d'appello, il quale - in conformità con l'orientamento giurisprudenziale in materia (Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2004 n. 19103; Sez. 6^, 5 maggio 1998 n. 8442 - ha ritenuto l'interrogatorio dell'imputato legittimo e compatibile con il rito speciale del giudizio abbreviato in forza del rinvio operato dall'art. 441 c.p.p., comma 1 alle disposizioni dell'udienza preliminare, in quanto applicabili, con esclusione degli artt. 422 e 423 c.p.p., e, quindi, anche all'art. 421 c.p.p., il quale al comma 2 stabilisce che l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee o chiedere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 63 e 64 c.p.p.. Seguendo quell'orientamento la sentenza d'appello ha affermato che l'imputato vanta un vero e proprio diritto ad essere interrogato, anche se la richiesta non è stata avanzata all'atto della scelta del giudizio abbreviato, purché prima dell'inizio della discussione purché non risultino alterate le regole del contraddittorio (Cass., Sez. 6^, 15 gennaio 2007 n. 12245, ric. Abaticchio;
Sez. 6^, 7 novembre 2001 n. 937), sicché è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, l'ordinanza del giudice che, dopo aver accolto la richiesta di rito abbreviato non subordinata a integrazione probatoria, non ammette l'imputato all'interrogatorio (Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2006 n. 7574; Sez. 4^, 22 gennaio 2007 n. 8363, ric. Pedatella). Nè vi è ragione di ritenere che le dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio siano utilizzabili soltanto nei suoi confronti, perché la prescrizione del rispetto delle norme degli artt. 64 e 65 c.p.p., contenuta nell'art. 421 c.p.p., comma 2 riguarda il presupposto per l'utilizzabilità di tali dichiarazioni anche nei confronti dei terzi.
Correttamente, pertanto, la decisione impugnata ha ritenuto l'infondatezza della tesi del ricorrente, basata sull'incompatibilità dell'interrogatorio dell'imputato con la scelta del rito abbreviato e, comunque, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio esclusivamente nei suoi confronti.
Nella specie la sentenza impugnata ha accertato che l'interrogatorio degli imputati IA e De NT, i quali il 18 ottobre 2006, giorno prima dell'udienza, hanno deciso di collaborare con la giustizia, si è svolto con applicazione delle regole processuali e, in special modo, di quelle poste dagli artt. 64 e 65 c.p.p. e nel rispetto del contraddittorio fra le parti.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Del pari infondato è il secondo motivo.
Nel sistema processuale non si registra alcuna preclusione all'utilizzazione come elementi di prova di fatti acquisiti in tempi diversi da quello di commissione del reato, e quindi non è neppure configurabile una correlazione fra mezzo di prova e accusa contestata e, quindi, nessuna lesione dei diritti della difesa, ponendosi soltanto il problema sostanziale di pertinenza al reato e di rilevanza sotto il profilo probatorio.
E infatti il motivo in esame si risolve nella critica alla valutazione di singole prove eseguita in sede di merito e con la prospettazione di valutazioni alternative, inammissibili nel giudizio di legittimità.
Il terzo motivo è anch'esso privo di fondatezza.
Tanto l'associazione di tipo mafioso quanto l'associazione dedita al traffico di stupefacenti sono reati a forma libera, per cui, al di là degli elementi tipici richiesti dalla fattispecie normativa, i cd. indici rivelatori, costituiti essenzialmente da dati di derivazione sociologica e da acquisizioni desunte da massime di esperienza, sono solo elementi empirici, di per sè carenti di valore giuridico benché non privi di valenza probatoria.
Tali indici rivelatori, come criteri di accertamento, sono solo strumenti di indagine, rivolti a fenomeni associativi aventi caratteri strutturali comuni e provenienza da gestioni criminali essenzialmente unitarie, sicché la loro specificità si trasferisce sui risultati probatori che ad essi si ricollegano nel rapporto con la concreta realtà del fenomeno criminoso.
Ne consegue che non è il semplice ricorso a tali strumenti conoscitivi che può dar luogo a vizi di motivazione deducibili come tali nel giudizio di legittimità, ma è il risultato dell'analisi eseguita con l'ausilio di essi ad essere oggetto di potenziale controllo in quella sede.
