Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
La recidiva ritualmente contestata all'imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen..
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- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 2)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 4. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 5. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2008, n. 37550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37550 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 37550 /0 8 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/06/2008
SENTENZA
N. 979 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. NARDI DOMENICO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.PIZZUTI GIUSEPPE
"I N. 043311/2007 2. Dott. FERRUA GIULIANA
3. Dott. FEDERICO RAFFAELLO IT
4. Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 13/03/1952 1) LO AL CLAUDIO
avverso ORDINANZA del 11/10/2007
CORTE APPELLO di BRESCIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
FEDERICO RAFFAELLO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
ha chiesto il rigetto del ricorso in relazione alla prescrizione della pena di cui alla sentenza della Corte d'Appello di
Brescia del 18.6.1992.
ritiene quanto segue.
La Corte d'Appello di Brescia, con ordinanza 11.10.2007 emessa a conclusione dell'incidente di esecuzione promosso da EL PA AU e diretto a fare dichiarare inefficace il provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso il 14.12.1993 dal Procuratore Generale presso la stessa Corte ed ineseguibili le pene ivi elencate, accogliendo alcune delle doglianze addotte ha rideterminato la pena residua in quella di 12 anni e 24 giorni di reclusione ed € 9.296,00 di multa, con condono di tre anni di reclusione e della multa.
La Corte ha ritenuto fondata solo la censura relativa alla condanna del 31.5.1984 della Corte
d'Appello di Milano per la quale la pena era stata calcolata per intero in un anno di reclusione, mentre invece avrebbe dovuto venire calcolata in soli quattro mesi, essendo stata riconosciuta la continuazione dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 18.6.1992.
A seguito del provvedimento di unificazione di pene erano stati emessi sette mandati di arresto europeo ed il ricorrente aveva sostenuto che vi fosse una preclusione all'estradizione perché
l'autorità spagnola, in precedenza già richiesta, l'aveva rifiutata con provvedimento dell'8.1.1997, perché le sentenze erano state emesse in contumacia. Aveva anche invocato il principio di specialità di cui all'art. 14 L.300/1963, malgrado egli si fosse trattenuto nel territorio italiano oltre 45 giorni dopo essere stato scarcerato il 4.5.2005 nell'ambito del procedimento penale per il quale le autorità francesi avevano concesso l'estradizione; sostiene di essersi determinato a ciò dalla necessità di partecipare attivamente al processo penale nel quale era imputato e non da quella scelta libera e volontaria alla quale farebbe riferimento la disposizione dell'art. 721 c.p.
La Corte d'Appello col provvedimento impugnato ha ritenuto di non doversi pronunciare in merito alle questioni relative alle procedure di estradizione, che dovrebbero, eventualmente, farsi valere davanti all'autorità giudiziaria spagnola, perché non inciderebbero sulla legittimità del provvedimento di unificazione di pene concorrenti.
Hanno proposto ricorsi per cassazione sia l'avv. Alfredo Gaito, sia l'avv. Alfredo Bargi.
Deduce l'avv. Bargi l'illegittimità dei mandati di arresto europei per violazione dell'art. 40 L.
69/2005, nonché per l'effetto preclusivo del precedente giudicato di rigetto dell'estradizione da parte dell'autorità spagnola. La decisione della Corte d'Appello, per la quale tali questioni avrebbero dovuto essere proposte davanti all'autorità spagnola, sarebbe errata. L'autorità spagnola aveva infatti sospeso la consegna del EL perchè aveva ritenuto che vi fosse la giurisdizione del giudice italiano relativamente al controllo di legittimità dei titoli posti alla base dei mandati di arresto europei ed aveva messo in libertà il EL proprio perché c'era stata l'impugnazione in executivis dei titoli. Sostiene che il controllo del principio di specialità non può appartenere che all'autorità giudiziaria italiana, altrimenti vi sarebbe una rinuncia alla sovranità e che esso incide sulla eseguibilità delle pene. La violazione del principio era stata dedotta in executivis e sulla questione avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice italiano. Richiama l'art. 31 L. 69/2005 da cui si ricaverebbe che la dichiarazione di inefficacia, annullamento o revoca dell'ordine di carcerazione apparterrebbe esclusivamente allo stato richiedente. Anche il controllo del principio di specialità non potrebbe appartenere che all'autorità giurisdizionale italiana.
Come secondo motivo deduce l'ineseguibilità dei titoli esecutivi per l'intervenuta prescrizione.
Contesta l'interpretazione dell'art. 172 co. 7 c.p. secondo la quale la recidiva consisterebbe in uno status ed avrebbe effetto anche nei procedimenti nei quali non era stata contestata o comunque non era stata ritenuta. Sostiene la necessità che la recidiva, che rimane una aggravante, venga contestata e ritenuta, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione non potrebbe ritenerla se essa era stata esclusa o comunque non applicata.