Nella specie il ricorrente, nel denunciare l'inidoneità, a suo avviso, degli strumenti di indagine da lui stesso individuati e allegati - come la c.d. spartenza, che altro non è se non la spartizione dei proventi dell'attività criminosa - non specifica quali siano i vizi logici in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella valutazione delle prove e degli indizi raccolti, per cui il difetto di motivazione da lui dedotto al riguardo si rivela infondato.
Appare, invece, inammissibile il quarto motivo, col quale il ricorrente da un canto contesta il trattamento sanzionatorio invocando i principi rieducativi dell'ordinamento costituzionale e, dall'altro, ne lamenta la determinazione in rapporto al proprio ruolo associativo, rimettendo di fatto in discussione i concreti risultati valutativi del giudizio di congruità della pena irrogata espresso motivatamente in sede di merito.
In ordine al ricorso di GI MA si osserva che la sentenza impugnata, dopo aver preso in esame i singoli reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha svolto ampia e approfondita motivazione a conferma della sussistenza dell'associazione, desunta anche dai singoli reati-fine e dalle relative prove, fra cui le conversazioni intercettate, esaminate dettagliatamente, e del ruolo di organizzatore svolto dall'imputato ricorrente, risultante dal riscontro proveniente dalle dichiarazioni dei collaboratori IA CE e NA De NT, riscontrate dalle intercettazioni, anche con riguardo ai contatti da lui tenuti con gli esponenti dei gruppi malavitosi di Borgo Antico e della Madonnella;
ruolo di organizzatore confermato anche dai contrasti interni col fratello MA IO, che non avrebbero significato al di fuori dalla comune affiliazione, in ordine alla spartizione (la famosa spartenza) dei proventi della comune attività criminosa. Tale motivazione, che riassume in modo logicamente coerente i risultati del complesso probatorio acquisito, non legittima la censura di contraddittorietà mossa dal ricorrente, il quale prospetta una diversa valutazione di profili indiziari relativi ai contenuti delle intercettazioni, alla valenza associativa dei rapporti tra i due fratelli MA e all'astratta idoneità indiziaria dei rapporti di parentela, peraltro incongrua rispetto al risultato complessivo dell'indagine.
Di conseguenza, il primo motivo del ricorso appare inficiato da manifesta infondatezza.
Lo stesso deve dirsi per il secondo motivo, col quale il ricorrente contesta rapporti con gli altri gruppi malavitosi, ampiamente documentati con precipuo riferimento alle risultanze delle conversazioni intercettate e alle attestazione dei predetti collaboratori.
Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso di GI MA, il quale lamenta che il suo ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso sia stato valutato tanto per la determinazione della pena, quanto per il diniego delle attenuanti generiche concesse, in quanto il dato del ruolo dominante da lui svolto nell'associazione è di significativo rilievo in ordine a tutte le valutazioni svolte nel processo e vi ha trovato perciò idonea considerazione.
Le argomentazioni svolte in ordine al ricorso di MA GI valgono per il ricorso di IO MA, fondato su motivi del tutto conformi e parimenti inammissibili.
Quanto al ricorso di MI UO e di UO GR si osserva che la sentenza impugnata ha svolto un'amplissima e dettagliata motivazione in ordine alle attività criminose loro ascritte, passando in rassegna tutte le fonti di prova, comprendenti anche l'attestazione del collaboratore CE IA. Le obiezioni dei ricorrenti, parziali e generiche, non valgono a confutare le prove raccolte a loro carico e a giustificare quindi il vizio di motivazione da loro eccepito, basato su elementi puramente presuntivi, come l'indicazione delle precauzioni adottate nella casa circondariale per prevenire ogni forma di traffico all'interno dell'istituto, a fronte della piena dimostrazione dell'effettivo svolgimento in concreto del traffico stesso.
Vizio che rivela perciò la sua manifesta infondatezza. Il ricorso di CE IA trova nella sentenza impugnata incontrovertibile confutazione del primo motivo, laddove si osserva che la sua colpevolezza quale partecipe dell'associazione in funzione di delegato alla gestione del traffico in Modugno ha trovato supporto univoco non solo nel complesso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ma anche nella confessione da lui resa, dichiarandosi affiliato al gruppo facente capo ad RI NT, genitore dell'attuale coimputato, e confermando la sua titolarità della piazza di Modugno.
Il Giudice d'appello ha verificato analiticamente gli elementi di prova a carico del IA, ed ha ritenuto motivatamente, sulla base della sua stessa confessione, irrilevante ai fini associativi ed anzi funzionale al traffico organizzato all'interno della casa circondariale, lo stato di detenzione dell'imputato, il quale manteneva il suo rapporto associativo e continuava a gestire mediante affiliati, come il figlioccio NT RE, il traffico di stupefacenti in Modugno.
Il primo motivo del ricorso del IA è, di conseguenza, infondato.
Alla medesima conclusione si perviene per il secondo. Infatti con la sentenza impugnata è stata riconosciuta al ricorrente l'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 per essersi efficacemente adoprato al fine di assicurare le prove del reato associativo e di reati-scopo, mentre gli era stata negata l'attenuante del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 perché non ne sussistevano i presupposti in relazione alle imputazioni a lui contestate.
La decisione è pienamente fondata, atteso che la circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8 convertito dalla L. n. 203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis c.p. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Ne deriva che essa non concorre con l'attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 7, la quale si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti;
entrambe le circostanze, infatti, costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento postdelittuoso, che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2004 n. 26637, ric. Cicciù; Sez. 1^, 21 gennaio n. 17702, ric. Di Lauro e altri).
Pertanto anche questo motivo risulta privo di fondamento. Sono invece fondati i restanti motivi del ricorso del IA. Il Giudice d'appello, riconoscendo all'appellante la prevalenza delle attenuanti generiche e l'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 7, ha ridotto la pena a due anni e otto mesi di reclusione,
trascurando di eliminare le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale e di provvedere in ordine al divieto di espatrio e alla sospensione della patente di guida nonché alla misura di sicurezza della libertà vigilata. In accoglimento di questi motivi la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, nei punti relativi all'interdizione dai pubblici uffici e all'interdizione legale, e con rinvio, nei punti relativi al divieto di espatrio, al ritiro della patente di guida e alla libertà vigilata, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuova deliberazione al riguardo.
I due motivi del ricorso della TI corrispondono integralmente al primo e al terzo motivo di quello di MA IO sicché il ricorso stesso dev'essere dichiarato inammissibile per le considerazioni esposte in ordine alle deduzioni di questo ricorrente. Il ricorso della NE è inammissibile.
Preliminarmente si osserva che la rinuncia al ricorso, fatta pervenire dal difensore il 3 marzo 2010, deve ritenersi inefficace non risultando che l'imputata abbia tolto effetto all'impugnazione da lui proposta.
Tanto premesso, si deve rilevare che, come pure risulta dalla sentenza impugnata, la questione da lei dedotta nel suo ricorso non risulta dedotta nei motivi di appello, com'è prescritto a pena d'inammissibilità dall'art. 606 c.p.p., u.c.. Ad ogni modo si osserva che l'aggravante della disponibilità di armi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 reato di associazione dedita al traffico di stupefacenti - così come quella prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 4 per il reato di associazione di tipo mafioso - riguardando i mezzi quale modalità dell'azione (art. 70 c.p., n. 1), ha natura oggettiva e dev'essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe (Cass., Sez. 6^, 15 ottobre 2009 n. 42385, ric. Ganci), a carico del quale è quindi configurabile purché egli sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Cass., Sez. 1^, 28 settembre 1998 n. 13008, ric. Bruno e altri). Nella specie su tale aggravante la sentenza impugnata ha puntualmente provveduto, ponendo in evidenza la circostanza che l'appellante era pienamente consapevole di tale disponibilità in ragione della sua operatività in seno al gruppo di Strada S. Bartolomeo che è risultato il nucleo armato del sodalizio, il quale aveva la funzione di fronteggiare i diversi clan della città in caso di contrasti. Per quanto riguarda l'indulto, di cui la ricorrente lamenta inopinatamente la mancata concessione, la medesima sentenza ha in realtà provveduto, indicando precisamente modi e termini in cui il beneficio ha avuto applicazione.