L'avv. Gaito deduce come primo motivo il divieto del bis in idem in materia di estradizione e l'illegittimità dei mandati di arresto europei.
Era stata richiesta la dichiarazione di non eseguibilità del titolo rappresentato dall'ordine di esecuzione del Procuratore Generale del 14.2.1993 per le pronunce emesse in absentia e l'illegittimità del mandato di arresto europeo, non potendosi superare il divieto di concessione dell'estradizione che era stato disposto nel 1997 dall'autorità spagnola proprio per tale motivo.
Sostiene che la decisione della Corte d'Appello di non pronunciarsi sarebbe erronea, anche in considerazione del fatto che le autorità spagnole, in via interlocutoria, avevano sospeso la consegna del EL, che al momento era libero, proprio in attesa della decisione da parte dell'autorità giurisdizionale italiana sulla ritualità del ricorso alla procedura del mandato di arresto europeo di fronte ad una estradizione già giudicata.
Sostiene di avere legittimamente utilizzato l'incidente di esecuzione perché i sette mandati di arresto europei erano stati emessi proprio in base a quel cumulo per il quale l'estradizione era stata negata e ciò in violazione del divieto del bis in idem: l'estradizione, una volta negata con una decisione che ha definitivamente risolto il rapporto di cooperazione fra stati, non potrebbe essere in seguito invocata nella procedura per il mandato di arresto europeo. Come secondo motivo deduce che vi sarebbe stata prescrizione adducendo gli stessi argomenti dedotti dall'avv. Bargi.
Come terzo motivo sostiene la ineseguibilità delle pene inflitte con sentenze contumaciali, rilevando che l'autorità spagnola aveva negato l'estradizione proprio perché i giudizi erano stati celebrati nella contumacia dell'imputato; ribadisce la sostanziale differenza fra la sola conoscenza del giudizio e la volontà di non parteciparvi.
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio per nuovo esame in ordine alla legittimità della procedura di estradizione ed alla eseguibilità delle sentenze inserite nel cumulo in oggetto;
ha chiesto invece il rigetto del ricorso in relazione alla prescrizione della pena di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 18.6.1992.
Ritiene questa Corte che debbano essere accolte le conclusioni del Procuratore Generale e del ricorrente ma limitatamente alla legittimità della procedura di estradizione ed alla eseguibilità delle sentenze inserite nel cumulo.
La pronuncia di non liquet emessa dalla Corte d'Appello non è corretta.
Compete ad essa Corte soltanto di valutare sia se vi sia o meno l'effetto preclusivo invocato a seguito della decisone dell'8.1.1997 di rifiuto dell'estradizione per tutte le sentenze inserite nel cumulo, sia l'incidenza del mandato di arresto europeo su tale pregressa situazione e l'eventuale
"purgazione" dell'estradizione ai sensi dell'art. 721 c.p.p. per effetto dell'asserita permanenza del
EL nel territorio nazionale. Ritenere il contrario implicherebbe rinuncia alle prerogative della sovranità nazionale.
E da rigettare il ricorso per quanto riguarda la prescrizione.
La Corte d'Appello ha accertato che la recidiva era stata ritualmente contestata al EL e non era stata esclusa dal giudice, che si era limitato a non applicare lo specifico aumento di pena e quindi l'ha ritenuta ostativa alla dichiarazione di prescrizione ai sensi dell'art. 172 co.
7.c.p..
La decisione è corretta ed è coerente con l'orientamento interpretativo di questa Corte per cui una volta intervenuto l'accertamento giudiziale, la recidiva diventa uno status ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo, siano esse successive o antecedenti. La legge, infatti, si limita ad imporre la preclusione all'ottenimento della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non per chi è stato ritenuto recidivo nella condanna in relazione alla quale si chiede la prescrizione della pena. (v. Cass. Pen., sez. VI, 9.1.2008, n. 4056; Cass. Pen. sez.I, 27.2.2007, n.
18302; Cass. pen. Sez. IV, 12.1.2006, n. 14751; Cass. Pen. 16.3.2006, n. 11348; Cass. Pen., sez. I,
6.10.2004, n. 46229 ed altre).
れ Il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla decisione per la quale non compete al giudice italiano decidere in ordine alla legittimità della richiesta di estradizione ed alla eseguibilità delle sentenze inserite nel cumulo. L'annullamento dovrà avvenire con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello che dovrà pronunciarsi in merito.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame limitatamente alla legittimità della procedura di estradizione ed alla eseguibilità delle sentenze inserite nel cumulo. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 26.6.2008
Il Consigliere estensore
Rean Il presidenteFominico ovanl
DEPOSITATA IN CANCELLERIA]
addi 2 OTT/2008
IL CANCELLIERE C1 Carmela Danzuise