Pertanto il motivo di ricorso in esame appare manifestamente infondato sotto entrambi i profili dedotti.
Passando a trattare del ricorso della De NT si osserva che la sentenza impugnata ha accertato la colpevolezza dell'imputata per il reato associativo individuandola come autrice, insieme con UO GR e con altri affiliati, dell'introduzione di droga nel carcere di Foggia per consegnarla a MI UO e al marito CE IA, non solo avendo la consapevolezza dell'azione compiuta dalla concorrente, ma procurando lei stessa il più delle volte lo stupefacente tramite NT RE, figlioccio del IA che sostituiva nella gestione del traffico nella piazza di Modugno, dal quale lo faceva recapitare presso l'abitazione della nonna della UO.
La sentenza ha passato in rassegna le prove dell'attività associativa nonché dei reati-fine a lei contestati, motivando analiticamente e compiutamente la decisione.
L'imputata con i primi tre motivi del suo ricorso vi contrappone obiezioni su singoli punti procedendo su quella base a una parziale ricostruzione dei fatti, senza tener conto di tutti gli elementi della motivazione del provvedimento.
I motivi predetti devono ritenersi perciò inammissibili. Il quarto motivo corrisponde al secondo motivo del ricorso del IA e deve perciò ritenersi infondato in base alle medesime argomentazioni già svolte al riguardo.
Il CC con il primo motivo del suo ricorso eccepisce che la condotta contestata al capo Z) dell'impugnazione rientra nella previsione non del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, bensì del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, non considerando che tale qualificazione non incide sulla pena, che è la medesima in entrambi i casi.
Col secondo motivo il CC lamenta, in considerazione dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, l'eccessività della pena detentiva di tre anni di reclusione, che in realtà la sentenza impugnata, ritenute la predetta attenuante e le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, gli ha ridotto a un anno e quattro mesi.
Essendo entrambi i motivi manifestamente infondati, il ricorso del CC dev'essere dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda il ricorso del RE, il primo motivo non tiene conto che la chiamata in correità del IA e della De NT viene da persone che con lui hanno concorso nel reato e che quindi non hanno appreso da lui gli avvenimenti che costituiscono il contenuto delle loro dichiarazioni, le quali non possono quindi definirsi come de relato.
A parte questo, la chiamata predetta ha avuto una molteplicità di riscontri, provenienti dalle conversazioni registrate, dal cui tenore si è desunta la sua appartenenza all'associazione ed il ruolo che vi ha esercitato.
Riguardo all'aggravante della disponibilità delle armi, cui si appunta il vizio di violazione di legge denunciato col secondo motivo, nella sentenza impugnata si è dimostrato che tale accertata disponibilità non riguardava i singoli, ma era da ricondursi all'associazione ed alle sue attività ed era connessa con le esigenze di difesa e di reazione nei confronti dei terzi concorrenti nel traffico, in correlazione con le attività di acquisto e di trasporto, anche in quantità rilevanti, degli stupefacenti. Nei confronti del RE il riferimento è operato alla sua posizione di soprastante al traffico nella piazza di Modugno, subentrato al IA dopo l'arresto di quest'ultimo, la cui funzione apicale postulava necessariamente una potenzialità difensiva e offensiva dell'associazione armata.
Non è quindi credibile che egli abbia ignorato senza colpa questa disponibilità, sicché anche il motivo in esame si rivela infondato. La tesi difensiva sostenuta dall'imputato col terzo motivo è stata categoricamente smentita nella sentenza impugnata, che ha dedicato un'ampia ed efficace motivazione alla ricostruzione della vicenda cui si riferisce il RE, dimostrando che il padre della UO ha iniziato il suo intervento laddove l'imputato ha esaurito il suo, fornendo la panetto di droga che lo UO avrebbe portato nella casa circondariale.
La censura, fondata su una ricostruzione alternativa e interessata, appare per più versi inammissibile.
Infondato è ancora il quarto motivo del ricorso del RE, attesa la motivazione che ha rigettato la richiesta di una valutazione prevalente delle attenuanti generiche concesse nel giudizio di comparazione.
La Corte di merito ha giustificato la decisione con riferimento alla qualità di partecipe di rilievo rivestita dal ricorrente, ritenuta di peso equivalente ma non superiore al suo stato, formale, di incensurato.
La motivazione è adeguata e coerente, sicché i vizi dedotti col motivo in esame non possono dirsi sussistenti.
Il ricorso risulta pertanto privo di fondamento.
Sull'imputazione di appartenenza all'associazione criminale in oggetto, contestata sentenza contiene una precisa e approfondita motivazione, desunta proprio dai reati-fine cui commissione l'imputato vorrebbe limitare la propria colpevolezza. La Corte territoriale ha rilevato che la notevole entità dei quantitativi degli acquisti di stupefacenti di diversa natura esulava dal mero concorso e ne dimostrava la rilevanza sul piano associativo, essendo le forniture destinate allo spaccio al minuto nelle piazze di Modugno e di Bari.
La sentenza d'appello ne ha motivatamente dedotto la non episodicità e la continuità dell'intervento del De LO al di là dei tre reati-fine contestati, attestanti il suo costante coinvolgimento nel traffico in forma associata, nel quale ai compiti di acquisto e trasporto dello stupefacente si affiancava quello di finanziatore e comunque di controllore del flusso finanziario dell'intero sodalizio. A tali articolati rilievi il De LO contrappone col primo motivo del suo ricorso solo contestazioni generiche, conseguenti a valutazioni alternative, per cui la violazione di legge ed il difetto di motivazione eccepiti risultano evidentemente inconsistenti. Il secondo motivo è infondato, perché il riconoscimento delle attenuanti generiche e la decisione sull'incidenza di esse, considerate ai sensi dell'art. 62 bis c.p., comma 1 come una sola circostanza, rispondono nel giudizio di comparazione a due valutazioni distinte, nelle quali tutti gli elementi di fatto pertinenti alla gravità del reato e alla personalità dell'autore sono autonomamente valutabili, sicché non è legittima la distinzione fra quelli riguardanti il riconoscimento delle attenuanti e quelli pertinenti al giudizio di rilevanza di esse nel confronto con le altre circostanze.
Di conseguenza le presunte contraddittorietà e illogicità della motivazione, dedotte nel motivo in esame, sono conseguenza di un'affermazione apodittica, che accosta in un rapporto consequenziale la concessione delle attenuanti generiche con la prevalenza di esse nel giudizio di comparazione delle circostanze.
Deve perciò considerarsi legittima la decisione di appello che ritiene i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, nonostante i quali con la prima sentenza sono state riconosciute le attenuanti generiche, ostativi al giudizio di prevalenza di esse. Pertanto il ricorso del De LO dev'essere rigettato. Devono ritenersi inammissibili i ricorsi del HI e del PE, perché l'unico motivo a sostegno di entrambi appare generico in quanto formulato in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Altrettanto inammissibile è il ricorso del CH. Questi - come si osserva nella sentenza impugnata, ha dedotto in appello principalmente l'attribuzione alla sua persona del colloquio telefonico intercettato da cui è scaturito l'addebito che gli è stato mosso.
Di conseguenza l'eccezione di violazione del principio di devoluzione appare palesemente smentita in fatto.
Nel merito, la motivazione redatta dal secondo Giudice in ordine al predetto motivo d'appello appare, oltre che legittima, anche adeguata ai fatti e logicamente coerente.
Al riguardo il ricorrente oppone una contestazione generica, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Entrambi i motivi ed il ricorso stesso sono pertanto inammissibili.
P.Q.M.
La Corte annulla nei confronti di AR CO la sentenza impugnata senza rinvio, nei punti relativi all'interdizione dai pubblici uffici e all'interdizione legale, e con rinvio, nei punti relativi al divieto di espatrio, al ritiro della patente di guida e alla libertà vigilata, rinviando per nuova deliberazione su questi ultimi punti ad altra sezione della Corte d'appello di Bari;
rigetta nel resto il ricorso del CO.
Rigetta ricorsi di RA CA, NN DE TI, FI TO e OA DE AL, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati, e condanna ciascuno di loro al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010